20 gennaio 2014

PAGAMENTO DEI CANONI D'AFFITTO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità abitative, con esclusione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti tracciati

Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici o assegni, a prescindere dall’importo del canone (già in precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano essere pagati con il denaro).
Eventuali problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da parte dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non ottemperare all’inadempimento.

Conseguenze per eventuali violazioni
La norma impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa antiriciclaggio; infatti, trattandosi di violazione alle norme sulla restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.

Tipologie di contratti
Le nuove disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad alloggi abitativi, così come le locazioni transitorie, anche per uso turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30 giorni, per le quali può non essere registrato il contratto).
Si sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in completa assenza di contratto (locazione completamente non fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa vigente.