9 gennaio 2012

IVA PRESTAZIONI SANITARIE



Le prestazioni rese dalle farmacie che consistono nella messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per lo svolgimento di specifiche prestazioni professionali, sono esenti dall’Iva ex art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Si precisa infatti che, sia secondo la prassi ministeriale consolidata sia conformemente alla giurisprudenza comunitaria, l’applicazione dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, ed ai soggetti che prestano la loro attività i quali devono essere abilitati all’ esercizio della professione, prescindendo dalla relativa forma giuridica.
Pertanto, le prestazioni professionali oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona e materialmente rese
- da infermieri,
- fisioterapisti e
- operatori socio-sanitari
sottoposti a vigilanza ex art. 99, R.D. 1265/1934 (T.U. Leggi sanitarie) o individuatidal D.M. 17.5.2002, possiedono i requisiti per rientrare nell ’applicazione del citato art. 10, n. 18), D.P.R. 633/1972.
Il medesimo regime di esenzione si applica anche nel caso in cui la farmacia, come nel caso di specie, si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari a beneficio del cliente-paziente, di una struttura societaria, eventualmente organizzata in forma di società cooperativa,che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.


0 commenti:

Posta un commento