28 maggio 2011

MODD. 730, 770 : NUOVE SCADENZE

Dpcm 12 maggio 2011 G. U. 14 maggio 2011, n. 111;
Inail, istruzioni operative 18 maggio 2011

I versamenti maggiorati dello 0,40% delle stesse imposte potranno essere effettuati fino al 5 agosto 2011.
Nel decreto è anche previsto uno spostamento dei termini per l’avvio dell’assistenza fiscale 2011;
per il modello 730 le nuove scadenze posticipate sono le seguenti:
- consegna da parte del lavoratore del modello al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e
ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011;
- i professionisti abilitati potranno trasmettere telematicamente il modello 730 anziché entro il 30 giugno, entro il 12 luglio 2011.
Il provvedimento stabilisce infine la proroga al 22 agosto dei versamenti (mod. F24) fiscali e contributivi in scadenza tra il 1° agosto e il 20 agosto 2011 e del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modello 770 (sia semplificato che ordinario).

21 maggio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – OMESSO VERSAMENTO di RITENUTE


INPS Circolare Inps 4.5.2011, n. 71

L’art. 39, L. 4.11.2010, n. 183 (cd. «Collegato lavoro») ha disposto che, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza del mese di novembre 2010 (in scadenza il 16.12.2010), l’omesso versamento, da parte del committente, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 463/1983, conv. con modif. dalla L. 638/1983.

In particolare, nei confronti dei suddetti committenti è prevista l’attivazione
di un procedimento che comporta l’obbligo di contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 3 mesi.
L’Inps precisa che l’ipotesi di reato non si concretizza se non sussiste un rapporto di committenza e se c’è coincidenza tra figura del committente e del collaboratore.

15 maggio 2011

AUMENTA LA CONTRIBUZIONE PER I DOMESTICI


Alla luce della variazione ISTAT dell’1,6%, l’INPS ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2011 per i lavoratori domestici.
A decorrere dall’1 gennaio 2011 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestici non assoggettati al contributo CUAF e` aumentata di 0,22 punti percentuali, raggiungendo l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non e` dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge e` titolare di indennita` di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi e` la quota a carico del lavoratore.