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26 novembre 2020

Bozza di CESSIONE QUOTE SRL/SRLS: 1 passaggio ad € 738

 

Con il presente Contratto di cessione quote societarie (qui di seguito il “Contratto di cessione quote”), i sottoscritti:

Signor ___________ nato a __________ il ___________ residente in _____________ Via _____________ C.F. _________________,

(qui di seguito definito il “Venditore”);

– da una parte –

E

il Signor _______________, nato a _____________ il ________________, residente a _________________via _______________, C.F _____________________, (qui di seguito definito l’acquirente”, inoltre nel prosieguo l’Acquirente e il Venditore saranno collettivamente definiti le “Parti”)

– dall’altra parte –

premesso

che il Venditore detiene complessivamente il _____% del capitale sociale della ____________, con sede legale in___________, alla via _____________, codice fiscale ____________, partita IVA _____________, capitale sociale di € __________ (qui di seguito la “Società”) come qui di seguito descritto:

Soci Attuali                              Quota capitale                          Percentuale

____________                   € __________                                ___%

____________                   € __________                                ___%

 

che la Società opera nell’ambito della ___________________________.

che l’Acquirente ha interesse ad acquistare il _______________% del capitale della Società ed il Venditore è, a sua volta, intenzionato alla relativa cessione quote all’Acquirente.

 

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue.

 

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di cessione quote.

Articolo 2

Oggetto del contratto di cessione quote

2.1 Il Venditore cede all’Acquirente, che acquista, le quote di rispettiva proprietà pari complessivamente al 10% (dieci percento) del capitale sociale della Società.

Le Parti si impegnano a provvedere, nel rispetto dei termini di legge, all’esecuzione di tutte le formalità necessarie per dare completa ed integrale esecuzione al presente Contratto di cessione quote e ad eseguire tutti i conseguenti adempimenti previsti dalle norme di legge, compresa la sottoscrizione della scrittura privata autenticata di trasferimento delle Quote, riproduttiva dei contenuti del presente Contratto e l’iscrizione del trasferimento delle Quote nel libro soci della Società nei termini e modi a tale fini previsti dalla legge. Ai fini del presente Contratto la sottoscrizione della predetta scrittura privata autenticata – la quale dovrà avvenire entro il _____________ – verrà qui di seguito indicata come la “Data del Closing”.

Articolo 3

Prezzo delle Quote

Il prezzo stabilito per l’acquisto delle Quote (qui di seguito il “Prezzo”) è pari complessivamente a €________(_______/00) che l’Acquirente s’impegna a pagare al Venditore nei seguenti modi:

 

  • L’acquirente pagherà le quote prestando in cambio il proprio lavoro ed offrendo la sua esperienza a beneficio della Società sino alla data del Closing

 

Articolo 4

Dichiarazioni e garanzie del Venditore

Con riferimento alla Società, il Venditore dichiara e garantisce a favore dell’Acquirente quanto segue.

4.1 Capitale

Il capitale sociale della Società è pari a € _________ (novecento).

4.2 Titolo

Il Venditore ha l’esclusiva proprietà e la libera disponibilità delle Quote oggetto del presente Contratto.

Le Quote sono interamente liberate e non sono soggette a pegni, oneri, privilegi, vincoli, gravami pregiudiziali o diritti di terzi di qualsiasi natura.

4.3 Saldo

La società intrattiene rapporti con _________ filiale di Roma via __________, allo stato attuale non sono presenti affidamenti.

La Società non ha debiti ed il Venditore non è a conoscenza di alcun evento o circostanza che faccia ritenere possibile l’insorgere in futuro di debiti.

La Società, inoltre, ha regolarmente tenuto con la dovuta diligenza tutti i libri, le scritture contabili e la corrispondenza attinenti la propria attività, provvedendo ad eseguire tempestivamente tutte le vidimazioni ed iscrizioni richieste dalla legge.

