23 novembre 2018

"RIFERIMENTO NORMATIVO" NELLA FATTURA ELETTRONICA

Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile 

- al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, 
- è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica.


Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.

Natura obbligatoria 
Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica” va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

L’elemento “Natura” 
- è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre
- non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero. 

Riferimento normativo d’obbligo 
Quando l’elemento “Natura”  deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva) è obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. 

L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Split payment 
Se in una fattura emessa con lo split payment, l’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. 
Ad esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4
Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l’elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilita Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).