5 novembre 2012

DESTINAZIONE DEL TFR


L’art. 1, co. 749, L. 296/2006 ha riformato la destinazione del Tfr, prevedendo l’avvio della destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori  dipendenti del settore privato. 

Questi ultimi possono, pertanto, scegliere se devolvere il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ad 

  •  un fondo pensione complementare, oppure 
  •  mantenerlo presso il datore di lavoro. 


Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, il Tfr deve essere trasferito dal datore di lavoro nell’ apposito fondo di tesoreria presso l’Inps.
La quota maturata sino al 31 dicembre 2006 rimane, in ogni caso, presso l’azienda, che deve rivalutarla annualmente (art. 2120, c.c.).

Qualora, nei sei mesi di tempo concessi dalla normativa per l’opzione, i lavoratori non esprimano alcuna volontà, il Tfr deve essere destinato al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi.

Ai sensi dell’art. 105, co. 3, Tuir, per l’impresa è deducibile un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari: per le imprese con meno di 50 lavoratori la percentuale di deducibilità è elevata al 6%.

26 ottobre 2012

SEMPLIFICAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI


D. Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012

Con il decreto in esame vengono recepite le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/123/CE che prevedono una notevole semplificazione relativamente all’apertura di negozi a decorrere dal 14 settembre 2012.

In particolare, le attività commerciali del
-settore alimentare,
-intermediazione,
- spedizioni,
- estetica,
- facchinaggio,
- lavanderia,
- magazzini generali e
- mulini

potranno essere avviate senza attendere permessi e nullaosta, tramite la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) che sostituisce la precedente Dichiarazione di inizio attività (Dia).
Per le attività soggette a programmazione, però, vale in ogni caso l’istituto del silenzio assenso.
Viene, inoltre, prevista l’abrogazione di alcuni Albi e Ruoli, fra i quali
- i commissionari,
- i mandatari,
- gli stimatori e i
- pesatori pubblici, nonché
- i mediatori per le unità da diporto.

Tra le novità di maggiore interesse si evidenzia che per l’esercizio dell’attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa: per l’esercizio di tale attività, ora, è richiesto solamente il requisito di onorabilità

23 ottobre 2012

VERSAMENTO DEI SOCI

Secondo l’art. 46, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme versate alle società commerciali e agli enti commerciali residenti dai loro soci o partecipanti, si considerano date

a mutuo

se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.

In particolare, i versamenti dei soci nelle società possono essere a titolo di
- finanziamento, oppure
- a fondo perduto, o
- essere funzionali all’aumento del capitale.

Le varie ipotesi generano differenti conseguenze ai fini tributari.

Nella specie, secondo il D.P.R. 917/1986 l’effettuazione da parte dei soci di versamenti non esplicitamente qualificati viene intesa per presunzione legale quale finanziamento, che – fatta salva la possibilità di differenti accordi – si intende produttivo di interessi.

18 ottobre 2012

NUOVO TETTO DI 3MILA EURO PER LE SPESE DETRAIBILI



Previsto un plafond di 3mila euro per le detrazioni fiscali a partire dalla prossima dichiarazione.

Il nuovo tetto da 3mila euro alla spesa detraibile assottiglia lo sconto rispetto a quello offerto dalle vecchie regole, ma soprattutto impedisce di portare in detrazione le altre spese coinvolte dal tetto ad esempio:




- mutuo per l'abitazione principale,

- assicurazione sulla vita,

- spese d'istruzione dei figli,

- affitto dello studente fuori sede,

- lo sport dei bambini,

- gli assegni per la beneficenza.


Nella prossima dichiarazione, secondo la norma scritta nel Ddl di stabilità, solo il mutuo offrirà uno sconto d'imposta (570 euro invece di 760) e basterà da solo a escludere qualsiasi detrazione per le altre voci.

15 ottobre 2012

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi dal 2013 per i soggetti “solari”) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti scenderà:

• dal 40% al 27,5% per auto a disposizione dell’azienda;

• e dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).


La nuova disposizione non incide sul trattamento fiscale:

- delle autovetture utilizzate dagli agenti (la percentuale di deducibilità resta limitata all’80%);

- dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.


