15 ottobre 2012

RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI AUTO

La Legge di riforma del mercato del lavoro contiene alcune misure di natura fiscale, finalizzate alla copertura delle spese.

In particolare è previsto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge (e quindi dal 2013 per i soggetti “solari”) la deducibilità di tutte le spese sostenute relativamente alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti scenderà:

• dal 40% al 27,5% per auto a disposizione dell’azienda;

• e dal 90% al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con addebito del fringe benefit).


La nuova disposizione non incide sul trattamento fiscale:

- delle autovetture utilizzate dagli agenti (la percentuale di deducibilità resta limitata all’80%);

- dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto propria del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili in base al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.


Autovetture aziendali        
 limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture del professionista  
limite massimo costo acquisto € 18.076: 27,5%

Autovetture in uso promiscuo a dipendenti 
nessun limite di costo acquisto: 70%

Autovetture dell’agente e rappresentante 
limite massimo costo acquisto € 25.822,84: 80%