30 marzo 2010

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DEI MINIMI

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
° fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R.633/1972;
° mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.

15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.