IVA
I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati
da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto.
Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:
1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA;
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
IMPOSTE DIRETTE
Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione,
mediazione, rappresentanza…);
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi
non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
1) esclusione dall’IRAP; 2) esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.
COSTO ANNUALE
€ 200
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