20 febbraio 2017

DICHIARAZIONE IVA E RAVVEDIMENTO

Il D.L. n. 193/2016 ha disposto che il credito risultante dalla dichiarazione Iva da presentare entro il 28.02.2017 potrà essere utilizzato anche per ravvedere eventuali debiti d’imposta periodici non onorati alle scadenze ordinarie, anche nell’ipotesi di presentazione tardiva del modello. 

Si ricorda che, in caso di mancato invio nei termini della dichiarazione annuale iva, per evitare l’omissione della presentazione del modello, è necessario che la trasmissione avvenga entro il 29.05.2017 (ossia 90 giorni). In tal caso, si applica la sanzione fissa di 250euro, ferma restando quella per omesso versamento (del 30%), se la tardività è accompagnata da un carente o tardivo versamento.
La sanzione fissa può essere ridotta, mediante ravvedimento operoso, a 25 euro (un decimo), mentre la misura della riduzione sul mancato versamento dipende dal momento della regolarizzazione.

fonte: Sole24ore

7 febbraio 2017

NUOVO ADEMPIMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Entro il 28 febbraio 2017, gli amministratori di condominio dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2016 dal condominio, con riferimento:

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; 
- nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il nuovo adempimento è finalizzato all'elaborazione delle dichiarazioni precompilate ed è previsto dal decreto del 1° dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento