18 dicembre 2011

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad € 1.000.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l’utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso
- bonifici bancari o
-postali o
-servizi elettronici di pagamento,
tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori aD € 500.
Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall’ imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo.
Sono previste l’istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l’Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell’Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

15 dicembre 2011

DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO

Comm. trib. prov. Bari Sent. n. 122/12/11 del 25 luglio 2011


Le quote di ammortamento relative ad un impianto di compostaggio rifiuti sono deducibili anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d’imposta considerato.
Più in generale, i giudici hanno precisato che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall’art. 102 del Tuir, cioè
- la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e
- l’entrata in funzione del bene,
senza l’ulteriore concorso di altre condizioni quali l’effettiva operatività dello stesso nell’ esercizio cui quel costo viene imputato.
Pertanto, per la deducibilità delle quote di ammortamento, non è richiesto l’effettivo funzionamento del bene nel corso del previsto normale periodo di deperimento o consumo.

5 dicembre 2011

ANTICIPATA LA SUPER IMU IN LUOGO DELLA VECCHIA ICI




Introdotta l' IMU che..... con il federalismo fiscale prenderà il posto dell'attuale ICI:

NOVITA'
A) viene reintrodotto il prelievo sull'abitazione principale;
B) viene previsto che la nuova imposta municipale arrivi già dal 1° gennaio del prossimo anno anziché dal 2014. L'aliquota resterà al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare l'asticella del 3 per mille.

ALIQUOTA

Il 7,6 per mille si pagherà solo dalla seconda casa in su visto che la percentuale dovuta per l'abitazione principale verrà ridotta al 4 per mille (che i Comuni potranno portare al 2 per mille).

AGEVOLAZIONE PER I POSSESSORI DI UNA CASA
I proprietari di una sola abitazione beneficeranno anche di una detrazione «fino a concorrenza del suo ammontare» di 200 euro. Ma anche in questo caso viene concesso un margine di flessibilità ai primi cittadini che potranno decidere di elevare tale soglia «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
Alla super-Imu anticipata verrebbe abbinata una rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio. Alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita castatale, si aggiunge infatti l'innalzamento degli ulteriori moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente.
Per tutti i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C il valore andrà moltiplicato per 160 anziché per 100 con un aumento secco del 60 per cento.
Fanno eccezione:
- i capannoni e gli alberghi (categoria D);
- gli uffici e gli studi privati (categoria A/10) che avranno un moltiplicatore di 80;
- negozi e botteghe (categoria C/1) che avranno un moltiplicatore di 55.

La rivalutazione sarà invece del 45% per i terreni agricoli visto che il loro moltiplicatore salirà da 75 a 120.
Anche se in un'altra bozza il moltiplicatore parte da
- 160 per i fabbricati di categoria A (e C/2, C/6, C/7) e
- scende poi a 140 (classi B e C/3, C/4 e C/5), 80 (per gli A/10), 60 (categoria D) e 55 (per i C/1).