27 dicembre 2010

CONTABILITA' ON LINE


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Lo studio Commerciale CS offre la possibilità a professionisti, artigiani e commercianti dotati di computer e/o fax, di tenere la propria contabilità fiscale presso il nostro studio.


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Lo scambio d’informazioni e documenti avverrà per: Telefono, Fax, e-mail, posta o tramite Skype al nome: studiocommercialecs.


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Lo Studio Commerciale CS provvederà ad assolvere tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in particolare:
1) inviare a mezzo e-mail o fax la situazione contabile periodica, 2) predisporre, se obbligatorio, la liquidazione e/o la dichiarazione IVA (periodica trimestrale o mensile) che sarà inviata, a mezzo e-mail al Cliente, 3) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti IVA, IRPEF e delle RITENUTE sui compensi. 4) predisporre la Dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO) completa di eventuale studio di settore, 5) trasmettere per via telematica al Ministero delle Finanze la Dichiarazione periodica, 6) stampare alla fine dell’anno tutti i registri obbligatori, 7) predisporre il mod. 770 relativo ai compensi a terzi, 8) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti INPS.


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1 dicembre 2010

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE VERSO I CREDITORI SOCIALI

ART. 2394 CODICE CIVILE
Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

23 novembre 2010

CHIUSURA SRL

Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è OBBLIGATORIO.
Questo procedimento è infatti stabilito non solo a
- tutela dei soci ma soprattutto a
- tutela dei terzi.
In generale l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea straordinaria affinché nomini i liquidatori.
I liquidatori gestiranno la fase vera e propria di liquidazione dei beni e delle attività e infine procederanno alla chiusura del procedimento che prevede l'eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

9 novembre 2010

DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

Corte di cassazione sentenza n. 38224 del 28 ottobre
Commette il reato previsto dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000 il titolare di un'impresa che, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari dell'impresa stessa.
Il reato sussiste anche se la documentazione, non rinvenuta presso la sede dell'impresa o presso la sede del titolare, viene comunque acquisita in seguito (dai clienti dell'impresa, nel caso di specie).
Oltre al dolo specifico di evasione e all'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari, per configurare il reato è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari.

1 novembre 2010

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


Circolare Agenzia Entrate 7.6.2010, n. 31


Acquisto di pertinenze a servizio di case non agevolate:

le agevolazioni “prima casa” si applicano anche all'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei benefici “prima casa”

- o perché detta agevolazione non era ancora entrata in vigore al momento del primo trasferimento oppure

- perché l' immobile, per essere stato acquisito allo “stato rustico”, non aveva potuto beneficiare dell' agevolazione stessa.

Ampliamento di abitazioni non agevolate:

nel caso di acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,

i benefici stessi vanno riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle suddette agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché:

risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”

(ai fini dell'applicazione dei benefici occorre che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia di alloggi non di lusso).


Deroghe alla decadenza dai benefici:

al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquiennale dell'immobile agevolato, occorre procedere

– entro l'anno dall'alienazione

– all'acquisto di altro immobile (anche situato in uno Stato estero) da adibire ad abitazione principale (dimora abituale) del contribuente.

Il mantenimento delle agevolazioni non è subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalle lett. a), b) e c) del co. 1 della citata nota II-bis, vale a dire:

• che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza;

• che l'acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;

• che l'acquirente non risulti titolare in tutti il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.

18 ottobre 2010

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. con LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dall’ 01/01/2011 è prevista la possibilità di compensare i crediti maturati nei confronti di alcuni enti pubblici con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
I crediti vantati devono essere:
- non prescritti;
- certi (reali);
- liquidi (scaduti);
-esigibili (non contestati).
I crediti compensabili devono derivare da somministrazione, forniture ed appalti effettuati nei confronti dei seguenti soggetti:
- Regioni;
- enti locali;
- enti del SSN.
MODALITÀ OPERATIVE:
per ottenere il pagamento dei crediti vantanti dalle imprese sarà necessario conseguire un’apposita certificazione.
Se la pubblica Amministrazione non effettua il pagamento celermente, trascorsi 60 giorni dal termine indicato nella certificazione stessa, l’agente della riscossione potrà attivare la riscossione coattiva nei confronti della P.a. sulla base del ruolo emesso nei confronti del contribuente.
L’attivazione della procedura contempla anche l’intervento del contribuente il quale dovrà effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo «consegnando» la menzionata certificazione.
L’estinzione del debito è subordinata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione.

