18 dicembre 2011

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad € 1.000.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l’utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso
- bonifici bancari o
-postali o
-servizi elettronici di pagamento,
tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori aD € 500.
Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall’ imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo.
Sono previste l’istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l’Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell’Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.