23 dicembre 2014
5 dicembre 2014
CESSIONE IMMOBILI ENTRO I 5 ANNI
L'articolo 67, comma 1, lettera b), in particolare, dispone che
sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.
I corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, compresi i terreni, acquistati o costruiti da non più di cinque anni vanno indicati in Unico PF 2014 (anno 2013) al rigo RL6 (o al rigo D4 nel 730/2014).
2 dicembre 2014
SCONTRINO FISCALE - IL MOMENTO DELL'EMISSIONE
Lo scontrino va emesso all'atto del pagamento.
L'art. 6 D.P.R. 633/1972 prevede che se anteriormente alla consegna del bene, o indipendentemente da essa, sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo versato alla data del pagamento.
Per quanto riguarda la consegna della merce in un giorno diverso rispetto a quello di pagamento del corrispettivo, lo scontrino «scorterà» i beni stessi e si ritiene che su di esso possa essere annotata la data dell’avvenuta consegna
21 novembre 2014
NUOVE SANZIONI SUL "LAVORO NERO"
Il c.d. D.L. “Destinazione Italia” ha previsto – a decorrere dal 22 febbraio – una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti:
- l’occupazione di lavoratori “in nero”;
- la violazione della disciplina in materia di durata media
dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché
- una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Più nel dettaglio:
- aumento del 30% della maxi sanzione per il lavoro nero (art. 3 del D.L. n. 12/2002);
- aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008);
- duplicazione delle sanzioni sulla durata media dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali.
31 ottobre 2014
AUMENTO DELLA RITENUTA SUI BONIFICI
BONUS EDILI: ritenuta all' 8%.
Secondo il testo provvisorio della nuova legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio del prossimo anno la ritenuta salirà dal 4% all'8%.
L’obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, è stato introdotto a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento
- con bonifico bancario o
- postale
da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della
detrazione del 36%-50% o del 55%-65%,
La banca o la Posta
è tenuta a operare una ritenuta a titolo di acconto all’ atto dell’accreditamento della somma al beneficiario.
Secondo il testo provvisorio della nuova legge di Stabilità 2015, dal 1° gennaio del prossimo anno la ritenuta salirà dal 4% all'8%.
L’obbligo di effettuazione della ritenuta sui bonifici bancari o postali relativi a spese detraibili 36%-50% o 55%-65%, è stato introdotto a decorrere dal 1° luglio 2010, in presenza di un pagamento
- con bonifico bancario o
- postale
da parte di soggetti che, per la spesa sostenuta, intendono beneficiare della
detrazione del 36%-50% o del 55%-65%,
La banca o la Posta
è tenuta a operare una ritenuta a titolo di acconto all’ atto dell’accreditamento della somma al beneficiario.
23 ottobre 2014
NUOVO REGIME FORFETTARIO DAL 2015
LEGGE DI STABILITA'
A partire dal 1° gennaio 2015 è previsto un nuovo regime agevolato che andrà a sostituire quelli attualmente in vigore.
Non sono previsti
- limiti di durata o di età e
- l’imposta sostitutiva alle imposte dirette aumenta al 15%.
L’imposta si calcolerà attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività (distinto per sulla base del codice ateco del contribuente) sui RICAVI conseguiti.
RICAVI: Il limite oscilla dai 15.000 a 40.000 euro, tenendo conto però delle differenze tra le attività svolte dai contribuenti.
COSTI: Limite dei cespiti: € 20.000
Limite spese lavoro dipendente: € 5.000 lordi annui .
IVA: Non si applica la rivalsa e non si ha titolo alla detrazione dell'imposta.
DURATA: No vincoli di tempo.
18 settembre 2014
TASI SCADENZA 16 OTTOBRE
Per 5.601 Comuni, la scadenza del versamento di acconto per la TASI scatterà il 16 ottobre.
Ricordiamo che il versamento dell'imposta può essere effettuato con
- il modello F24 o
- il bollettino di conto corrente postale.
Ma va tenuto presente che dal 1° ottobre 2014 sono previste importanti novità relative ai modelli F24. Tra queste, coloro che presentano modelli con
Ma va tenuto presente che dal 1° ottobre 2014 sono previste importanti novità relative ai modelli F24. Tra queste, coloro che presentano modelli con
- importi superiori ai 1000 euro o
- che effettuano una compensazione con un altro credito fiscale, possono presentare gli F24
SOLO
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, gratuiti) o dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche e Poste Italiane, a pagamento) e non più in modalità cartacea.
Contribuenti, intermediari e soggetti delegati, infatti, si confronteranno con nuovi limiti di versamento e/o di presentazione dei modelli F24, secondo quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 66/2014, nell'ambito della "riduzione dei costi di riscossione fiscale".
Pertanto, i cittadini i cui importi da versare superino la soglia prevista e intendono avvalersi, per l’ultima volta, della possibilità di pagare attraverso il modello cartaceo, recandosi presso gli sportelli postali o bancari, dovranno anticipare i versamenti della TASI entro il 30 settembre.
Contribuenti, intermediari e soggetti delegati, infatti, si confronteranno con nuovi limiti di versamento e/o di presentazione dei modelli F24, secondo quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 66/2014, nell'ambito della "riduzione dei costi di riscossione fiscale".
