1) Conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
2) circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità (parere Min.Salute 20 ottobre 2016);
3)prestazioni rese dagli osteopati, in quanto l’osteopata non è annoverabile fra le professioni sanitarie riconosciute. Le prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie;
4) prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
5) prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
6) trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale) in attesa che il Ministero della Salute svolga specifici approfondimenti;
7) acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia);
8) frequenza di corsi in palestra anche se accompagnata da una prescrizione medica.
9) È esclusa la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
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