14 febbraio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2011

Circolare Inps 9.2.2011, n. 30

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall'1.1.2011 per gli iscritti alla Gestione separata Inps, confermando quanto disposto dall'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247.
In particolare:
a) per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 26,72% (26% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

b) per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati – titolari di pensione diretta o indiretta – e soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l'aliquota è del 17%.

La circolare fissa anche gli importi del massimale annuo di reddito e del minimale per l'accredito dei contributi.



8 febbraio 2011

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

L. 220/2010, ART. 1, CO. 20

Le sanzioni applicabili nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea degli adempimenti da parte del contribuente vengono innalzate.
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è differente a seconda del momento in cui il contribuente attiva la regolarizzazione spontanea dell’adempimento omesso.
Le nuove sanzioni sono così rideterminate:
a) omesso o ritardato versamento delle imposte:
qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, la sanzione dovuta è pari ad 1/10 (3%), anziché 1/12 (2,5%), del minimo edittale (30%).
Oltre all’imposta ed alle sanzioni ridotte, il contribuente deve versare gli interessi calcolati
al tasso legale dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato. In merito di ricorda che dall’1.1.2011 la misura
degli interessi legali è stata innalzata dall’1% all’1,5% annuo (D.M. 7.12.2010);
b) Regolarizzazione degli adempimenti e pagamento dei tributi: qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dall’omissione o errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica, la sanzione è pari ad 1/8 (3,75%), anziché 1/10 (3%), del minimo edittale (30%);

1 febbraio 2011

INPS – INVIO degli ATTESTATI di MALATTIA alla PEC

Circolare Inps 28.12.2010, n. 164.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’invio degli attestati di malattia all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) del cittadino che ne faccia richiesta.
In particolare, il cittadino, dopo avere scelto sul sito Internet dell’Inps
1) l’opzione «consultazione certificati di malattia» e
2) avere immesso il codice Pin di identificazione,
3) visualizza un pannello sul quale potrà scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Posta elettronica certificata.