Pertanto, i cittadini i cui importi da versare superino la soglia prevista e intendono avvalersi, per l’ultima volta, della possibilità di pagare attraverso il modello cartaceo, recandosi presso gli sportelli postali o bancari, dovranno anticipare i versamenti della TASI entro il 30 settembre.
27 giugno 2014
GESTIONE SEPARATA INPS: AUMENTO DELL' ALIQUOTA AL 22%
Per l’anno 2014, l’aliquota contributiva e di computo per i soggetti iscritti
alla Gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al 22%, mentre rimane ferma al
27% quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, più
lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo
familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.
La ripartizione
dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella
misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione
in partecipazione, nel quale la ripartizione tra associante ed associato è pari
rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.
Massimale
di reddito e minimale per l’accredito contributivo per il 2014 sono,
rispettivamente, di 100.123 euro e di 15.516 euro.
10 giugno 2014
IUC = IMU + TASI + TARI schema di riepilogo
ABITAZIONE PRINCIPALE
IMU: non paga l'imposta
TASI: va pagata, ha la stessa base imponibile dell'Imu ed è a carico sia dei proprietari degli immobili sia degli inquilini;
- il peso fiscale dipende da come i comuni decidono di ripartirla tra le due categorie di soggetti: gli inquilini nella misura compresa tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari.
- Nel 2014 la partenza sarà comunque attenuata dall'aliquota massima del 2,5 per mille.
TARI: va pagata, sostituisce la Tares-rifiuti e potrà essere determinata anche con criteri tariffari alternativi al Dpr 158/1999
SECONDA CASA
IMU: si paga l'imposta in base all'aliquota stabilita dal comune (massimo 1,06%)
TASI: si paga e ha la stessa base imponibile dell'Imu; per il 2014 è fissata l'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non sia superiore all'aliquota massima consentita
TARI: si paga e il comune può utilizzare criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe da applicare ai soggetti non residenti, ad esempio correlando ad una più ampia superficie dell'immobile una maggiore presenza di persone e quindi di maggiore produttività di rifiuti (Cassazione, sentenza 8383/2013)
5 maggio 2014
NOVITA' DEL MOD. 730/2014
Sostituto d'imposta
da quest'anno possono presentare il Mod. 730 anche i contribuenti privi di un sostituto di imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.Utilizzo del credito
da quest'anno è possibile utilizzare in compensazione nel Mod. F24 il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, per pagare, oltre che l'Imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il Mod. F24.
Detrazioni per figli a carico
Tali detrazioni sono elevate nella seguente misura
- da euro 800 a euro 950 per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a 3 anni;
- da euro 900 a euro 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- da euro 220 a euro 400 l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.
Esenzione Irpef per i fabbricati non locati
l'imposta municipale unica (Imu) sostituisce per la componente immobiliare l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari riguardanti beni non locati .
Ne consegue che per gli immobili non locati risulta dovuta la sola Imu, mentre per quelli locati risultano dovute tanto l'Imu quanto l'Irpef.
In deroga a quanto sopra osservato, dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale), assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (art. 1, co. 717, L. 147/2013).
Riduzione forfetaria canoni di locazione
per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15% al 5% la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell'opzione per il regime della cedolare secca (art. 4, L. 28.6.2012, n. 92).
Cedolare secca
è ridotta dal 19% al 15% l'aliquota dell'imposta sostitutiva (cd. cedolare secca) sui canoni relativi ai contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (L. 431/1998) relativi ad abitazioni site nei Comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (art. 4, D.L. 31.8.2013, n. 102, conv. con. Modif. dalla L. 28.10.2013, n. 124).
Premi di assicurazione sulla vita
l'importo complessivo massimo dei premi su cui calcolare la detrazione del 19% si riduce da e 1.291,14 ad euro 630.
Erogazioni liberali
si segnala:
l'introduzione della detrazione in misura pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
l'innalzamento dal 19% al 24% delle detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici; l'estensione della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle Università e alle erogazioni finalizzate all'innovazione universitaria;
l'introduzione della deduzione massima pari ad euro 1.032,91 e della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef all'Unione Buddhista Italiana o all'Unione Induista Italiana.
22 aprile 2014
VIDEOGIOCHI ANCHE IN LAVANDERIA
Ministero dell'interno, nota 557/PAS/u/004019/12001(1), 4/03/14
Il ministero dell'interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale, con la nota 557/ PAS/u/004019/12001(1) del 4 marzo scorso ha chiarito che è legittimo installare apparecchi per gioco lecito,
- sia quelli con vincita in denaro
- sia quelli di puro trattenimento
all'interno delle imprese artigiane e, quindi,anche delle lavanderie a gettone.
Si legge che non vi sono preclusioni all'installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi artigianali, ma è necessario, tuttavia, siano rispettate le condizioni prescritte dal Tulps, il quale peraltro pone anche l'obbligo della verifica della sorvegliabilità dei locali che non può rimanere incustodito.