4.4 Crediti

Tutti i crediti della Società (qui di seguito i “Crediti”) e quelli maturati sino alla Data del Closing sono veri e reali, sono stati regolarmente contabilizzati e potranno essere regolarmente riscossi alle rispettive scadenze.

Ai fini del presente articolo i Crediti si considereranno non riscossi ove il relativo pagamento non intervenga nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di rispettiva scadenza e ciò indipendentemente dalle azioni intraprese dalla Società ovvero dall’Acquirente ai fini del relativo recupero.

4.5 Rapporti di lavoro

Attualmente la Società non ha in corso contratti di lavoro dipendenti. Il Venditore dichiara che l’amministratore svolge ed ha svolto presso la Società esclusivamente le funzioni proprie della rispettiva qualifica.

4.6 Tributi

La Società ha regolarmente annotato nei libri e registri contabili tutte le operazioni d’impresa, denunciandole a tutti i fini tributari del caso, per imposte, sia dirette che indirette, e tasse ed ha presentato alle Amministrazioni pubbliche competenti tutte le denunce e le informazioni a fini fiscali delle quali sia richiesta per legge la presentazione, le quali sono state redatte in conformità alle normative fiscali vigenti, ed ha versato o coperto con opportuni accantonamenti in bilancio tutte le imposte e tasse, nonchè le somme eventualmente dovute alle amministrazioni finanziarie, ovvero da queste giudicate dovute, per interessi di mora, penalità, accertamenti o insufficiente versamento. La Società ha inoltre regolarmente provveduto al pagamento di tutte le imposte e gli oneri ai quali è tenuta nella sua qualità di sostituto d’imposta. La Società non è coinvolta in atti o procedimenti giudiziari in corso, nè tali atti o procedimenti sono minacciati nei suoi confronti, da parte di Autorità tributarie per l’accertamento o esazione di imposte, interessi di mora, penali, accertamenti o insufficiente versamento. Non ricorrono circostanze o eventi inerenti alle operazioni d’impresa della Società ovvero le stesse non presentano caratteristiche o natura tali da potersi tradurre nell’accertamento o esazione ad opera delle Autorità tributarie di maggiori imposte, sanzioni, interessi e penali rispetto a quanto versato dalla Società.

4.7 Beni mobili

La società non è in possesso di beni mobili

4.8 Beni immobili

La società non è in possesso di beni immobili

4.9 Contratti commerciali

I contratti inerenti all’attività aziendale della Società sono validi e vincolanti, sono stati conclusi a condizioni di mercato e sono azionabili in conformità alla normativa agli stessi applicabile. La Società ha regolarmente adempiuto le obbligazioni contrattuali a suo carico e non è incorsa in alcuna violazione contrattuale. Nessuna delle controparti di alcuni di tali contratti ha denunciato alcun inadempimento della Società, nè il Venditore ha motivo di ritenere ovvero è a conoscenza del fatto che tali controparti siano prossime ad una tale iniziativa.

4.10 Azienda

La Società ha regolarmente adempiuto sino ad oggi alle obbligazioni derivanti a suo carico, dalla data odierna resta inteso che ogni costo, tributo, o ogni altra spesa relativa alla società, sarà anche a carico degli acquirenti.

4.11 Conformità alle leggi

La Società dispone delle autorizzazioni, licenze, permessi ed altri documenti necessari ai fini dell’esercizio della propria attività aziendale.

Essa è, inoltre, in regola con tutte le disposizioni in materia di salari ed orari di lavoro, previdenza nonchè con ogni altra normativa inerente al rapporto di lavoro.

4.12 Garanzia generale

Il Venditore dichiara che la Società ha sempre operato ed agito nel rispetto di ogni legge, regolamento e norma applicabili, nonché di ogni obbligo contrattuale assunto. Non esistono contratti esulanti dal quadro della normale attività della Società o conclusi a condizioni eccezionali, non apparenti dalle scritture contabili, o contratti non conclusi a condizioni di mercato ovvero privi di causa o simulati.

