I titolari di partita Iva in regime dei minimi o
in regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica che
entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.
Comunque questi soggetti
potranno sempre emettere, facoltativamente, le fatture in formato elettronico.
Tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva, comprese le società e gli
enti, sono tenuti a emettere fattura elettronica in ogni caso, incluso, dunque,
quando l’emissione avviene nei confronti di soggetti titolari di partita Iva in
regime dei minimi e forfettario.
Il provvedimento del 30 aprile 2018 ha
chiarito che nel caso in cui la fattura elettronica è destinata a un soggetto
Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, l’emittente può
valorizzare solo il campo «codice destinatario» con il convenzionale “0000000”
e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a
disposizione del file nell’apposita area web riservata dell’agenzia delle
Entrate.
Va, infine, precisato che l’Agenzia in occasione di Telefisco 2018,
aveva chiarito che, benché esonerati, minimi e forfettari non sono divincolati
dagli obblighi di emettere fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche
amministrazioni.
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