9 giugno 2017

SPESE SANITARIE NON DETRAIBILI


1) Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;


2) circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min.Salute 20 ottobre 2016);

3)prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;

4) prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;

5) prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;

6) trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;

7) acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia);

8) frequenza di corsi in palestra anche se accompagnata da una prescrizione medica.

9) È esclusa la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.