14 giugno 2013

PROROGATO ALL’8 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Prorogato all ’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. 
La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

5 giugno 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI detrazione al 36% o 50%

a) Il decreto «Salva Italia» ha previsto una modifica al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con l’inserimento del nuovo art. 16-bis , recante disposizioni sulla 

«Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ».

In particolare, viene confermata la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che diventa un’agevolazione permanente, senza più scadenza, con una percentuale di detrazione pari al 36%
Il tetto massimo di spesa viene fissato ad € 48.000 per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo nell’ anno di sostenimento ed in quelli successivi.

dal 26.6.2012  al 30.6.2013

b) Con il decreto «Sviluppo 2012», la detrazione Irpef del 36%, prevista dall’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, è elevata al 50%. 
Anche il limite massimo di spesa viene incrementato da € 48.000 ad € 96.000 per unità immobiliare da ripartire in 10 quote costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese stesse e in quelli successivi.

Con la R.M. 2.4.2013, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici può beneficiare della detrazione Irpef del 50%, dall’1/7/2013 tornerà al 36%.