Autovetture aziendali        
 limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture del professionista  
limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture in uso promiscuo a dipendenti 
nessun limite di costo acquisto: 70%

Autovetture dell’agente e rappresentante 
limite massimo costo acquisto € 25.822,84: 80%

9 ottobre 2012

AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE


Il cd «decreto crescita» ha introdotto una serie di importanti modifiche in merito alle agevolazioni fiscali in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
In particolare, ha previsto l’aumento della detrazione Irpef per


- gli interventi sul patrimonio edilizio al 50% e
- l’aumento del limite massimo di spesa ad € 96.000,

Si ricorda che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta “a regime”, di conseguenza la maggiorazione della detrazione al 50% (con il limite di spesa di 96.000 euro) opera in relazione al solo periodo 26.6.2012 – 30.06.2013, per poi tornare al 36% (con il limite di 48.000 euro) successivamente a tale data.


Sono state confermate le disposizioni contenute nell’art. 16-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e pertanto la detrazione in questione è riconosciuta:

●● per le sole unità immobiliari residenzialie relative pertinenze;

●● in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.

 
L’aumento della detrazione al 50% non spetta

" nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati,eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 6 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile" .

In tale ipotesi, la detrazione spettante al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari rimane come in precedenza pari al 36% del valore degli interventi eseguiti, che si determina in misura pari al 25% del prezzo di compravendita dell’unità immobiliare risultante nel rogito notarile o nell’atto di assegnazionee, comunque, entro l’importo massimo di € 48.000.

1 ottobre 2012

26 settembre 2012

COSTI PER LA FORMAZIONE DEDUCIBILI AL 50%


CIRCOLARE N. 35/E AGENZIA DELLE ENTRATE


Domanda


L’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che

“[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”,

introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.

Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle  spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.


Risposta


Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.

21 settembre 2012

RAVVEDIMENTO OPEROSO IVIE

SANZIONE

8911 - Codice tributo per il pagamento delle sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all' Irap e all'Iva dovute in caso di ravvedimento operoso ad esempio di una tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi o di un modello F24 a zero.

INTERESSE

L' importo viene sommato al codice:

4041, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modifiche”

o

4042, denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie”.

Fonte: Risposta ad un quesito rivolto all' Agenzia delle Entrate.

10 settembre 2012

SCHEDA CARBURANTE GONFIATA


CASSAZIONE, SENTENZA 912/2012 

Con la Sentenza 13.1.2012, n. 912, la Cassazione ha definitivamente condannato un contribuente imputato del reato di dichiarazione fraudolenta in seguito all’utilizzo di documenti falsi (schede carburante) compilati con dati non veritieri.



Sulle schede
1) non erano stati indicati i chilometri percorsi;
2) dall’ esame dei documenti si ricavava un consumo di un litro di gasolio per ogni 1,73 Km percorsi, mentre la casa costruttrice dell’autoveicolo dichiarava che il consumo medio era di 15,6 Km per litro;
3) il distributore del carburante aveva disconosciuto le sigle e le firme apposte sulle schede e non riconosceva la calligrafia con la quale erano stati indicati gli altri dati obbligatori;
4) le schede stesse riportavano l’indicazione di rifornimenti effettuati in date in cui l’impianto di distribuzione era chiuso.

3 settembre 2012

IVA PER CASSA: NOVITA'


Il regime dell’IVA per cassa, da meccanismo di differimento dell’imposta previsto per le operazioni effettuate da parte dei contribuenti con volume d’affari sino a 200.000 euro, diventa un regime che potrà essere adottato dai soggetti con volume d’affari annuo fino a 2 milioni di euro.
L’art. 7 del D.L. n. 185/2008 ha esteso l’applicabilità del differimento del versamento dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, già previsto per le operazioni effettuate nei confronti di Stato, Regioni, Provincie, Comuni e altri enti pubblici (ex art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972), a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti esercitanti un’impresa, arte o professione.

In sede di conversione in legge del D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012), è stata introdotta una modifica che ha ampliato il c.d. regime dell’IVA per cassa, che consente alle imprese di minori dimensioni di differire l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo. L’emendamento ha quindi esteso i potenziali soggetti che possono beneficiare di questo particolare regime ed ha sostanzialmente modificato il regime stesso per quanto concerne gli effetti sul cessionario/committente.
NOVITA'
1) L’eventuale applicazione del regime IVA per cassa riguarderà i soggetti che realizzano un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (e pertanto viene meno il precedente limite dei 200.000 euro annui).
2) Vengono modificate le regole di detrazione del tributo afferente l’operazione. Infatti, in base al (pre)vigente regime dell’IVA per cassa, vi era corrispondenza tra il momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente/prestatore e quello in cui il cessionario/committente poteva operare la detrazione.
La nuova previsione determinerà invece che dal lato del cessionario/committente, fatta eccezione per l’ipotesi in cui quest’ultimo si avvalga del regime dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge al momento di effettuazione dell’operazione, sebbene il corrispettivo possa non risultare ancora pagato.
3) A differenza del regime in precedenza previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, si rileva che i soggetti che in via opzionale adotteranno il regime in commento dovranno liquidare l’imposta secondo il criterio di cassa sia con riferimento alle operazioni attive (effettuate esclusivamente nei confronti di cessionari/committenti che agiscono nell’esercizio di impresa) che in relazione alle operazioni passive a seguito del pagamento dei corrispettivi dovuti ai propri fornitori.
4) L’imposta rimane esigibile decorso il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione; tuttavia tale limite temporale non opera qualora, prima del decorso dello stesso, il cessionario/committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Soltanto in presenza di questa circostanza, la contabilizzazione dell’IVA a debito rimane “sospesa” fino alla data dell’incasso del relativo corrispettivo.
5) Il regime dell’IVA per cassa non potrà essere applicato dai soggetti che operano attraverso regime speciali (e.g. regime del margine) né per operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti che assolvono l’imposta tramite il c.d. reverse charge.

10 luglio 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO


Contratti a progetto (art. 1)
con riferimento ai contratti stipulati dal 18.7.2012, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto non potrà coincidere con l’oggetto sociale del committente. Salvo prova contraria a carico del committente, tali rapporti sono considerati di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente (fatte salve le prestazioni d ielevata professionalità).
Le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
-durata della prestazione superiorea 8 mesi l’anno,
-compenso derivante dalla collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Gestione separata Inps – Aumento progressivo delle aliquote (art. 2):
per gli iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino assicurati presso altre gestioni obbligatorie l’aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari a:
26% per il 2010 e il 2011,
27% per il 2012,
28% per il 2013,
29% per il 2014,
30% per il 2015,
31% per il 2016,
32% per il 2017 e
33% per il 2018.
Per gli altri iscritti alla Gestione separata Inps l’aliquota contributiva risulta pari a:
17% per gli anni 2008-2011,
18% per il 2012,
19% per il 2013, 20% per il 2014,
21% per il 2015,
22%per il 2016,
23% per il 2017 e
24% per il 2018 (modifica dell’art. 1,co. 79, L. 247/2007).

24 giugno 2012

LA FATTURA PRO FORMA

I professionisti inviano solitamente ai propri clienti una fattura pro-forma, o avviso di parcella, al fine di sollecitare il pagamento della prestazione professionale resa, ma soprattutto per evitare di effettuare il pagamento dell’Iva prima della riscossione della parcella.
La fattura pro-forma:
- non è soggetta a bollo e
- non va numerata progressivamente ai fini Iva.
Si ricorda che nello stesso documento occorre indicare che esso non costituisce fattura ai fini Iva a norma dell’art. 21, D.P.R. 633/1972, con la precisazione che la fattura verrà emessa all’atto del pagamento.

2 maggio 2012

MODELLO 730/2012 - PROROGHE DEI TERMINI



L’Agenzia delle Entrate comunica che è stato firmato un D.P.C.M. che proroga i termini per la consegna del Mod. 730/201 rispettivamente il

16/5/2012 al sostituto d’imposta e

 20/6/2012 al  Caf o professionista abilitato.


Entro il 15.6.2012 e il 2.7.2012, rispettivamente, il sostituto d’imposta e il Caf o professionista abilitato devono consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione.