4 ottobre 2010

RIFORMA FISCALE IN 5 PUNTI

Il federalismo fiscale gioca d'anticipo e fà le prove introducendo una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno.
Per le nuove attività che si aprono in otto regioni del Sud l'Irap può essere «azzerata».
È l'art. 40, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 in vigore dallo stesso 31 maggio, a prevedere, come riporta lo stesso titolo dell'articolo, «Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno».
La rivoluzione fiscale del Ministro Tremonti, in cinque punti, prevede di:

1) incentivare la lotta all'evasione;

2) «spostare» il carico dell'Irpef alle imposte indirette, come l'Iva; insomma, più Iva sui consumi, meno Irpef sulle persone;

3) eliminare l'Irap;

4) introdurre il federalismo fiscale, con il passaggio dal centro alla periferia e rendere il Fisco più semplice e meno complicato dell'attuale;

5) inviare le dichiarazioni dei redditi precompilate ai contribuenti, senza le complicazioni delle tante detrazioni previste e passare a una dichiarazione semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

14 settembre 2010

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS

La L. 247/2007, attuativa del protocollo sul Welfare, aveva previsto una rimodulazione, mediante un rincaro da effettuarsi nel periodo 2008/2011, delle aliquote contributive previste a carico degli iscritti alla:

a) Gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa di previdenza obbligatoria);
b) Gestione pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle gestioni autonome dell’Inps.

L’ultimo passaggio (aumento programmato del 2011) viene annullato, mediante una riduzione dei finanziamenti concessi ai patronati.
Viene, pertanto, meno l’aumento previsto a regime (ossia, definitivo) nella misura dello 0,09% (che comportava un aumento in ugual misura dell’aliquota di computo dei contributi che determinano il trattamento pensionistico).
Le aliquote contributive 2011 dovrebbero, pertanto, restare immutate rispetto a quelle del 2010 (si attende di conoscere solo i minimali e massimali).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 per gli ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS

- Pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 17,00 % Massimale (euro) 92.147;
- Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 26,72 % Massimale (euro) 92.147.



LEGGI AGGIORNAMENTO: ARCHIVIO DI FEBBRAIO 2011

8 settembre 2010

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 7 settembre 2010 AdE.

A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
(in precedenza 6,8358%)
MOTIVAZIONE
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo. Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misuradegli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602.

2 agosto 2010

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RITENUTE DEL 10% SUI BONIFICI

Circol. Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40

La circolare fornisce chiarimenti in merito al nuovo adempimento, a carico di Banche e Poste Italiane S.p.a., le quali dal 1° luglio 2010 sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, in caso di bonifici che danno diritto alle detrazioni del 36% (per ristrutturazioni edilizie) o del 55% (per interventi di risparmio energetico).
Tale nuovo obbligo è stato previsto dall'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, in attesa di conversione in legge, mentre il Provv. Ag. Entrate 30.6.2010, n. 94288 individua le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione delle ritenute.
Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Dal momento che alcune spese sono soggette all'Iva nella misura ordinaria del 20%, mentre altre spese, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono assoggettate all'Iva agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini dell'applicazione delle norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più alta (20%).
Somme già assoggettate a ritenuta:
nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 sopra citato, in considerazione del carattere speciale di tale normativa.
Esclusione delle sanzioni:
data l'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento sopra citato e della complessità dei nuovi adempimenti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni per violazioni della norma.

6 luglio 2010

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

Le aziende che presentano dichiarazioni in perdita – per cause diverse dall’erogazione di compensi ai soci e agli amministratori – per più di un periodo d’imposta saranno inserite in speciali liste di controllo.

22 giugno 2010

INTRASTAT ED "I CONTRIBUENTI MINIMI"

La circolare n. 36/E indica i corretti adempimenti da parte dei contribuenti “minimi” italiani per le operazioni intracomunitarie effettuate e quelli a carico dei soggetti passivi d’imposta per le operazioni con soggetti di altri Stati membri considerati “piccole imprese”:

- il “minimo” italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di altro Stato membro, deve integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta, non esercita il diritto a detrazione e deve compilare l’elenco degli acquisti intracomunitari o dei servizi ricevuti
- il “minimo” italiano che cede beni a un soggetto passivo di altro Stato membro, effettua un’operazione interna, senza addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, e non compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese)
- il soggetto passivo italiano che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, se non ha ricevuto un’apposita documentazione rappresentativadell’operazione, emette autofattura senza applicare l’imposta e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni (o dei servizi ricevuti)
- il soggetto passivo d’imposta italiano che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese).