La stipulazione del presente Contratto non costituisce violazione di alcun obbligo contrattuale o negoziale precedentemente assunto dalla Società o dal Venditore.

Articolo 5

Adempimenti contestuali al closing

Contestualmente alla Data del Closing le Parti – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – si impegnano, a seconda dei casi, ad eseguire ovvero a fare sì che vengano eseguite le seguenti operazioni:

le parti sottoscriveranno avanti al Notaio di fiducia dell’Acquirente la scrittura privata autenticata di cessione quote, la quale dovrà riflettere i contenuti del presente Contratto;

articolo 6

Condizioni sospensive del closing

L’obbligo di compravendita delle Quote è subordinato alla ricorrenza delle seguenti condizioni alla Data del Closing:

(i) diligente e tempestivo adempimento del Venditore alle obbligazioni, che in virtù del presente Contratto gli stessi sono tenuti ad eseguire prima ovvero contestualmente alla Data del Closing;

(ii) Fatturato della Società chiuso al ________ di almeno __________ euro (____________/00)

articolo 7

Spese

Le spese l’imposta di registro e l’imposta di bollo gravanti sul presente Contratto saranno sostenute dall’Acquirente.

articolo 8

Disposizioni generali

8.1 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

8.2 Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto mediante lettera raccomandata.

8.3 Controversie

Tutte le controversie relative all’interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) Arbitri, nominati uno dall’Acquirente, un altro dal Venditore ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Latina, che provvederà anche all’eventuale nomina degli Arbitri delle Parti in caso di loro inerzia.

L’arbitrato si svolgerà in modo rituale e secondo diritto.

L’arbitrato avrà sede in _____________ e gli Arbitri dovranno pronunciarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Presidente del Collegio Arbitrale avrà accettato la propria nomina.

Per tutto quanto qui non disposto, il presente arbitrato sarà regolato dagli Articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

data e luogo

 

L’ Acquirente:              ___________________

 

 

Il Venditore:                ___________________

 

5 ottobre 2020

DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE

 

Come noto, il decreto “semplificazioni” D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n.120 contiene, tra le altre, alcune novità rilevanti relative alla posta elettronica certificata, ora domicilio digitale.

 In particolare al fine di accelerare il processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra Amministrazioni, imprese e professionisti, ha inteso confermare, rafforzandole, le disposizioni contenute nell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008 e nell’art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, fino ad oggi rimaste ampiamente disattese. 

Più dettagliatamente, tali misure impongono a tutte le imprese la comunicazione del proprio domicilio digitale entro la data del 1° ottobre 2020, pena l’applicazione di una sanzione che, per quanto concerne 

- le società, è prevista in misura raddoppiata rispetto agli importi indicati dall’art. 2630 c.c.,mentre 

- per le ditte individuali in misura triplicata rispetto a quella prevista dall’art.2194 c.c.

Analogamente, le imprese individuali e societarie per le quali il domicilio digitale è già iscritto ma risulta revocato o inattivo, sono invitate a comunicare al Registro delle Imprese entro il più breve termine possibile un domicilio digitale valido e attivo, al fine di evitarne la cancellazione dal Registro

 Anche in tal caso è prevista l’applicazione della sanzione di cui all’art.2630 c.c. in misura raddoppiata (per le società) e all’art.2194 c.c. in misura triplicata (per le imprese individuali). 

Per le imprese individuali e societarie di nuova costituzione, qualora nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese non venga dichiarato il proprio domicilio digitale, l’iscrizione stessa viene sospesa, invitando l’impresa, o chi per essa, a regolarizzare la domanda con l’indicazione del domicilio digitale entro un termine di 30 giorni. Decorso tale termine verrà adottato un provvedimento di rifiuto della domanda, ai sensi dell’art. 2189 c.c., e verrà contestualmente avviato il procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 c.c., dell'atto/fatto oggetto dell'istanza rifiutata, considerata come “non presentata”. 

