18 dicembre 2019

5 dicembre 2019

START UP INNOVATIVA ED AGEVOLAZIONI

DEFINIZIONE
Start-up innovativa (art. 25, primo comma, D.L. 18.10.2012, n. 179)

«la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione»,

 che:

   -  è costituita da non più di sessanta mesi;
   - è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; 
    - a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
    - non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
    - ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
    - non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
    - possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

AGEVOLAZIONI
 
- Finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle spese ammissibili.

- Per le start-up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare del 70% dell’importo del finanziamento agevolato concesso.

- L’importo del finanziamento, nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto (dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio), è pari al 90% delle spese ammissibili.


- I finanziamenti agevolati, a tasso zero, hanno una durata massima di 10 anni.

15 novembre 2019

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Provvedimento ADE 31/10/2019
Il Provvedimento stabilisce le regole tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, resa disponibile a titolo gratuito nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, siano in grado, dall'1.1.2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali necessari per la partecipazione alla lotteria degli scontrini (art. 1, co. 540­544, L. 232/2016), a seguito di 

esplicita volontà del cliente manifestata con la comunicazione all'esercente del proprio «codice lotteria» 

(vale a dire un codice identificativo univoco che il consumatore finale genera sul «portale della lotteria»). 

Fino al 30.6.2020, i dati di dettaglio necessari per partecipare alla suddetta lotteria, trasmessi dai registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, non saranno inviati.

I documenti commerciali interessati dalla trasmissione sono solo quelli utili alla lotteria. 
I dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate saranno trattati nel rispetto dellanormativa in materia di privacy.


1 ottobre 2019

6 settembre 2019

Partita Iva chiusa: tassazione dei saldi non incassati

Chiusura Partita IVA: 2019
Fatture da incassare: 2018

In linea di massima, in presenza di redditi tassabili in base al criterio di cassa, non è possibile chiudere la partita Iva fino a quando non sia stato incassato l’ultimo credito. 
Tuttavia è stata riconosciuta una agevolazione per i contribuenti forfettari, dalla circolare 10 del 4 aprile 2016, paragrafo 4.3.5, consistente nella possibilità di cessare la partita Iva purché siano sottoposti a tassazione nel quadro LM tutti i crediti come se fossero stati effettivamente incassati, nell’anno di cessazione della attività. 
Quindi il contribuente dovrà tassare nel quadro LM i redditi derivanti dalle fatture emesse nel medesimo anno e ciò in ragione del fatto che è stata cessata l’attività con riferimento al 31 dicembre 2018.
Se la chiusura della attività è stata eseguita proprio il 1° gennaio 2019 allora esiste un periodo d’imposta 2019 nel quale tassare (per incasso figurativo) i redditi derivanti dai crediti generati dalle fatture emesse nel 2018.

11 giugno 2019

CORRISPETTIVI ELETTRONICI: SOGGETTI ESONERATI

D.M. MEF 10 maggio

Art. 1
Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
 
a)    alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015:
 

a)   le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)    le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c)    le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f)     le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni
bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al
pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h)    le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)     le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;  
c)     fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle opera ioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018; 
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e
calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte
di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che
esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili,
nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese
dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto
del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di
personale addetto;

 ...............

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c)    fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018;
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

24 maggio 2019

DECRETO CRESCITA - Disposizioni in tema di immobili

D.L. 30.4.2019, n. 34G.U. 30.4.2019, n. 100

Di seguito si illustrano le principali novità in tema di immobili contenute nel D.L. 30.4.2019, n. 34.

Imu ­ Immobili strumentali (art. 3)
è previsto l'aumento della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'Imu relativa agli immobili strumentali, nelle misure seguenti: deducibilità del 50% per il periodo d'imposta 2019,
del 60% per i periodi d'imposta 2020 e 2021 e 
del 70% a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modifica dell'art. 14, co. 1, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23).

Imposte di registro, ipotecaria e catastale ­ Trasferimenti immobiliari a imprese di costruzione/ristrutturazione (art. 7): 
fino al 31.12.2021, ai trasferimenti di fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione, in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica, o alla loro vendita trovano applicazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa pari a € 200. 

