26 settembre 2012

COSTI PER LA FORMAZIONE DEDUCIBILI AL 50%


CIRCOLARE N. 35/E AGENZIA DELLE ENTRATE


Domanda


L’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), dispone che

“[…] le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare”,

introducendo, di fatto, una presunzione legale di inerenza attenuata secondo cui una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50 per cento è da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico o, comunque, extra-professionale.

Si chiede se la predetta disposizione operi o se, invece, più coerentemente, non rilevi, con riferimento alle  spese di pura partecipazione (quindi, con esclusione delle spese di vitto e alloggio) per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (tipicamente, gli iscritti in albi professionali), per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere e in relazione alle quali pare fuor di dubbio un vincolo di inerenza pieno rispetto all’esercizio della propria attività professionale.


Risposta


Il comma 5 dell’articolo 54 del TUIR, prevede, fra l’altro, la deduzione dal reddito di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento, delle spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Si ritiene che detta disposizione, non operando alcuna distinzione circa la natura del corso, sia applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali.