16 novembre 2011

PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO AL REGISTRO IMPRESE

Circol. Min. Svil. econ. 3.11.2011, n. 3645

La circolare offre alcune indicazioni operative in merito all’obbligo delle società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), e comunicarlo al Registro delle imprese,

entro il 31.12.2011.

Premesso che il mancato rispetto del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa, i soggetti obbligati alla comunicazione sono:
- le società di capitali e di persone
- le società semplici
- le società cooperative,
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa.
In particolare, l’iscrizione e le sue successive modifiche sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; qualora però la comunicazione sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (es. trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà
soggetta ad imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti per tali ulteriori comunicazioni.

Lo studio commerciale CS può presentare la comunicazione dell’indirizzo pec dichiarando di essere stato incaricato dal legale rappresentate della società e di essere iscrittonel relativo Albo.
Si precisa altresì che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo pec, potendosi avvalere di quello dello studio professionale di fiducia; è inoltre possibile indicare la pec di un’altra società a cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.