1 aprile 2019

CESSIONI QUOTE



Le cessioni di quote di associazioni tra professionisti non rientrano fra quelle soggette al regime dei redditi diversi di natura finanziaria in quanto espressamente escluse dall'articolo 67, comma 1, lettere c, c-bis del Tuir. 

Del resto, di norma, gli atti costitutivi degli studi associati non consentono la cessione delle quote, perché il rapporto associativo non è di natura capitalistica, ma fortemente incentrato sul lavoro coeso dei professionisti associati.

L'entrata e l'uscita dei soci è di norma regolata attraverso il recesso del vecchio socio e l'accettazione della richiesta di associazione da parte del nuovo socio. Può accadere che lo studio associato sia costituito nella forma giuridica di società semplice e che lo statuto ammetta, a certe condizioni, la cessione delle quote a titolo oneroso
È ora anche possibile utilizzare la forma di società fra professionisti. In questo caso si rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 67 del Tuir, e a partire dalle cessioni giuridicamente perfezionate dal 1° gennaio 2019 si applicherà l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Link: Cessioni quote srl

13 marzo 2019

NUOVO OBBLIGO REVISORE S.R.L. entro il 16/12/2019

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.. È quindi necessario riepilogare le varie casistiche con le quali confrontarsi nel 2019:

Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore immutate:
✓  Società per Azioni S.p.A.
✓  Società in Accomandita per Azioni.
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’art. 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
✓  Società tenute al bilancio consolidato
✓  Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)

Nuove casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore

Società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e ridotti) limiti:

✓  Attivo S/P non inferiore ad           € 4.000.000
✓  Ricavi A1 C/E non inferiori a         € 4.000.000
✓  Dipendenti occupati in media non inferiori a20

L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore, nel periodo transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè dal 16/03/2019 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre 2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se necessaria.

La logica della revisione suggerisce di procedere subito alla nomina, se lo statuto è già in linea con i nuovi obblighi, anche prima del dicembre 2019 magari in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile 2019).



5 febbraio 2019

REDDITO DI CITTADINANZA: REQUISITI

Per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario:
- essere cittadini italiani, europei o con permesso di lungo soggiorno e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;
- avere un valore dell’ISEE inferiore a 9.360 euro;
- possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore a 30.000 euro
- detenere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con persone disabili.
- Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta.

Come viene erogato

Il reddito di cittadinanza viene erogato attraverso una Carta acquisti prepagata di Poste Italiane, che può essere utilizzata anche per effettuare il bonifico mensile in favore del locatore o dell’intermediario finanziario che ha concesso il mutuo ipotecario.
La durata è di 18 mesi, rinnovabili di altri 18 dopo un mese di fermo.

BONUS RISTRUTTURAZIONI

La Legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2019 

a) la detrazione al 50% su una 

spesa massima di 96.000 euro 

per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del T.U.I.R. 

In merito agli interventi agevolabili, viene confermato l’ambito di applicazione della detrazione, ossia sono agevolabili i seguenti tipi di intervento:

• manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

• manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; 

• restauro e risanamento conservativo;

• ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

• finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne; 

• realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Ulteriori interventi agevolabili sono ad esempio quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.


b) la detrazione  al 65% per

- la riduzione del fabbisogno energetico;

- il miglioramento termico dell’edificio (finestre comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti ecc.);

l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; 

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

11 gennaio 2019

DETRAZIONE IVA E - FATTURA

Con l'entrata in vigore del Dl 119/2018 (a partire dal 24/10/2018) cambiano le regole per esercitare la detrazione dell'Iva. 
In particolare 
la detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitata 

nella liquidazione del periodo in cui l’operazione è stata effettuata se la fattura è pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo. 

Quindi, ad esempio, se l'operazione è effettuata il 31 gennaio ma la fattura viene ricevuta nei primi giorni di febbraio, l'Iva potrà essere detratta nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione (ovvero gennaio) a condizione che la fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 febbraio.

E' evidente che il software deve essere in grado di gestire tale impostazione

Tale regola non si applica alle operazioni del mese di dicembre per le quali l'Iva è detraibile solo nel mese di ricevimento della fattura.