23 aprile 2013

LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO


Inps, Circolare n.49, 29/03/2013
Limite nell’ mpiego dei buoni lavoro per i committenti imprenditori e professionisti

La Legge n.92/12 e la Legge n.134/12 hanno apportato una significativa innovazione nella
disciplina del lavoro occasionale accessorio. 
Le prestazioni lavorative di lavoro accessorio sono quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi percepiti dal prestatore superiori a € 5.000 netti nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.

L’Inps ha chiarito che le prestazioni accessorie svolte in favore di imprenditori commerciali e professionisti non possono superare per il prestatore l’ammontare di € 2.000 netti (pari a €2.666 lordi) per ciascun committente
È stata modificata, pertanto, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di €5.000 nell’ anno solare nei confronti del medesimo committente.

16 aprile 2013

"DISTRUZIONE DEI BENI" COME VINCERE LA PRESUNZIONE DI VENDITA


E' necessario:

comunicare la distruzione del bene all’ Amministrazione Finanziaria e alla Guardia di Finanza indicando la data, l’ora ed il luogo in cui la distruzione verrà eseguita oltre alla natura, qualità e quantità dei beni distrutti, l’eventuale valore residuo al termine dell’operazione;

La comunicazione va fatta pervenire agli Uffici almeno cinque giorni prima di quello fissato per la distruzione tale comunicazione può essere omessa se l’ammontare del  costo dei beni stessi non sia superiore ad 5.164,57.

effettuare la distruzione dinanzi a Pubblici funzionari o dinanzi al notaio che redigeranno apposito verbale; 
in tal caso se il costo dei beni distrutti non supera € 10.000,00 (importo così elevato dall’art.7 del D.L. n.70/11 convertito dalla L. n.106/11) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68. Sia dal verbale che dalla dichiarazione devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

Qualora il contribuente provveda al trasporto in altro luogo del bene distrutto è necessario compilare un documento di trasporto.
La procedura di cui si è detto non si applica nel caso in cui la distruzione non dipenda dalla volontà dell’imprenditore.
È previsto anche che il contribuente distrugga il bene previa consegne dei medesimi a soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in conto terzi; in tal caso, non deve essere osservato alcun adempimento da parte dell’imprenditore in quanto la distruzione mediante soggetti autorizzati viene attestata dal “formulario di identificazione” oggi previsto dall’art.193 del D.Lgs. n.152/06 e dal D.M. n.145/98.
I formulari di identificazione dei rifiuti devono essere vidimati dall’Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti, la vidimazione è gratuita e non soggetta a diritti. 
Il formulario, redatto in quattro esemplari, va firmato dal produttore o dal detentore dei beni da distruggere e controfirmato dal trasportatore, una copia resta presso l’imprenditore che è tenuto a conservarla per cinque anni.

9 aprile 2013

ACCERTAMENTO CON ADESIONE


È un’opportunità per il contribuente, che ha subito accessi, ispezioni,verifiche oppure ricevuto un avviso di accertamento, di aprire una finestra di dialogo con il fisco, presentare nuovi elementi o dati e ridiscutere la propria posizione.
Se il contraddittorio va a buon fine, si ridefiniscono le maggiori imposte dovute, con vantaggi per entrambe le parti che possono così evitare un lungo contenzioso.

ESEMPIO

In caso di infedele dichiarazione è prevista una sanzione che va dal 100 al 200 per cento dell’imposta evasa, quindi – ad esempio – su 

un’imposta evasa pari a 100   
+ la sanzione può arrivare fino a 200
 = con una richiesta complessiva di 300 

Se invece il contribuente si avvale dell’accertamento con adesione e in sede di contraddittorio fornisce documenti di cui l’Agenzia non disponeva, sulla base dei quali la richiesta del fisco
 viene rideterminata in 90 (rispetto agli originari 100) 
+ la sanzione sarà pari a 30 cioè un terzo del minimo (100% di 90)
= l’importo finale che il contribuente dovrà versare entro 20 giorni per chiudere l’accertamento con adesione sarà pari a 120 

Infine, nel caso in cui siano presenti dei rilievi penali,il pagamento delle somme dovute rappresenta una circostanza attenuante. Le sanzioni penali previste vengono ridotte fino a un terzo e quelle accessorie non vengono applicate.

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