Tutto ciò premesso e considerate le rilevanti conseguenze della novella soprattutto sotto il profilo sanzionatorio, chiedo di dare ampia diffusione della presente nota presso gli iscritti a Codesti spettabili Ordini, al fine di sollecitare le imprese assistite a comunicare nel più breve tempo possibile, il proprio domicilio digitale se inesistente ovvero un indirizzo valido e attivo. Da ultimo, si segnala che, alla pagina 

http://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

del sito dedicato al Registro delle Imprese, è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle modalità di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, con l’auspicio che possa risultare utile per supportare imprese e professionisti nell’adempimento richiesto dal Legislatore.

CCIAA di Roma

 

3 marzo 2020

CORONAVIRUS: DECALOGO DEI DATORI DI LAVORO

Quali sono le norme di riferimento dettate negli ultimi tre giorni da Governo e Regioni?

D.L. 6/2020; DPCM 23/02/2020; DPCM 25/02/2020; Ordinanze del Ministero della Salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia.

Devo chiudere l’azienda?

Se l’azienda è situata in zona rossa (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglion D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) è prevista la chiusura dell’unità sino al termine dell’emergenza.Per tutte le altre, l’attività prosegue secondo le disposizioni amministrative.

Cosa succede se violo l’ordine dell’autorità e, per esempio, decido di tenere aperta la mia azienda nonostante si trovi nella zona rossa?


Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-2019 sono stati emessi provvedimenti. Tra le svariate disposizioni si trova l’obbligo di chiusura delle attività commerciali e d’impresa nelle aree interessate da apposita ordinanza, fatte salve quelle inerenti ai servizi pubblici essenziali, come anche la sospensione dal lavoro per residenti extra-territorio ma con sede di lavoro entro i confini della zona di quarantena.

La violazione dell’ordine dell’autorità è sanzionata molto severamente e, salvo che il fatto costituisca più grave reato, troverà applicazione l’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi e della ammenda fino a 206 euro. L’ammenda, anche se pecuniaria, è comunque una sanzione penale.

A seguito del Coronavirus al datore di lavoro sono insorti nuovi obblighi in tema di Salute e Sicurezza sul lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti a garantire l’incolumità dei dipendenti e pertanto oltre a rispettare le specifiche disposizioni dettate dalle norme citate, operano poi gli specifici obblighi gravanti sul datore di lavoro quale gestore responsabile della prevenzione e della protezione del “rischio biologico” nei riguardi dei propri dipendenti.

Il datore di lavoro dovrà adeguarsi alle indicazioni fornite dal ministero della salute e in costante aggiornamento. L’accurata pulizia degli spazi e delle superfici con appositi prodotti igienizzanti, fornire i presidi di prima necessità quali erogatori di gel antibatterici sono accorgimenti semplici ma efficaci. Il datore di lavoro, poi, dovrà, confrontarsi costantemente col medico competente e le strutture aziendali preposte alla valutazione dei rischi per monitorare la situazione e implementare le misure di tutela.
Successivamente potrà essere consigliabile riesaminare il DVR per valutare la necessità o meno di aggiornarlo alla luce dell’emergenza affrontata.

I lavoratori devono presentarsi al lavoro?

I lavoratori anche se non malati, residenti o che lavorino in uno dei comuni definiti “zona rossa” (al 26.02.2020: Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) non devono presentarsi al lavoro per ordine dell’autorità.

I lavoratori in quarantena (malati colpiti da COVID-19) in qualunque luogo si trovino non devono lavorare e non potranno quindi recarsi a lavoro.

I lavoratori, anche se non malati, che siano residenti o che lavorino in una delle regioni colpite dal contagio, definite “zona gialla” (al 26.02.2020: Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) ma non nei comuni indicati nel decreto devono presentarsi al lavoro.

Devo pagare la retribuzione?

