6 dicembre 2018

E - FATTURA IN REVERSE CHARGE

Le fatture in reverse charge dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse dal cedente o prestatore in forma elettronica indicando

 il codice "N6" (“inversione contabile”) 
nel campo <Natura> dei <DatiRiepilogo> del tracciato Xml. 

La fattura in reverse charge dovrà essere annotata dal cessionario o committente nel registro Iva degli acquisti e delle vendite, analogamente a quanto accade per le fatture analogiche. 

Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate, l’integrazione dell’Iva sul documento può essere effettuata con modalità alternative a quelle tradizionali, predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa (circolare 13/E/2018, risoluzione 46/E/2017 e circolari ivi richiamate).

23 novembre 2018

"RIFERIMENTO NORMATIVO" NELLA FATTURA ELETTRONICA

Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile 

- al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, 
- è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica.


Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.

Natura obbligatoria 
Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica” va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

L’elemento “Natura” 
- è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre
- non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero. 

Riferimento normativo d’obbligo 
Quando l’elemento “Natura”  deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva) è obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. 

L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Split payment 
Se in una fattura emessa con lo split payment, l’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. 
Ad esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4
Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l’elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilita Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).

16 ottobre 2018

FLAT TAX AL 15% DAL 1° GENNAIO

Via libera al Decreto.
Confermata la flat tax al 15% per le partite Iva con ricavi e compensi

            fino a 65mila euro


Ma con una novità oggetto del confronto politico delle ultime ore: 
dal 2020 il tetto di ricavi e compensi dovrà salire 

fino a 100mila euro

Una norma che, in ogni caso, prima di diventare operativa dovrà ottenere il via libera di Bruxelles e che al momento potrebbe essere presentata come norma bandiera
Il nuovo regime con tassazione al 15%, che sarà introdotto dal 1° gennaio con la legge di Bilancio, consentirà di ampliare la platea di almeno altre 500mila partite Iva rispetto a quelle che già oggi rientrano nel regime fofettario. 
Un esercito di oltre 1,2 milioni di artigiani, commercianti e professionisti. Per le nuove attività viene inoltre confermata l’aliquota del 5% per cinque anni.
I nodi 
Tutti da verificare i limiti sui beni strumentali e sui limiti dei dipendenti oggi presenti nel forfettario così come l’ammontare dei coefficienti di redditività differenziati per attività economica.

4 ottobre 2018

E-FATTURA PER I MINIMI E FORFETTARI

I titolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Comunque questi soggetti potranno sempre emettere, facoltativamente, le fatture in formato elettronico. 
Tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva, comprese le società e gli enti, sono tenuti a emettere fattura elettronica in ogni caso, incluso, dunque, quando l’emissione avviene nei confronti di soggetti titolari di partita Iva in regime dei minimi e forfettario.

Il provvedimento del 30 aprile 2018 ha chiarito che nel caso in cui la fattura elettronica è destinata a un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, l’emittente può valorizzare solo il campo «codice destinatario» con il convenzionale “0000000” e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file nell’apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate.

Va, infine, precisato che l’Agenzia in occasione di Telefisco 2018, aveva chiarito che, benché esonerati, minimi e forfettari non sono divincolati dagli obblighi di emettere fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

7 settembre 2018

Distributori automatici: Iva detraibile, cialde deducibili

IVA

 - Acquisto delle cialde di caffè

La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la 
- non detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede l’eccezione dell'erogazione mediante distributori automatici. 

- Erogazione di acqua tramite boccioni
la detraibilità dell’Iva dovrebbe essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.

COSTO
Per quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale.

6 agosto 2018

2 luglio 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO SERVIZI

Provv. Agenzia Entrate 13.6.2018

Il Provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di 
delegare 
uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo della fattura elettronica.

Specificamente, si tratta del servizio di 
- consultazione ed 
- acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di 
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di 
- registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di
- generazione del QR­code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente.

In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche; per quanto invece riguarda il QRcode, Esso potrà essere generato anche all’interno del Cassetto fiscale.

Si dispone inoltre che la delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; con le stesse modalità, la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata e la durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

17 maggio 2018

CEDOLARE SECCA - IMMOBILE IN COMPROPRIETA'

Provvedimento Agenzia delle Entrate 7.4.2011, punto 5


Qualora sussistano due o più locatori, oppure due o più persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile locato, l’opzione prevista dalla cedolare secca può essere esercitata anche «disgiuntamente» da ciascun locatore, ovvero «pro quota».



