27 dicembre 2012

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

L’attuale quadro normativo in materia di licenziamento individuale del lavoratore dipendente è come di seguito delineato:

■ l’art. 2119 c.c. prevede il licenziamento del lavoratore per giusta causa, ossia in quelle fattispecie tanto gravi da richiedere l’immediata interruzione del rapporto senza l’osservanza dialcun termine di preavviso;

■ l’art. 3, L. 15.7.1966, n. 604, definisce il licenziamento per giustificato motivo. Tale licenziamento può, a ì sua volta, essere soggettivo, se riconducibile ad un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da  parte del prestatore di lavoro, oppure oggettivo, qualora determinato da una esigenza aziendale.

Prendendo atto della pesante congiuntura economica che ha colpito le nostre imprese, la L.28.6.2012, n. 92 (cd. Riforma Fornero), modificando l’art. 18, L. 20.5.1970, n. 300, ha previstola possibilità di risarcimento senza reintegro del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo ed una discrezionalità del giudice nella scelta fra reintegro e pagamento di una indennità anche nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’art. 8, L. 15.7.1966, n. 604, applicandosi obbligatoriamentealle realtà aziendali al di sotto di 15 dipendenti, disciplina invece le casistiche tipiche delle Pmi prevedendo per i licenziamenti illegittimi l’obbligo di riassunzione o il pagamento di una indennità.

In questi anni di crisi è di forte attualità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dettato dalla necessità di procedere ad un risanamento aziendale. Ne è derivato un crescente contenzioso avente ad oggetto la dimostrazione dello stato di crisi aziendale.

A tal fine, il ricorso agli indici di bilancio può aiutare ad analizzare compiutamente la situazione aziendale per comprendere se l’impresa si trova effettivamente in una condizione di crisi.

6 dicembre 2012

DETRAZIONI IMU


Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di 

€ 200 per l’abitazione principale è maggiorata di 
€ 50 per ogni figlio che non abbia compiuto i 26 anni di età e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente. Per fruire della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico. 

L’importo complessivo massimo detraibile di questa maggiorazione non può superare la cifra di € 400 (massimo 8 figli).

A tal riguardo, la C.M. 3/DF/2012 precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
L’importo della maggiorazione della detrazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.
Per poter computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.