Per i lavoratori che lavorano o risiedono nella zona rossa, e quindi impossibilitati per ordine dell’autorità a recarsi a lavoro, allo stato non vi sono specifiche indicazioni normative né amministrative riguardo la corresponsione della retribuzione, anche se ci aspettiamo a breve provvedimenti in tal senso. Fino a nuova indicazione delle autorità, vi consigliamo di considerarli esenti da pagamento della retribuzione, oppure prudenzialmente far loro godere ferie o permessi.

I lavoratori in quarantena sono assenti giustificati in quanto in malattia.


I lavoratori che lavorano o risiedono nella zona gialla sono obbligati a presentarsi a lavoro e quindi riceveranno l’ordinaria retribuzione. Qualora non si presentassero a lavoro senza fornire alcun valido giustificativo saranno considerati come assenti ingiustificati e non avranno diritto alla retribuzione.

Posso imporre le ferie ai miei dipendenti?

Data la particolarità della situazione si ritiene che la società possa imporre a tutti o a gruppi di lavoratori un periodo limitato di ferie nel rispetto delle norme del CCNL applicato in azienda.

Fonte:  Guida al Lavoro n.11

11 giugno 2019

CORRISPETTIVI ELETTRONICI: SOGGETTI ESONERATI

D.M. MEF 10 maggio

Art. 1
Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
 
a)    alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015:
 

a)   le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b)    le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
c)    le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
f)     le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonche' i protesti di cambiali e di assegni
bancari;
g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al
pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
h)    le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)     le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonche' in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;  
c)     fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle opera ioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018; 
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalita' di lucro,
svolgono la loro attivita' esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
q) le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e
calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s) le prestazioni rese da fumisti, nonche' quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte
di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che
esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili,
nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;

dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese
dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto
del cliente;
gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento
del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o
mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di
personale addetto;

 ...............

b)    alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c)    fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell’anno 2018;
d)    alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

13 marzo 2019

NUOVO OBBLIGO REVISORE S.R.L. entro il 16/12/2019

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto anche nuovi obblighi in materia di nomina dell’organo di controllo nelle S.r.l.. È quindi necessario riepilogare le varie casistiche con le quali confrontarsi nel 2019:

Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore immutate:
✓  Società per Azioni S.p.A.
✓  Società in Accomandita per Azioni.
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi- escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
✓  Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che hanno i requisiti previsti per le S.r.l. dall’art. 2477 comma 3 (tutte le successive casistiche)
✓  Società tenute al bilancio consolidato
✓  Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)

Nuove casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore

Società che superano per due esercizi consecutivi almeno uno dei (nuovi e ridotti) limiti:

✓  Attivo S/P non inferiore ad           € 4.000.000
✓  Ricavi A1 C/E non inferiori a         € 4.000.000
✓  Dipendenti occupati in media non inferiori a20

L’obbligo di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore, nel periodo transitorio, decorre dalla data di entrata in vigore del Codice, cioè dal 16/03/2019 e deve essere adempiuto entro nove mesi (16 dicembre 2019) insieme alla modifica dello Statuto/Atto costitutivo, se necessaria.

La logica della revisione suggerisce di procedere subito alla nomina, se lo statuto è già in linea con i nuovi obblighi, anche prima del dicembre 2019 magari in sede di approvazione del bilancio 2018 (marzo/aprile 2019).



6 dicembre 2018

E - FATTURA IN REVERSE CHARGE

Le fatture in reverse charge dal 1° gennaio 2019 dovranno essere trasmesse dal cedente o prestatore in forma elettronica indicando

 il codice "N6" (“inversione contabile”) 
nel campo <Natura> dei <DatiRiepilogo> del tracciato Xml. 

La fattura in reverse charge dovrà essere annotata dal cessionario o committente nel registro Iva degli acquisti e delle vendite, analogamente a quanto accade per le fatture analogiche. 

Secondo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate, l’integrazione dell’Iva sul documento può essere effettuata con modalità alternative a quelle tradizionali, predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della stessa (circolare 13/E/2018, risoluzione 46/E/2017 e circolari ivi richiamate).

23 novembre 2018

"RIFERIMENTO NORMATIVO" NELLA FATTURA ELETTRONICA

Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile 

- al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, 
- è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica.


Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.

Natura obbligatoria 
Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica” va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili.

L’elemento “Natura” 
- è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre
- non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero. 

Riferimento normativo d’obbligo 
Quando l’elemento “Natura”  deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva) è obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. 

L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).

Split payment 
Se in una fattura emessa con lo split payment, l’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. 
Ad esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4. 
Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l’elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilita Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).

16 ottobre 2018

FLAT TAX AL 15% DAL 1° GENNAIO

Via libera al Decreto.
Confermata la flat tax al 15% per le partite Iva con ricavi e compensi

            fino a 65mila euro


Ma con una novità oggetto del confronto politico delle ultime ore: 
dal 2020 il tetto di ricavi e compensi dovrà salire 

fino a 100mila euro

Una norma che, in ogni caso, prima di diventare operativa dovrà ottenere il via libera di Bruxelles e che al momento potrebbe essere presentata come norma bandiera. 
Il nuovo regime con tassazione al 15%, che sarà introdotto dal 1° gennaio con la legge di Bilancio, consentirà di ampliare la platea di almeno altre 500mila partite Iva rispetto a quelle che già oggi rientrano nel regime fofettario. 
Un esercito di oltre 1,2 milioni di artigiani, commercianti e professionisti. Per le nuove attività viene inoltre confermata l’aliquota del 5% per cinque anni.
I nodi 
Tutti da verificare i limiti sui beni strumentali e sui limiti dei dipendenti oggi presenti nel forfettario così come l’ammontare dei coefficienti di redditività differenziati per attività economica.

4 ottobre 2018

E-FATTURA PER I MINIMI E FORFETTARI

I titolari di partita Iva in regime dei minimi o in regime forfettario sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

Comunque questi soggetti potranno sempre emettere, facoltativamente, le fatture in formato elettronico. 
Tutti gli altri soggetti titolari di partita Iva, comprese le società e gli enti, sono tenuti a emettere fattura elettronica in ogni caso, incluso, dunque, quando l’emissione avviene nei confronti di soggetti titolari di partita Iva in regime dei minimi e forfettario.

Il provvedimento del 30 aprile 2018 ha chiarito che nel caso in cui la fattura elettronica è destinata a un soggetto Iva rientrante nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario, l’emittente può valorizzare solo il campo «codice destinatario» con il convenzionale “0000000” e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file nell’apposita area web riservata dell’agenzia delle Entrate.

Va, infine, precisato che l’Agenzia in occasione di Telefisco 2018, aveva chiarito che, benché esonerati, minimi e forfettari non sono divincolati dagli obblighi di emettere fatture elettroniche nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

2 luglio 2018

FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO SERVIZI

Provv. Agenzia Entrate 13.6.2018

Il Provvedimento prevede la possibilità per i contribuenti di 
delegare 
uno o più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo della fattura elettronica.

Specificamente, si tratta del servizio di 
- consultazione ed 
- acquisizione delle fatture elettroniche, di quello di 
- consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva trasmessi, di quello di 
- registrazione dell’indirizzo telematico e di quello di
- generazione del QR­code, ovvero il codice a barre che consente di acquisire in automatico le informazioni anagrafiche Iva e l’indirizzo telematico del contribuente.

In alternativa, è possibile delegare separatamente uno o più intermediari al solo servizio di registrazione dell’indirizzo telematico o a quello di consultazione delle fatture elettroniche; per quanto invece riguarda il QRcode, Esso potrà essere generato anche all’interno del Cassetto fiscale.

Si dispone inoltre che la delega agli intermediari abilitati può essere conferita dall’operatore Iva sia attraverso l’utilizzo dei servizi telematici Entratel/Fisconline, sia presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate; con le stesse modalità, la delega può, in qualsiasi momento, essere revocata e la durata può essere fissata dal delegante per un massimo di 4 anni.

