1 novembre 2010

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


Circolare Agenzia Entrate 7.6.2010, n. 31


Acquisto di pertinenze a servizio di case non agevolate:

le agevolazioni “prima casa” si applicano anche all'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei benefici “prima casa”

- o perché detta agevolazione non era ancora entrata in vigore al momento del primo trasferimento oppure

- perché l' immobile, per essere stato acquisito allo “stato rustico”, non aveva potuto beneficiare dell' agevolazione stessa.

Ampliamento di abitazioni non agevolate:

nel caso di acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,

i benefici stessi vanno riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle suddette agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché:

risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”

(ai fini dell'applicazione dei benefici occorre che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia di alloggi non di lusso).


Deroghe alla decadenza dai benefici:

al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquiennale dell'immobile agevolato, occorre procedere

– entro l'anno dall'alienazione

– all'acquisto di altro immobile (anche situato in uno Stato estero) da adibire ad abitazione principale (dimora abituale) del contribuente.

Il mantenimento delle agevolazioni non è subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalle lett. a), b) e c) del co. 1 della citata nota II-bis, vale a dire:

• che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza;

• che l'acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;

• che l'acquirente non risulti titolare in tutti il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.

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