L'articolo 67, comma 1, lettera b), in particolare, dispone che
sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari.
I corrispettivi percepiti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, compresi i terreni, acquistati o costruiti da non più di cinque anni vanno indicati in Unico PF 2014 (anno 2013) al rigo RL6 (o al rigo D4 nel 730/2014).