22 novembre 2016

REGIME FORFETTARIO: SEMPLIFICAZIONI


IVA


I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell’iva e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull’imposta sul valore aggiunto. Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono: 

1) divieto di rivalsa dell’IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante
l’applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l’iva a titolo di rivalsa;
2) divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;.
3) esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
4) esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
5) esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
6) esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
7) esonero dalla liquidazione e versamento dell’IVA; 
8) esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA; 
9) esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”); 
10) esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list; 
11) esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).



IMPOSTE DIRETTE


Inoltre i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta pertanto non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte (su redditi di lavoro autonomo, provvigioni per operazioni di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza…); 
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e’ stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. 
1) esclusione dall’IRAP; 
2) esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.



COSTO ANNUALE 
€ 200


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