22 novembre 2016

REGIME FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI


IVA


I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto. Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono: 

1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA; 
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA; 
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”); 
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list; 
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).



IMPOSTE DIRETTE


Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); 
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 
1) esclusione dall’IRAP; 
2) esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.



COSTO ANNUALE 
€ 200


7 novembre 2016

FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER EVENTI SISMICI

Decreto Legge n. 189/2016

Disponibili le istruzioni per utilizzare il credito d’imposta erogato, con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati dagli eventi sismici dello scorso 24 agosto. 

Il credito d’imposta tiene conto sia 
- dell’importo del finanziamento, che 
- degli interessi dovuti e 
- delle spese di gestione strettamente necessarie. 
Il provvedimento firmato del 3 novembre dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede, inoltre, che il credito d’imposta sia utilizzato dal beneficiario per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.