17 maggio 2018

CEDOLARE SECCA - IMMOBILE IN COMPROPRIETA'

Provvedimento Agenzia delle Entrate 7.4.2011, punto 5


Qualora sussistano due o più locatori, oppure due o più persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile locato, l’opzione prevista dalla cedolare secca può essere esercitata anche «disgiuntamente» da ciascun locatore, ovvero «pro quota».



In tal caso, le agevolazioni previste dal regime speciale operano soltanto per il locatore che ha esercitato l’opzione. 
I comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca restano però tenuti al versamento dell’imposta di registro, da calcolare sulla quota del canone di locazione loro imputabile in ragione della rispettiva quota di possesso.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, in queste circostanze l’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito, nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta, e, in ogni caso, deve comunque essere assolta l’imposta di bollo sul canone di locazione.

10 gennaio 2018

SCHEDA CARBURANTE ABOLITA NEL 2018

A seguito di un emendamento alla “legge di bilancio 2018” a decorrere dal 1° luglio 2018 sarà introdotto l’obbligo, ai fini della
- detraibilità IVA e 
- della deducibilità del costo,

di effettuare acquisti di carburante solo con mezzi di pagamento tracciabili.

Nuovo Art. 19-bis1 comma 1 lettera d) del DPR 633/1972
 
 “l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. 

7 febbraio 2017

NUOVO ADEMPIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, con riferimento:

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; 
- nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il nuovo adempimento è finalizzato all'elaborazione delle dichiarazioni precompilate ed è previsto dal decreto del 1° dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento


6 dicembre 2016

SALDO IMU/TASI 2016

Il 16 dicembre 2016 scade il termine per il versamento del saldo IMU e TASI riferite al 2016.

CHI VERSA L' IMU
- possessore a titolo di proprietà;
- titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale;
- il locatario dei beni in leasing, il concessionario di beni
demaniali.

CHI VERSA LA TASI
- il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.);
- il detentore a qualsiasi titolo (es. inquilino, comodatario,
ecc.).

Entrambi i tributi sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (si considera per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni).
- per l’IMU, ogni comproprietario è responsabile autonomamente della propria obbligazione tributaria;
- per la TASI i comproprietari sono responsabili solidalmente;
- proprietario e inquilino rispondono, invece, ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi.

21 settembre 2015

CONDOMINIO CON MENO DI 9 CONDOMINI: DETRAZIONE IRPEF 50%

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute.
Nel caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed effettuati da parte dei singoli comproprietari. 
Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei singoli condomini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condomini, da intendersi riferite al condominio. 

3 aprile 2015

MODELLO 730 PRECOMPILATO

Circ. Agenzia Entrate 23.3.2015, n. 11

Soggetti interessati: il Modello 730 precompilato è disponibile per i contribuenti che, nel 2014, risultano essere lavoratori dipendenti o pensionati e per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle Entrate, nei termini stabiliti, la Certificazione Unica.
È inoltre necessario che, per il 2013, sia stato presentato il Modello 730, il Modello Unico PF o il Modello Unico Mini (pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730). 

Contenuto: nel Modello 730 precompilato sono riportati, oltre ai redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati e alle ritenute, anche i dati dei familiari.
Nel Quadro D sono riportati i redditi di lavoro autonomo occasionale e gli altri redditi diversi, mentre nel Quadro E sono inseriti alcuni oneri detraibili e deducibili (in particolare, i dati trasmessi da alcuni enti esterni, quali i soggetti he erogano mutui agrari o fondiari, le imprese assicuratrici e gli enti previdenziali). Dalla dichiarazione precedente sono desunte eventuali eccedenze d'imposta e le rate annuali detraibili per oneri sostenuti in anni precedenti (spese per interventi di recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto di arredi per immobili ristrutturati).
Da ultimo sono inseriti anche i dati relativi a terreni e fabbricati, ricavati dalla dichiarazione dell'anno precedente con le eventuali variazioni intervenute nel 2014.
Dichiarazione congiunta: per il primo anno di avvio sperimentale, non è possibile presentare la dichiarazione congiunta direttamente in via telematica ma è necessario rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o a un Caf o a un professionista abilitato.

