Secondo l’art. 46, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, le somme versate alle società commerciali e agli enti commerciali residenti dai loro soci o partecipanti, si considerano date
a mutuo
se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento sia stato fatto ad altro titolo.
In particolare, i versamenti dei soci nelle società possono essere a titolo di
- finanziamento, oppure
- a fondo perduto, o
- essere funzionali all’aumento del capitale.
Le varie ipotesi generano differenti conseguenze ai fini tributari.
Nella specie, secondo il D.P.R. 917/1986 l’effettuazione da parte dei soci di versamenti non esplicitamente qualificati viene intesa per presunzione legale quale finanziamento, che – fatta salva la possibilità di differenti accordi – si intende produttivo di interessi.