14 settembre 2010

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS

La L. 247/2007, attuativa del protocollo sul Welfare, aveva previsto una rimodulazione, mediante un rincaro da effettuarsi nel periodo 2008/2011, delle aliquote contributive previste a carico degli iscritti alla:

a) Gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa di previdenza obbligatoria);
b) Gestione pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle gestioni autonome dell’Inps.

L’ultimo passaggio (aumento programmato del 2011) viene annullato, mediante una riduzione dei finanziamenti concessi ai patronati.
Viene, pertanto, meno l’aumento previsto a regime (ossia, definitivo) nella misura dello 0,09% (che comportava un aumento in ugual misura dell’aliquota di computo dei contributi che determinano il trattamento pensionistico).
Le aliquote contributive 2011 dovrebbero, pertanto, restare immutate rispetto a quelle del 2010 (si attende di conoscere solo i minimali e massimali).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 per gli ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS

- Pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 17,00 % Massimale (euro) 92.147;
- Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 26,72 % Massimale (euro) 92.147.



LEGGI AGGIORNAMENTO: ARCHIVIO DI FEBBRAIO 2011

8 settembre 2010

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 7 settembre 2010 AdE.

A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
(in precedenza 6,8358%)
MOTIVAZIONE
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo. Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misuradegli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602.