Mentre entro il 12.7.2012 i Caf e i professionisti abilitati devono comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e trasmettere all’Agenzia delle Entrate quelle presentate.

Il D.P.C.M. ha anche prorogato al 2.7.2012 il termine per inviare la denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta su premi e accessori incassati nel periodo d’imposta precedente.

23 aprile 2012

LA CONTABILITÀ IN NERO E' MOLTO ATTENDIBILE (PIU' DI QUELLA “UFFICIALE”)


       Sent. n. 24052 del  16 novembre  2011

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la cd. “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritta dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/73, 
incombendo al contribuente

a fronte degli elementi fortemente presuntivi desumibili da detta contabilità informale ed ufficiosa, l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli.


3 aprile 2012

DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE PER I TURISTI EXTRA-UE

Provv. Agenzia Entrate 23.3.2012


È stato approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alla limitazione di utilizzo di denaro contante per importi superiori a e 1.000 (art. 3, co. 1, D.L. 16/2012 – cd. decreto «semplificazioni fiscali»

ll modello dev’essere inviato in via telematica all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione delle operazioni interessate da parte dei soggetti che svolgono attività commerciali al dettaglio o di agenzia di viaggio e turismo nei confronti di turisti aventi cittadinanza al di fuori dell’Italia, della Ue e dello Spazio economico europeo e residenti fuori dall’Italia, se vogliono derogare alla norma che impone la tracciabilità per operazioni eccedenti e 1.000.

Per fruire del regime derogatorio i suddetti soggetti, oltre

- a trasmettere una preventiva comunicazione, devono

- acquisire la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente e

- versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente intestato agli stessi operatori.

Il provvedimento precisa che, relativamente alle operazioni effettuate nel periodo 2.3.2012 (entrata in vigore del D.L. 16/2012) – 10.4.2012, per le quali si è usufruito o s’intende usufruire della deroga, il modello suddetto dev’essere inviato entro il 10.4.2012.

Se la prima operazione è antecedente rispetto alla comunicazione, nel modello va riportata la data di effettuazione di tale operazine.

21 marzo 2012

DOPPI CONTRIBUTI PER I SOCI AMMINISTRATORI NELLE S.R.L.

La Corte Costituzionale ha confermato che il socio di una S.r.l. commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare:

- per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e,

- per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori.

15 marzo 2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI PUBBLICITA'

Cassazione ordinanza 5/03/2012 n.3433

Con l’ordinanza n.3433 del 5 marzo 2012, la Cassazione ha fatto il punto sulla diversa qualificazione fra “spese di rappresentanza” e “spese di pubblicità”, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto per le due categorie.

Sono spese di rappresentanza:

quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo”;

sono invece spese pubblicitarie:

quelle erogate per la realizzatone di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”.

La Cassazione ha quindi qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute da una società che sponsorizzava la propria attività apponendo la denominazione dell’impresa su una vettura da corsa soprattutto in considerazione della diversità tra la propria attività e quella automobilistica del pilota professionista.

La società, operante nel settore impiantistica per imballaggi, inoltre, non aveva dato dimostrazione di alcun incremento commerciale.

9 marzo 2012

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA


R.M. 13.2.2012, n. 15/E

Le liquidazioni trimestrali Iva continuano a seguire le norme che fanno riferimento al volume d’affari e non ai ricavi previsti per le imposte dirette.


Dal 1° gennaio del 2012, pertanto, possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
- non superiore ad 400.000 se effettuano prestazioni di servizi, ovvero
- non superiore ad 700.000 se effettuano cessioni di beni.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato ad 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

L’Agenzia ha confermato che il conguaglio finale, che comprende anche le operazioni dell’ultimo trimestre, deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il maggior termine previsto per chi presenta la dichiarazione unificata.
Il versamento, in quest’ultimo caso, va maggiorato degli ulteriori interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo oltre alla normale maggiorazione dell’1%.
Naturalmente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre vanno eseguiti le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri.

15 febbraio 2012

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2012

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall’ 1.1.2012 per gli iscritti alla Gestione separata Inps.
In particolare:

- per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota è pari al 27,72% (27% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);
- per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati, titolari di pensione diretta o indiretta, soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l’aliquota è pari al 18%.

Massimale annuo
le aliquote del 27,72% e del 18% sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che, per il 2012, è pari a € 96.149.

Minimale per l’accredito
relativamente all’accredito dei contributi, il minimale di reddito per il 2012 è fissato in e 14.930.

Ripartizione dell’onere contributivo
rimane immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore (1/3) e committente (2/3) e tra associato (45%) e associante (55%).

Compensi corrisposti entro il 12.1.2012
in base al principio di cassa allargato, i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto entro il 12.1.2012, relativi a prestazioni eseguite entro il 31.12.2011, concorrono alla formazione del reddito 2011 e, pertanto, sono assoggettati alle aliquote contributive 2011.

10 febbraio 2012

SOCIETA' SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA' LIMITATA

D.L. 24.1.2012, n. 1

La S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale (senza rivolgersi ad un notaio) da persone fisiche con età inferiore a 35 anni alla data di costituzione.






È previsto:
- un capitale sociale «simbolico» di almeno 1 €;
- l’iscrizione al Registro delle imprese con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria (nuovo art. 2463-bis c.c.).

6 febbraio 2012

NUOVI MODELLI 730/2012


Provv. Agenzia Entrate

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento che approva, con le relative istruzioni, i Modd. 730/2012, relativi alla dichiarazione semplificata Irpef che i contribuenti devono presentare nel 2012:
- per i redditi prodotti nell’anno 2011;
- 730-1 concernente la scelta dell’8 e del 5 per mille dell’Irpef;
- 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il Caf e il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- 730-3 riguardante il prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata;
- 730-4 e 730-4 integrativo relativi alla comunicazione, alla bolla di consegna e alla ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta, e la bolla per la consegna dei Modd. 730 e/o 730-1.
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Si ricorda che il Mod. 730 va presentato entro:
- il 30.4.2012 al sostituto d’imposta;
- il 31.5.2012 al Caf o ad un professionista abilitato.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sostituto d’imposta, il Caf o il professionista abilitato devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni predisposte entro il 30.6.2012.

31 gennaio 2012

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2011/2012


Circolare Inail 10.1.2012, n. 1

L’Inail, con un’apposita circolare, informa che a decorrere dal 2012, l’autoliquidazione Inail va effettuata solo in via telematica.



In particolare, devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
- la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi,
- la comunicazione del pagamento del premio annuale in 4 rate,
- la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane e
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell’ ambito dell’autoliquidazione.

Si ricorda che la dichiarazione retributiva va trasmessa entro il 16.3.2012, mentre quanto dovuto a titolo di autoliquidazione va versato:
a) in unica soluzione entro il 16.2.2012 o
b) può essere rateizzato in 4 rate trimestrali scadenti il
- 16.2.2012,
- il 16.5.2012,
- il 16.8.2012 e il
- 16.11.2012
(con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima).

15 gennaio 2012

NOVITA' IN TEMA DI IVA DAL 01 OTTOBRE 2012


"Manovra Monti” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)



Aumento dell’aliquota Iva ordinaria
1) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’art. 18 del D.L. n. 201/2011 convertito aumenta l’aliquota Iva ordinaria del 21%:
- al 23%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 23,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ordinaria si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014.

Aumento dell’aliquota Iva ridotta del 10%.
2) A decorrere dal 1° ottobre 2012, l’aliquota Iva ridotta del 10% è innalzata:
- al 12%, per il periodo 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2013;
- al 12,5%, dal 1° gennaio 2014.
Dal 1° gennaio 2013, la nuova aliquota Iva ridotta si applicherà se, entro il 30 settembre 2012, non entreranno in vigore provvedimenti in materia fiscale e assistenziale per recuperare:
- almeno 13.119 milioni di euro per il 2013;
- almeno 16.400 milioni di euro annui dal 2014


