- Acquisto delle cialde di caffè
La risoluzione 103/E/2016 ha ritenuto
corretto applicare l’aliquota Iva del 10%, affermando, però, la
- non
detraibilità in capo all’acquirente: affermazione che non pare in linea con il
dettato dell’articolo 19-bis.1 del Dpr 633/72, secondo il quale
l’indetraibilità dell’Iva per somministrazione di alimenti e bevande prevede
l’eccezione dell'erogazione mediante distributori automatici.
- Erogazione di acqua tramite boccioni
la detraibilità dell’Iva dovrebbe
essere motivata dalla somministrazione tramite distributori automatici.
COSTO
Per
quanto concerne la deducibilità del costo delle cialde e dell’acqua, va
segnalato che, in linea generale, l’articolo 54 del Tuir (Dpr 917/86) prevede
che le somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del
75%; ma, se vengono eseguite tramite distributori automatici, si ritiene che si
possa dedurre la spesa nella misura integrale, in quanto inerente all’esercizio
dell’attività professionale.
Fantastico. Grazie per le dritte! Lo farò presente ai miei clienti
RispondiElimina