8 febbraio 2011

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

L. 220/2010, ART. 1, CO. 20

Le sanzioni applicabili nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea degli adempimenti da parte del contribuente vengono innalzate.
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è differente a seconda del momento in cui il contribuente attiva la regolarizzazione spontanea dell’adempimento omesso.
Le nuove sanzioni sono così rideterminate:
a) omesso o ritardato versamento delle imposte:
qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, la sanzione dovuta è pari ad 1/10 (3%), anziché 1/12 (2,5%), del minimo edittale (30%).
Oltre all’imposta ed alle sanzioni ridotte, il contribuente deve versare gli interessi calcolati
al tasso legale dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato. In merito di ricorda che dall’1.1.2011 la misura
degli interessi legali è stata innalzata dall’1% all’1,5% annuo (D.M. 7.12.2010);
b) Regolarizzazione degli adempimenti e pagamento dei tributi: qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dall’omissione o errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica, la sanzione è pari ad 1/8 (3,75%), anziché 1/10 (3%), del minimo edittale (30%);

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