28 febbraio 2010

INDEDUCIBILI LE SPESE PER ASSICURARE IL PERSONALE DIPENDENTE

Non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5, DPR n. 917/1986, dal reddito d’impresa i costi per l’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di:

- dirigente;

- di quadro;

- di impiegato;

in quanto essi, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, nè sono spese poste a vantaggio dei lavoratori a differenza dei costi per l’assicurazione prevista da norme cogenti (nel caso di specie l’obbligo dell’assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

0 commenti:

Posta un commento