14 aprile 2014
SANZIONE A RUOLO PER IL VERSAMENTO IVA IN RITARDO
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8296 del 9 aprile 2014, ribaltando il verdetto dei giudici di merito di primo e secondo grado, ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate affermando che
deve essere escluso che il ravvedimento operoso possa essere applicato alle ipotesi di versamento del tributo in ritardo, non solo perché non espressamente previsto, ma anche perché il versamento tardivo, quando effettuato nel rispetto delle norme, è proprio una modalità di ravvedimento operoso.
In particolare
in caso di un versamento IVA effettuato in ritardo, secondo i giudici di legittimità, l'Ufficio può iscrivere a ruolo la sanzione anche senza fare contestazioni al contribuente e senza invitarlo a saldare il suo debito con l'Erario.
24 marzo 2014
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: esempi
Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus
Manutenzione straordinaria
installazione di ascensori e scale di sicurezza
realizzazione dei servizi igienici
sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
rifacimento di scale e rampe
realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
costruzione di scale interne
sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Ristrutturazione edilizia
modifica della facciata
realizzazione di una mansarda o di un balcone
trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
apertura di nuove porte e finestre
costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
MOBILI NUOVI: letti - armadi - cassettiere librerie - scrivanie - tavoli sedie - comodini - divani poltrone - credenze materassi - apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
ELETTRODOMESTICI NUOVI: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde piastre riscaldanti elettriche apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento.
Manutenzione straordinaria
installazione di ascensori e scale di sicurezza
realizzazione dei servizi igienici
sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
rifacimento di scale e rampe
realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
costruzione di scale interne
sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare
Ristrutturazione edilizia
modifica della facciata
realizzazione di una mansarda o di un balcone
trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
apertura di nuove porte e finestre
costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Restauro e risanamento conservativo
adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio
Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus
tinteggiatura pareti e soffitti
sostituzione di pavimenti
sostituzione di infissi esterni
rifacimento di intonaci
sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni
riparazione o sostituzione di cancelli o portoni
riparazione delle grondaie
MOBILI NUOVI: letti - armadi - cassettiere librerie - scrivanie - tavoli sedie - comodini - divani poltrone - credenze materassi - apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
ELETTRODOMESTICI NUOVI: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde piastre riscaldanti elettriche apparecchi elettrici di riscaldamento radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento.
5 marzo 2014
REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO: NOVITA'
Risoluzione n.14/E del 24 gennaio
2014 Agenzia delle Entrate.
A partire dal 1°
febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi,
l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono
essere versate utilizzando il modello
“F24 versamenti con elementi
identificativi” (F24 Elide).
A partire dal 1° gennaio 2015
i suddetti versamenti saranno effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide (in luogo del vecchio mod. F23).
L' Agenzia delle Entrate ha istituiti i codici tributo da utilizzare
per i versamenti.
In sintesi:
·
i codici da
“1500” a “1510”
riguardano l’imposta di registro (per
prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per
risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e
tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
·
il codice identificativo “63” denominato “Controparte” per consentire
la corretta identificazione nel
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale
“controparte” del contratto;
·
i codici da
“A135” ad “A138” per consentire il versamento
delle somme dovute a seguito degli avvisi
di liquidazione dell’imposta e irrogazione
delle sanzioni, emessi dagli Uffici.
25 febbraio 2014
BONIFICI DALL'ESTERO: SOSPESA LA RITENUTA
Sospesa la ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero.
Con un provvedimento del 19 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la sospensione dell'operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero.
Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari.
Secondo il Mef, la disposizione è da ritenersi superata in vista della nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), messo a punto dall’Ocse lo scorso gennaio, e della creazione dell’accordo intergovernativo (Iga) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi.
Per questo motivo, oltre al provvedimento di sospensione, è stata predisposta, per le valutazioni del nuovo Governo, una norma di abrogazione della ritenuta.
11 febbraio 2014
SANATORIA EQUITALIA
La
legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire
di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e
delle cartelle esattoriali.
La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, entro il prossimo 28 febbraio, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.
L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni.
Sono sanabili l’Ires,l’Irpef, l’Irap
e l’Iva, il bollo auto e le multe
per infrazione al codice stradale; non lo
sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi
non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è
attribuita a Equitalia.
Sul
sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it,
è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può
utilizzarsi la definizione agevolata.
Il
contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente
in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di
debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione
agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione
con l’esito dell’estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la
riscossione delle somme resterà sospesa).
20 gennaio 2014
PAGAMENTO DEI CANONI D'AFFITTO
A
decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità
abitative, con esclusione di quelli relativi ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti
tracciati.
Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici
o assegni, a prescindere dall’importo del canone (già in
precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano
essere pagati con il denaro).
Eventuali
problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da parte
dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non
ottemperare all’inadempimento.
Conseguenze
per eventuali violazioni
La norma
impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La
conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa
antiriciclaggio; infatti, trattandosi di violazione alle norme sulla
restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione dall’
1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.
Tipologie
di contratti
Le nuove
disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad
alloggi abitativi, così come le locazioni transitorie, anche per uso
turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30 giorni, per
le quali può non essere registrato il contratto).
Si
sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in
completa assenza di contratto (locazione completamente non
fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa
vigente.
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