9 gennaio 2012

IVA PRESTAZIONI SANITARIE



Le prestazioni rese dalle farmacie che consistono nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono esenti dall’Iva ex art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Si precisa infatti che, sia secondo la prassi ministeriale consolidata sia conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, ed ai soggetti che prestano la loro attività i quali devono essere abilitati all’ esercizio della professione, prescindendo dalla relativa forma giuridica.
Pertanto, le prestazioni professionali oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e materialmente rese
- da infermieri,
- fisioterapisti e
- operatori socio-sanitari
sottoposti a vigilanza ex art. 99, R.D. 1265/1934 (T.U. Leggi sanitarie) o individuatidal D.M. 17.5.2002, possiedono i requisiti per rientrare nell ’applicazione del citato art. 10, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Il medesimo regime di esenzione si applica anche nel caso in cui la farmacia, come nel caso di specie, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari a beneficio del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa,che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


2 gennaio 2012

ESEMPIO DI CALCOLO DELL' IMU


IMMOBILE A/2
ICI
IMU
Rendita catastale
800
800
Rivalutazione
5%
5%
Rendita rivalutata
840
840
Moltiplicatore
100
160
Base imponibile
-
134.400
Aliquota d’imposta
-
0,40%
Imposta lorda
-
538
Detrazione
-
200
IMPOSTA NETTA
-
338

Ai fini del calcolo dell’Imu dovuta sull’ abitazione principale è prevista una maggiorazione della detrazione spettante, limitatamente al 2012 e al 2013, nella misura di € 50 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente in tale immobile, fino ad un ammontare totale non superiore a € 400

18 dicembre 2011

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad € 1.000.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l’utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso
- bonifici bancari o
-postali o
-servizi elettronici di pagamento,
tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori aD € 500.
Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall’ imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo.
Sono previste l’istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l’Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell’Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

15 dicembre 2011

DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO

Comm. trib. prov. Bari Sent. n. 122/12/11 del 25 luglio 2011


Le quote di ammortamento relative ad un impianto di compostaggio rifiuti sono deducibili anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d’imposta considerato.
Più in generale, i giudici hanno precisato che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall’art. 102 del Tuir, cioè
- la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e
- l’entrata in funzione del bene,
senza l’ulteriore concorso di altre condizioni quali l’effettiva operatività dello stesso nell’ esercizio cui quel costo viene imputato.
Pertanto, per la deducibilità delle quote di ammortamento, non è richiesto l’effettivo funzionamento del bene nel corso del previsto normale periodo di deperimento o consumo.

5 dicembre 2011

ANTICIPATA LA SUPER IMU IN LUOGO DELLA VECCHIA ICI




Introdotta l' IMU che..... con il federalismo fiscale prenderà il posto dell'attuale ICI:

NOVITA'
A) viene reintrodotto il prelievo sull'abitazione principale;
B) viene previsto che la nuova imposta municipale arrivi già dal 1° gennaio del prossimo anno anziché dal 2014. L'aliquota resterà al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare l'asticella del 3 per mille.

ALIQUOTA

Il 7,6 per mille si pagherà solo dalla seconda casa in su visto che la percentuale dovuta per l'abitazione principale verrà ridotta al 4 per mille (che i Comuni potranno portare al 2 per mille).

AGEVOLAZIONE PER I POSSESSORI DI UNA CASA
I proprietari di una sola abitazione beneficeranno anche di una detrazione «fino a concorrenza del suo ammontare» di 200 euro. Ma anche in questo caso viene concesso un margine di flessibilità ai primi cittadini che potranno decidere di elevare tale soglia «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
Alla super-Imu anticipata verrebbe abbinata una rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio. Alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita castatale, si aggiunge infatti l'innalzamento degli ulteriori moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente.
Per tutti i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C il valore andrà moltiplicato per 160 anziché per 100 con un aumento secco del 60 per cento.
Fanno eccezione:
- i capannoni e gli alberghi (categoria D);
- gli uffici e gli studi privati (categoria A/10) che avranno un moltiplicatore di 80;
- negozi e botteghe (categoria C/1) che avranno un moltiplicatore di 55.

La rivalutazione sarà invece del 45% per i terreni agricoli visto che il loro moltiplicatore salirà da 75 a 120.
Anche se in un'altra bozza il moltiplicatore parte da
- 160 per i fabbricati di categoria A (e C/2, C/6, C/7) e
- scende poi a 140 (classi B e C/3, C/4 e C/5), 80 (per gli A/10), 60 (categoria D) e 55 (per i C/1).