Verifiche e controlli: se il Modello 730 precompilato viene accettato senza modifiche o con delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non verrà effettuato, nei confronti del contribuente, alcun controllo documentale sugli oneri precompilati comunicati all'Agenzia delle Entrate da banche, assicurazioni ed enti previdenziali, né alcun controllo preventivo sui rimborsi superiori a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente. 

Se la dichiarazione viene presentata tramite un intermediario, il controllo documentale verrà svolto nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità.



18 settembre 2014

TASI SCADENZA 16 OTTOBRE

Per 5.601 Comuni, la scadenza del versamento di acconto per la TASI scatterà il 16 ottobre. 
 
Ricordiamo che il versamento dell'imposta può essere effettuato con
- il modello F24 o
- il bollettino di conto corrente postale.
Ma va tenuto presente che dal 1° ottobre 2014 sono previste importanti novità relative ai modelli F24. Tra queste, coloro che presentano modelli con
- importi superiori ai 1000 euro o
- che effettuano una compensazione con un altro credito fiscale, possono presentare gli F24
SOLO
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel, gratuiti) o dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche e Poste Italiane, a pagamento) e non più in modalità cartacea.
Contribuenti, intermediari e soggetti delegati, infatti, si confronteranno con nuovi limiti di versamento e/o di presentazione dei modelli F24, secondo quanto previsto dall’art. 11, D.L. n. 66/2014, nell'ambito della "riduzione dei costi di riscossione fiscale".

Pertanto, i cittadini i cui importi da versare superino la soglia prevista e intendono avvalersi, per l’ultima volta, della possibilità di pagare attraverso il modello cartaceo, recandosi presso gli sportelli postali o bancari, dovranno anticipare i versamenti della TASI entro il 30 settembre.

10 giugno 2014

IUC = IMU + TASI + TARI schema di riepilogo

                                                     

ABITAZIONE PRINCIPALE

IMU:   non paga l'imposta
TASI: va pagata, ha la stessa base imponibile dell'Imu ed è a carico sia dei proprietari degli immobili sia degli inquilini;
- il peso fiscale dipende da come i comuni decidono di ripartirla tra le due categorie di soggetti: gli inquilini nella misura compresa tra il 10 e il 30%, la restante parte a carico dei proprietari.
- Nel 2014 la partenza sarà comunque attenuata dall'aliquota massima del 2,5 per mille.
TARI: va pagata, sostituisce la Tares-rifiuti e potrà essere determinata anche con criteri tariffari alternativi al Dpr 158/1999


SECONDA CASA

IMU: si paga l'imposta in base all'aliquota stabilita dal comune (massimo 1,06%)
TASI: si paga e ha la stessa base imponibile dell'Imu; per il 2014 è fissata l'aliquota massima del 2,5 per mille, rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu non sia superiore all'aliquota massima consentita
TARI: si paga e il comune può utilizzare criteri presuntivi per la determinazione delle tariffe da applicare ai soggetti non residenti, ad esempio correlando ad una più ampia superficie dell'immobile una maggiore presenza di persone e quindi di maggiore produttività di rifiuti (Cassazione, sentenza 8383/2013)


5 marzo 2014

REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO: NOVITA'

Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 Agenzia delle Entrate.


A partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate utilizzando il modello 

“F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti saranno effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide (in luogo del vecchio mod. F23).

L' Agenzia delle Entrate ha istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti.

In sintesi:
·         i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

·         il codice identificativo “63” denominato “Controparte” per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto;


·         i codici da “A135” ad “A138” per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.