25 settembre 2011

PARTITE IVE INATTIVE

Agenzia delle Entrate, ris. 11 luglio 2011, n. 72/E

Il codice tributo 8110 serve per il versamento, tramite modello ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’, della sanzione dovuta dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita` .
Per effetto del D.L. Manovra 2011 (art.23, comma 23), i contribuenti che - pur essendo titolari di una partita IVA - non presentano larelativa dichiarazione da almeno 3 anni oppure non svolgono alcuna attivita` hanno 90 giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro.

17 settembre 2011

AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%


COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da OGGI 17 SETTEMBRE.
Ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da oggi, la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

14 settembre 2011

AGENTI di COMMERCIO – INDENNITÀ di CESSAZIONE del RAPPORTO

Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cd. «rivalsa degli agenti», vale a dire
- il diritto delle compagnie di assicurazione di rivalersi sull’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato.

L’Isvap, nelle sue raccomandazioni, ha disposto che l’indennità erogata all’agente uscente, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo della stessa indennità corrisposto dall’agente subentrante, oggetto di rivalsa, hanno natura patrimoniale e, quindi, non transitano a Conto economico.
Se l’importo dell’indennità da erogare all’agente cessato e l’importo oggetto di rivalsa nei confronti dell’agente subentrante non coincidono, la compagnia di assicurazione deve imputare a Conto economico la quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa, rappresentando un costo. Ciò premesso, la circolare chiarisce che, per la determinazione del reddito della compagnia di assicurazione, la rilevazione contabile dell’indennità, per la parte soggetta a rivalsa, nello Stato patrimoniale assume la stessa connotazione anche ai fini fiscali, mentre, la parte di indennità non soggetta a rivalsa (quota a carico della compagnia di assicurazione), essendo contabilizzata come costo a Conto economico, rivela fiscalmente sul piano reddituale.

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n.35