10 luglio 2012

RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO


Contratti a progetto (art. 1)
con riferimento ai contratti stipulati dal 18.7.2012, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto non potrà coincidere con l’oggetto sociale del committente. Salvo prova contraria a carico del committente, tali rapporti sono considerati di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell’impresa committente (fatte salve le prestazioni d ielevata professionalità).
Le prestazioni rese da titolari di partita Iva sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se ricorrono almeno 2 dei seguenti presupposti:
-durata della prestazione superiorea 8 mesi l’anno,
-compenso derivante dalla collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi totali percepiti dal collaboratore, disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Gestione separata Inps – Aumento progressivo delle aliquote (art. 2):
per gli iscritti alla Gestione separata Inps che non risultino assicurati presso altre gestioni obbligatorie l’aliquota contributiva (pensionistica e di computo) risulta pari a:
26% per il 2010 e il 2011,
27% per il 2012,
28% per il 2013,
29% per il 2014,
30% per il 2015,
31% per il 2016,
32% per il 2017 e
33% per il 2018.
Per gli altri iscritti alla Gestione separata Inps l’aliquota contributiva risulta pari a:
17% per gli anni 2008-2011,
18% per il 2012,
19% per il 2013, 20% per il 2014,
21% per il 2015,
22%per il 2016,
23% per il 2017 e
24% per il 2018 (modifica dell’art. 1,co. 79, L. 247/2007).