9 novembre 2009

MOBBING E STRESS DA LAVORO

Stress da lavoro e mobbing sono due fattispecie diverse;

il mobbing trova la sua fonte di tutela nell’art. 2087 C.C., lo stress lavoro-correlato dispone invece di un apparato di tutela specifica e prevenzione nel D. Lgs. 81/2008 e nel contesto generale delle norme sulla sicurezza del lavoro.

I fenomeni nei quali si concretizzano le due fattispecie differiscono per la necessità di un comportamento fortemente riprovevole del datore di lavoro, al limite della persecuzione, al fine della configurabilità del mobbing; solo comportamenti attivi e dolosi del datore di lavoro possono configurare la fattispecie del mobbing.

Lo stesso non può dirsi per lo stress lavoro-correlato dove generalmente è più verosimile che prevalga l’inerzia o l’inadempimento colpevole.

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

In relazione alle due fattispecie cambia la responsabilità del datore di lavoro.

Le conseguenze risarcitorie in capo al responsabile delle azioni di mobbing sono ricondotte nell’area della comune responsabilità civile e anche penale, se del caso. Nel caso dello stress lavoro-correlato può riconoscersi l’insorgenza di una malattia professionale non tabellata o, più raramente, di un infortunio, con l’attrazione della materia risarcitoria nella sfera di applicazione del Testo unico infortuni.


FONTE: Il Sole24Ore 9.11.2009 p. 11