22 ottobre 2013

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi  uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta: 
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi  quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di  lavoro autonomo 

• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi 

• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali 

• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in  locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del  contratto). 

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei  quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è  protratto per almeno quindici giorni). 
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. 
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. 
In tal caso, il contribuente non è  tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei  redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae,  fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.

8 ottobre 2013

IVA AL 22%: SANZIONI IN CASO DI ERRORI

Nessuna sanzione verrà applicata nel caso di eventuali errori nelle fatture e negli scontrini; 
un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/9/13 ha chiarito che: 

…qualora nella fase di  prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per  la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente  emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26,  co.1, del DPR n.633/72). 
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore  imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati…”. 

I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti: 

regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili 
 27 dicembre 2013 

regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili 
 16 marzo 2014 

regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali 
 16 marzo 2014