7 settembre 2018

Distributori automatici: Iva detraibile, cialde deducibili

IVA

 - Acquisto delle cialde di caffè

La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la 
- non detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede l’eccezione dell'erogazione mediante distributori automatici. 

- Erogazione di acqua tramite boccioni
la detraibilità dell’Iva dovrebbe essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.

COSTO
Per quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio dell’attività professionale.

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