9 settembre 2016

CEDOLARE SECCA BOX AUTO




Circolare 26/E del 2011.



Il regime della cedolare secca può trovare applicazione in relazione ai contratti di locazione aventi a oggetto immobili a uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Pertanto, in caso di locazione di un box auto, l'opzione è possibile soltanto se lo stesso è pertinenza di un immobile a uso abitativo ed è locato insieme a esso.




La cedolare secca sugli affitti, riguardante la tassazione dei redditi derivanti da locazione di fabbricati delle persone fisiche è disciplinata:

- dall’art. 3, D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 (decreto recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) e dal relativo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 aprile 2011.

- Circolare n. 26/E: Agenzia delle Entrate diffonde i “primi chiarimenti” per l’applicazione della disciplina in esame;

- Circolare 4 giugno 2012 n. 20:  l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito ulteriori aspetti relativi alla cedolare secca;

-  Circolare n. 47/2012: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’applicazione della remissione in bonis in caso di esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.

L’art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47 ha disposto

 la riduzione dell’aliquota al 10%
(aliquota già precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza dal 2013)

per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017.

Il medesimo decreto ha esteso la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai:

a) contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza “nei cinque anni precedenti” il 28.5.2014;

b)contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento ISTATdel canone.