27 gennaio 2009

IVA PER CASSA

In base alle prime indicazioni che emergono sul decreto di attuazione della disposizione contenuta nell’art. 7 del D.L. 185/2008, il regime dell’Iva per cassa sarà opzionale e il contribuente dovrà espressamente indicare in fattura l’opzione per far scattare l’esigibilità differita.
Il volume d’affari pari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i contribuenti che saranno ricompresi nel regime e per i soggetti che ne restano esclusi.
L’applicazione della disposizione in esame incontra una triplice limitazione di natura soggettiva; infatti la norma non si applica:
1) nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvale di "regimi speciali IVA".
2) quando l’acquirente/committente assolve l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge);
3) se l’acquirente/committente è un soggetto privato.
La norma in esame è subordinata, in base al comma 2 dell’art. 7, DL n. 185/2008 all' autorizzazione comunitaria.

2 gennaio 2009

MODELLI INTRASTAT: 31/01 presentazione per i contribuenti annuali

I soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione europea sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (modello Intrastat) degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie.
La periodicità di presentazione degli elenchi varia in relazione al volume delle operazioni effettuate e si determina separatamente per gli acquisti e le cessioni.
CESSIONI – Mod. INTRA-1
AMMONTARE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
superiore a € 250.000: periodicità mensile;
superiore a € 40.000 fino a € 250.000: periodicità trimestrale;
fino a € 40.000: periodicità annuale.
ACQUISTI – Mod. INTRA-2
AMMONTARE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
superiore a € 180.000: periodicità mensile;
fino a € 180.000: periodicità annuale.
I TERMINI DI PRESENTAZIONE
Pe gli INTRA
- Mensili: il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento;
-Trimestrali: l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- Annuali: il 31.1 dell’anno successivo a quello di riferimento.
Come chiarito nella CM 12.3.99, n. 60/D se il termine cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo. Qualora il termine cada di sabato, lo stesso (a differenza di quanto previsto, in generale, per gli adempimenti tributari) resta fermo a tale data e non subisce alcun differimento al lunedì.
Inoltre, secondo quanto affermato nella citata CM 5.2.93, n. 39/E, non è necessario provvedere alla presentazione degli elenchi nel caso in cui nel periodo di riferimento il soggetto non abbia compiuto alcuna operazione.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Gli elenchi possono essere presentati:
- manualmente (su supporto cartaceo o magnetico) presso un qualsiasi Ufficio doganale della competente Circoscrizione in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato.L’Ufficio comprova l’avvenuta presentazione annotando la data e il numero di protocollo sulla copia del frontespizio, che viene restituita al soggetto;
- tramite raccomandata A/R;
- in via telematica tramite il sistema EDI (Electronic Data Interchange). Per avvalersi di tale servizio è necessario presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Dogane secondo lo schema allegato alla Circolare dell’Agenzia delle Dogane 3.12.2003, n. 69/D, con la quale il soggetto interessato riconosce piena validità giuridica alle dichiarazioni presentate tramite tale modalità.
Va evidenziato che il DM 20.12.2006 ha previsto la proroga di 5 giorni delle predette scadenze di presentazione degli elenchi INTRA, in caso di utilizzazione del sistema EDI (invio telematico).
Esempio:
Tipologia elenco: Annuale;
Termine di presentazione manuale o postale: 31/01 dell' anno successivo;
Termine di presentazione telematica: 05/02 dell'anno anno successivo.
Vedi articolo aggiurnato del 5/01/2011.