2 agosto 2010

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RITENUTE DEL 10% SUI BONIFICI

Circol. Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40

La circolare fornisce chiarimenti in merito al nuovo adempimento, a carico di Banche e Poste Italiane S.p.a., le quali dal 1° luglio 2010 sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, in caso di bonifici che danno diritto alle detrazioni del 36% (per ristrutturazioni edilizie) o del 55% (per interventi di risparmio energetico).
Tale nuovo obbligo è stato previsto dall'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, in attesa di conversione in legge, mentre il Provv. Ag. Entrate 30.6.2010, n. 94288 individua le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione delle ritenute.
Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Dal momento che alcune spese sono soggette all'Iva nella misura ordinaria del 20%, mentre altre spese, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono assoggettate all'Iva agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini dell'applicazione delle norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più alta (20%).
Somme già assoggettate a ritenuta:
nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 sopra citato, in considerazione del carattere speciale di tale normativa.
Esclusione delle sanzioni:
data l'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento sopra citato e della complessità dei nuovi adempimenti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni per violazioni della norma.