23 novembre 2011

GESTIONE SEPARATA - AUMENTO ALIQUOTA DAL 2012

Dall’ 1.1.2012
- l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e
- la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenteranno dell’1%.

Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.

16 novembre 2011

PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO AL REGISTRO IMPRESE

Circol. Min. Svil. econ. 3.11.2011, n. 3645

La circolare offre alcune indicazioni operative in merito all’obbligo delle società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), e comunicarlo al Registro delle imprese,

entro il 31.12.2011.

Premesso che il mancato rispetto del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa, i soggetti obbligati alla comunicazione sono:
- le società di capitali e di persone
- le società semplici
- le società cooperative,
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa.
In particolare, l’iscrizione e le sue successive modifiche sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; qualora però la comunicazione sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (es. trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà
soggetta ad imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti per tali ulteriori comunicazioni.

Lo studio commerciale CS può presentare la comunicazione dell’indirizzo pec dichiarando di essere stato incaricato dal legale rappresentate della società e di essere iscrittonel relativo Albo.
Si precisa altresì che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo pec, potendosi avvalere di quello dello studio professionale di fiducia; è inoltre possibile indicare la pec di un’altra società a cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.





1 novembre 2011

Spese rilevanti nel calcolo del REDDITOMETRO

Il nuovo strumento dovrebbe avere la

”funzione di supporto per l’accertamento, ma soprattutto di “orientamento” per i contribuenti, il nuovo redditometro, presentato oggi dall’Agenzia delle Entrate, punta alla “coerenza” del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa”

(da P. De Juliis, “Arriva il nuovo redditometro. Piena operatività dal 2012”, in FiscoOggi del 25 ottobre 2011).
Il nuovo redditometro punta sul concetto di spesa effettiva. Sono le spese effettivamente sostenute dal contribuente ad incidere, mentre nel vecchio sistema le spese venivano presunte dal possesso di determinati beni.

Di seguito le voci di spesa che rientrano nel nuovo redditometro. La maggiore novità è che le voci indicative di capacità di spesa che vengono prese in considerazione per stimare il reddito del contribuente sono più di cento, divise in sette categorie.


1) Abitazione

Abitazione principale; altre abitazioni; mutui; ristrutturazioni; intermediazioni immobiliari; collaboratori domestici; elettrodomestici; apparecchiature elettroniche; arredi; energia elettrica; telefonia fissa e mobile; gas.

2) Mezzi di trasporto

Automobili; minicar; caravan;moto; natanti ed imbarcazioni; aeromobili; mezzi di trasporto in leasing o noleggio.

3) Assicurazioni

Responsabilità civile; incendio e furto; vita; danni; infortuni; malattia.

4) Contributi previdenziali

Obbligatori; volontari; previdenza complementare.

5) Istruzione

Asili nido; scuola per l'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria; corsi di lingue straniere; soggiorni di studio all'estero; corsi universitari; tutoraggio, corsi di preparazione agli esami; scuola di specializzazione; master; canoni di locazioni per studenti universitari.

6) Attività sportive e ricreative cura della persona

Attività sportive; circoli culturali; circoli ricreativi; cavalli; abbonamenti pay-tv; giochi on-line; abbonamenti eventi sportivi e culturali; viaggi organizzati; alberghi; centri benessere

7) Altre spese significative

Oggetti d'arte o d'antiquariato; gioielli preziosi; spese veterinarie; donazioni in denaro alle Onlus; assegni corrisposti al coniuge; donazioni effettuate.

18 ottobre 2011

IRES AL 38% PER LE SOCIETA' DI COMODO

L. 14.09.2011 N. 148
Società di comodo e società in perdita «sistemica» (art. 2)

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (2012 per gli esercizi «solari»), le società di comodo costituite sotto forma di società di capitali (art. 30, co. 1, L. 724/1994) devono assoggettare il loro reddito ad un’aliquota Ires del 38% (27,5% + maggiorazione del 10,5%).
Inoltre si presumono «di comodo», pur in assenza dei presupposti di cui al suddetto art. 30, le società che presentino dichiarazioni in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi o per 2 periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società non operative.

2 ottobre 2011