16 giugno 2010

ELENCO ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

1) Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali;
2) Certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse di deve annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell' art.1, co. 100, Finanziaria 2008";
3) integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile (reverse charge);
4) versamento dell'IVA per gli acquisti intracomunitari o per gli accquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
5) presentazione degli elenchi intrastat;
6) presentazione del modello Unico, Quadro CM e relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

7 giugno 2010

DETRAZIONI SPESE MEDICHE

L' Agenzia delle Entrate ha precisato che le SPESE MEDICHE sostenute per prestazioni rese da chiropratici sono detraibili se:
- eseguite in centri autorizzati e
- sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Nel caso in cui il chiropratico sia anche dottore in medicina, potrà effettuare la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

31 maggio 2010

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEL REGISTRATORE DI CASSA

La cd. Tremonti-ter prevede per i soli esercenti di attività d'impresa la detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature ammortizzabili nuovi effettuati dal 01/07/2009 al 30/06/2010.

Tra le categorie dei beni agevolabili sono esplicitamente indicati nella divisione 28 (art. 23.09) della tabella ATECO i registratori di cassa.

Il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile (IRES o IRPEF, ma non IRAP) pari alla metà dell'importo dell'investimento effettuato in macchinari e attrezzature nuove.

I beni possono essere acquistati anche in leasing.


IMPORTANTE

I beni acquistati con l'agevolazione non potranno essere ceduti prima del secondo anno successivo a quello dell'acquisto

26 aprile 2010

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 9/4/2010, n. 8478

L'esistenza della fattura va provata dal contribuente.
In materia di I.V.A., in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni oggetto di fatture in realtà non sono state mai poste inessere.
Ma se l'amministrazione fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

30 marzo 2010

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DEI MINIMI

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
° fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R.633/1972;
° mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.

15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.

28 febbraio 2010

INDEDUCIBILI LE SPESE PER ASSICURARE IL PERSONALE DIPENDENTE

Non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5, DPR n. 917/1986, dal reddito d’impresa i costi per l’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di:

- dirigente;

- di quadro;

- di impiegato;

in quanto essi, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, nè sono spese poste a vantaggio dei lavoratori a differenza dei costi per l’assicurazione prevista da norme cogenti (nel caso di specie l’obbligo dell’assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

22 febbraio 2010

ASCENSORE: SI AL 36% SULLE RIPARAZIONI

Le sole spese sostenute per la riparazione dell'ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%.
Quelle di manutenzione annuale, per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto, sono escluse dalle agevolazioni.
Per fruire della detrazione del 36% l'amministratore deve aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge:
- comunicazione preventiva all'inizio dei lavori;
- pagamento delle fatture (con indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale).
In particolare, nella comunicazione a Pescara occorre aver allegato alla delibera assemblare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni.
L'amministratore è poi obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabelle millesimale

15 febbraio 2010

SPESE DI FREQUENZA PER ASILI NIDO

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di € 632; pertanto lo sconto massimo di imposta è pari a € 120,08.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da:
- fattura;
- bollettino bancario o postale;
- ricevuta o quietanza di pagamento;
e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto.

1 febbraio 2010

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI TERREMOTATI D'ABRUZZO

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 30.12.2009, n. 3837

È stata pubblicata sulla G.U. 9.1.2010, n. 6 l’Ordinanza che dispone, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6.4.2009, la proroga al 30.6.2010 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

18 gennaio 2010

NUOVO TASSO D' INTERESSE LEGALE

DAL 01/01/2010
il tasso di interesse legale passa dal 3% all' 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
N.B.
Qualora nel 2010 si provveda alla regolarizzazione di violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall'1.1.2010).

12 gennaio 2010

TOVAGLIOMETRO

Sentenza CTR Lazio 19.11.2009, n. 275/38/09

Il tovagliometro, ossia lo strumento di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento nei confronti dei ristoranti, in base al quale il reddito è determinato induttivamente tenendo conto del numero di tovaglioli “consumati”, può essere utilizzato anche dal contribuente al fine di fornire la prova contraria necessaria a dimostrare la congruità del reddito dichiarato.
In particolare il contribuente può dimostrare la corrispondenza dei tovaglioli utilizzati con i “coperti” risultanti dalle ricevute fiscali emesse.