A
decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità
abitative, con esclusione di quelli relativi ad alloggi di edilizia
residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti
tracciati.
Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici
o assegni, a prescindere dall’importo del canone (già in
precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano
essere pagati con il denaro).
Eventuali
problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da parte
dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non
ottemperare all’inadempimento.
Conseguenze
per eventuali violazioni
La norma
impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e
detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La
conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa
antiriciclaggio; infatti, trattandosi di violazione alle norme sulla
restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione dall’
1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.
Tipologie
di contratti
Le nuove
disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad
alloggi abitativi, così come le locazioni transitorie, anche per uso
turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30 giorni, per
le quali può non essere registrato il contratto).
Si
sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in
completa assenza di contratto (locazione completamente non
fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa
vigente.