In tal caso, le agevolazioni previste dal regime speciale operano soltanto per il locatore che ha esercitato l’opzione. 
I comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca restano però tenuti al versamento dell’imposta di registro, da calcolare sulla quota del canone di locazione loro imputabile in ragione della rispettiva quota di possesso.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in queste circostanze l’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito, nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta, e, in ogni caso, deve comunque essere assolta l’imposta di bollo sul canone di locazione.

5 aprile 2018

NOVITA' IN TEMA DI IRPEF

Di seguito si illustrano le principali novità contenute nella L. 27.12.2017, n. 205 in materia di Irpef.

Detrazione per studenti universitari fuori sede: la detrazione per le somme relative ai canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede è riconosciuta agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'Università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza 
- distante da quest'ultimo almeno 100 Km, e comunque in una Provincia diversa, per un importo non superiore a € 2.633. 
- limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018 il requisito della distanza di cui sopra si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

Detrazioni per abbonamenti per il trasporto pubblico: è riconosciuta una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250. 
- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Bonus «80 euro»:il bonus «80 euro» (ossia il credito, rapportato al periodo di lavoro dell'anno, che non concorre alla formazione del reddito) è riconosciuto nella misura di € 960 se il reddito complessivo non supera € 24.600, mentre se il reddito complessivo è superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 il bonus è riconosciuto nella misura di € 960, per la parte 

Detrazioni per figli a carico di età non superiore a 24 anni: a decorrere dall'1.1.2019 per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico è elevato a € 4.000 (modifica al co. 2 dell'art. 12, D.P.R. 917/1986).

Compensi degli sportivi dilettanti ­Limite dell'esenzione: con la modifica del co. 2 dell'art. 69, D.P.R. 917/1986 è elevato da € 7.500 a € 10.000 l'importo costituente la soglia entro la quale indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m) dello stesso D.P.R. 917/1986, erogati agli sportivi dilettanti da società/associazioni sportive dilettantistiche non concorrono alla formazione del reddito.

Detrazione Irpef per studenti con disturbo di apprendimento (DSA) : si stabilisce che le spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e  i sussidi tecnici e informatici di cui alla L. 8.10.2010, n. 170, necessari all'apprendimento, e per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%, con effetto per le spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018.

Detrazione Irpef per polizze assicurative per calamità naturali: è detraibile per il 19% la somma relativa ai premi per le assicurazioni con oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, a partire dall'1.1.2018

13 marzo 2018

Gestione separata Inps - anno 2018

Circolare Inps 31.1.2018, n. 18

L'Inps comunica per il 2018 le aliquote, i valori massimale e minimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.



Aliquote contributive: 
con riferimento ai liberi professionisti, l'aliquota è pari al
-  25,72% (25% Ivs + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e al 
- 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Con riferimenti, invece, ai collaboratori e ai soggetti assimilati, l'aliquota è pari al 
- 33,72% (33% Ivs + 0,72% aliquota aggiuntiva) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, e al 
- 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Ripartizione del contributo: la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è pari, rispettivamente, a 1/3 e 2/3. 
L'obbligo del versamento dei contributi è sempre in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, utilizzando il Mod. F24 telematico (per i datori di lavoro privati) e il Mod. F24 EP (per le pubbliche Amministrazioni).
Per quanto riguarda i liberi professionisti, l'onere contributivo è a loro carico e il versamento deve essere eseguito tramite Mod. F24 telematico 

Massimale di reddito: per il 2018 il massimale di reddito è fissato a € 101.427.
Minimale di reddito:  per il 2018 il minimale di reddito è stabilito in € 15.710.

9 febbraio 2018

CARTA FAMIGLIA 2018

La “Carta famiglia” è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico

La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con Decreto 20 settembre 2017.


POSSONO ADERIRE

i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre componenti minorenni, con ISEE non superiore ad euro 30.000.
La richiesta della Carta deve essere presentata da uno dei genitori dei componenti minorenni appartenenti al nucleo familiare, che diventa titolare della stessa e responsabile del suo utilizzo.

VANTAGGI

-  sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi; 
-  applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi; 
- riduzioni tariffarie. Nel caso la riduzione tariffaria sia concessa da soggetti pubblici, essi dovranno, in ogni caso, preservare il loro equilibrio di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

16 gennaio 2018

STIPENDI: STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTI

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

10 gennaio 2018

SCHEDA CARBURANTE ABOLITA NEL 2018

A seguito di un emendamento alla “legge di bilancio 2018” a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà introdotto l’obbligo, ai fini della
- detraibilità IVA e 
- della deducibilità del costo,

di effettuare acquisti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciabili.

Nuovo Art. 19-bis1 comma 1 lettera d) del DPR 633/1972
 
 “l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”