5 ottobre 2020

DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE

 

Come noto, il decreto “semplificazioni” D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n.120 contiene, tra le altre, alcune novità rilevanti relative alla posta elettronica certificata, ora domicilio digitale.

 In particolare al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra Amministrazioni, imprese e professionisti, ha inteso confermare, rafforzandole, le disposizioni contenute nell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008 e nell’art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, fino ad oggi rimaste ampiamente disattese. 

Più dettagliatamente, tali misure impongono a tutte le imprese la comunicazione del proprio domicilio digitale entro la data del 1° ottobre 2020, pena l’applicazione di una sanzione che, per quanto concerne 

- le società, è prevista in misura raddoppiata rispetto agli importi indicati dall’art. 2630 c.c.,mentre 

- per le ditte individuali in misura triplicata rispetto a quella prevista dall’art.2194 c.c.

Analogamente, le imprese individuali e societarie per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono invitate a comunicare al Registro delle Imprese entro il più breve termine possibile un domicilio digitale valido e attivo, al fine di evitarne la cancellazione dal Registro

 Anche in tal caso è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art.2630 c.c. in misura raddoppiata (per le società) e all’art.2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali). 

Per le imprese individuali e societarie di nuova costituzione, qualora nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese non venga dichiarato il proprio domicilio digitale, l’iscrizione stessa viene sospesa, invitando l’impresa, o chi per essa, a regolarizzare la domanda con l’indicazione del domicilio digitale entro un termine di 30 giorni. Decorso tale termine verrà adottato un provvedimento di rifiuto della domanda, ai sensi dell’art. 2189 c.c., e verrà contestualmente avviato il procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., dell'atto/fatto oggetto dell'istanza rifiutata, considerata come “non presentata”. 

Tutto ciò premesso e considerate le rilevanti conseguenze della novella soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, chiedo di dare ampia diffusione della presente nota presso gli iscritti a Codesti spettabili Ordini, al fine di sollecitare le imprese assistite a comunicare nel più breve tempo possibile, il proprio domicilio digitale se inesistente ovvero un indirizzo valido e attivo. Da ultimo, si segnala che, alla pagina 

http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

del sito dedicato al Registro delle Imprese, è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle modalità di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, con l’auspicio che possa risultare utile per supportare imprese e professionisti nell’adempimento richiesto dal Legislatore.

CCIAA di Roma