11 febbraio 2014

SANATORIA EQUITALIA

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.


La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, entro il prossimo 28 febbraio, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.


L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni.
 

Sono sanabili l’Ires,l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe 
per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.
Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.
Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).