24 marzo 2011

MATERNITÀ: DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III del D.Lgs. 151/2001 (congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto opera anche per il padre durante il periodo di godimento dell’eventuale astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La normativa comunitaria osta al licenziamento di una lavoratrice a motivo del proprio stato di gravidanza, quand’anche sia stata assunta a tempo determinato, abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato e, a motivo di questo, non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.
Il mancato rinnovo alla scadenza di un contratto a termine non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato. Spetta alla lavoratrice provare eventuali motivi discriminatori posti a fondamento del mancato rinnovo del contratto.

La corte di Giustizia Europea, ha stabilito che nel periodo tutelato è altresì inibito al datore di lavoro di prendere misure preparatorie ad un eventuale futuro licenziamento.

Violazione del divieto di licenziamento

Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo protetto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

È inapplicabile il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione del licenziamento individuale in base alla legge 604/66. La mancata impugnazione del licenziamento impedisce alla lavoratrice il ripristino del rapporto, ma dà diritto al risarcimento del danno subito.

Conseguenze del licenziamento.

Il divieto di licenziamento ex art. 2, legge 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e pertanto il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, ed ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.

A norma dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

14 marzo 2011

ASSEMBLEA in SECONDA CONVOCAZIONE

Per le società rette nella forma di S.p.a. o S.a.p.a. il Codice civile stabilisce le modalità da rispettare per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nei casi in cui non si sia realizzata la maggioranza costitutiva in occasione della prima convocazione.
Le formalità da seguire possono essere così riassunte:
1) indicazione nell’avviso di convocazione della data in cui si terrà l’eventuale seconda riunione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
2) se nell’avviso non è indicato il giorno per la seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dal giorno stabilito per la prima riunione. In questo caso il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto ad almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea ordinaria tenuta in seconda convocazione nel modo sopra indicato non ha necessità di rispettare alcun quorum costitutivo poiché può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, indipendentemente dall’entità del capitale sociale che risulta rappresentato. La materia oggetto della delibera deve in tal caso essere conforme al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della prima convocazione.
Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.

2 marzo 2011

MOVIMENTI BANCARI FUORI ATTIVITA'


In materia di accertamenti bancari ex artt. 54 e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 spetta al contribuente provare che le singole movimentazioni del conto corrente non sono riferibili all'attività aziendale o professionale, anche a prescindere dalla regolarità formale della contabilità.


Sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010 (udienza del 12 ottobre 2010).