21 marzo 2012

DOPPI CONTRIBUTI PER I SOCI AMMINISTRATORI NELLE S.R.L.

La Corte Costituzionale ha confermato che il socio di una S.r.l. commerciale che lavora nella società e riveste anche la carica di amministratore deve pagare:

- per la prima attività, i contributi alla gestione commercianti Inps e,

- per la seconda, alla Gestione separata dei collaboratori.

15 marzo 2012

SPESE DI RAPPRESENTANZA E SPESE DI PUBBLICITA'

Cassazione ordinanza 5/03/2012 n.3433

Con l’ordinanza n.3433 del 5 marzo 2012, la Cassazione ha fatto il punto sulla diversa qualificazione fra “spese di rappresentanza” e “spese di pubblicità”, in considerazione del diverso trattamento fiscale previsto per le due categorie.

Sono spese di rappresentanza:

quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo”;

sono invece spese pubblicitarie:

quelle erogate per la realizzatone di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta”.

La Cassazione ha quindi qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute da una società che sponsorizzava la propria attività apponendo la denominazione dell’impresa su una vettura da corsa soprattutto in considerazione della diversità tra la propria attività e quella automobilistica del pilota professionista.

La società, operante nel settore impiantistica per imballaggi, inoltre, non aveva dato dimostrazione di alcun incremento commerciale.

9 marzo 2012

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA


R.M. 13.2.2012, n. 15/E

Le liquidazioni trimestrali Iva continuano a seguire le norme che fanno riferimento al volume d’affari e non ai ricavi previsti per le imposte dirette.


Dal 1° gennaio del 2012, pertanto, possono optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
- non superiore ad 400.000 se effettuano prestazioni di servizi, ovvero
- non superiore ad 700.000 se effettuano cessioni di beni.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento è elevato ad 700.000 relativamente a tutte le attività esercitate.

L’Agenzia ha confermato che il conguaglio finale, che comprende anche le operazioni dell’ultimo trimestre, deve essere versato entro il 16 marzo dell’anno successivo ovvero entro il maggior termine previsto per chi presenta la dichiarazione unificata.
Il versamento, in quest’ultimo caso, va maggiorato degli ulteriori interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo oltre alla normale maggiorazione dell’1%.
Naturalmente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre vanno eseguiti le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri.