18 dicembre 2011

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CONTRASTO ALL'USO DEL CONTANTE

Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad € 1.000.
Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011.
Per favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l’utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso
- bonifici bancari o
-postali o
-servizi elettronici di pagamento,
tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori aD € 500.
Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall’ imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo.
Sono previste l’istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l’Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell’Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

15 dicembre 2011

DEDUCIBILITA' DELL'AMMORTAMENTO

Comm. trib. prov. Bari Sent. n. 122/12/11 del 25 luglio 2011


Le quote di ammortamento relative ad un impianto di compostaggio rifiuti sono deducibili anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d’imposta considerato.
Più in generale, i giudici hanno precisato che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dall’art. 102 del Tuir, cioè
- la strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e
- l’entrata in funzione del bene,
senza l’ulteriore concorso di altre condizioni quali l’effettiva operatività dello stesso nell’ esercizio cui quel costo viene imputato.
Pertanto, per la deducibilità delle quote di ammortamento, non è richiesto l’effettivo funzionamento del bene nel corso del previsto normale periodo di deperimento o consumo.

5 dicembre 2011

ANTICIPATA LA SUPER IMU IN LUOGO DELLA VECCHIA ICI




Introdotta l' IMU che..... con il federalismo fiscale prenderà il posto dell'attuale ICI:

NOVITA'
A) viene reintrodotto il prelievo sull'abitazione principale;
B) viene previsto che la nuova imposta municipale arrivi già dal 1° gennaio del prossimo anno anziché dal 2014. L'aliquota resterà al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare l'asticella del 3 per mille.

ALIQUOTA

Il 7,6 per mille si pagherà solo dalla seconda casa in su visto che la percentuale dovuta per l'abitazione principale verrà ridotta al 4 per mille (che i Comuni potranno portare al 2 per mille).

AGEVOLAZIONE PER I POSSESSORI DI UNA CASA
I proprietari di una sola abitazione beneficeranno anche di una detrazione «fino a concorrenza del suo ammontare» di 200 euro. Ma anche in questo caso viene concesso un margine di flessibilità ai primi cittadini che potranno decidere di elevare tale soglia «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
Alla super-Imu anticipata verrebbe abbinata una rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio. Alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita castatale, si aggiunge infatti l'innalzamento degli ulteriori moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente.
Per tutti i fabbricati appartenenti ai gruppi A, B e C il valore andrà moltiplicato per 160 anziché per 100 con un aumento secco del 60 per cento.
Fanno eccezione:
- i capannoni e gli alberghi (categoria D);
- gli uffici e gli studi privati (categoria A/10) che avranno un moltiplicatore di 80;
- negozi e botteghe (categoria C/1) che avranno un moltiplicatore di 55.

La rivalutazione sarà invece del 45% per i terreni agricoli visto che il loro moltiplicatore salirà da 75 a 120.
Anche se in un'altra bozza il moltiplicatore parte da
- 160 per i fabbricati di categoria A (e C/2, C/6, C/7) e
- scende poi a 140 (classi B e C/3, C/4 e C/5), 80 (per gli A/10), 60 (categoria D) e 55 (per i C/1).


23 novembre 2011

GESTIONE SEPARATA - AUMENTO ALIQUOTA DAL 2012

Dall’ 1.1.2012
- l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, co. 26, L. 8.8.1995, n. 335 e
- la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche aumenteranno dell’1%.

Conseguentemente, dal 2012 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata sarà pari al 27,72% per coloro i quali non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o per i titolari di pensione.

16 novembre 2011

PEC – COMUNICAZIONE INDIRIZZO AL REGISTRO IMPRESE

Circol. Min. Svil. econ. 3.11.2011, n. 3645

La circolare offre alcune indicazioni operative in merito all’obbligo delle società di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec), e comunicarlo al Registro delle imprese,

entro il 31.12.2011.

Premesso che il mancato rispetto del citato termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa, i soggetti obbligati alla comunicazione sono:
- le società di capitali e di persone
- le società semplici
- le società cooperative,
- le società in liquidazione
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa.
In particolare, l’iscrizione e le sue successive modifiche sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; qualora però la comunicazione sia accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (es. trasferimento di sede, nomina amministratori, ecc.) la domanda sarà
soggetta ad imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti per tali ulteriori comunicazioni.

Lo studio commerciale CS può presentare la comunicazione dell’indirizzo pec dichiarando di essere stato incaricato dal legale rappresentate della società e di essere iscrittonel relativo Albo.
Si precisa altresì che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo pec, potendosi avvalere di quello dello studio professionale di fiducia; è inoltre possibile indicare la pec di un’altra società a cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.





1 novembre 2011

Spese rilevanti nel calcolo del REDDITOMETRO

Il nuovo strumento dovrebbe avere la

”funzione di supporto per l’accertamento, ma soprattutto di “orientamento” per i contribuenti, il nuovo redditometro, presentato oggi dall’Agenzia delle Entrate, punta alla “coerenza” del reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa”

(da P. De Juliis, “Arriva il nuovo redditometro. Piena operatività dal 2012”, in FiscoOggi del 25 ottobre 2011).
Il nuovo redditometro punta sul concetto di spesa effettiva. Sono le spese effettivamente sostenute dal contribuente ad incidere, mentre nel vecchio sistema le spese venivano presunte dal possesso di determinati beni.

Di seguito le voci di spesa che rientrano nel nuovo redditometro. La maggiore novità è che le voci indicative di capacità di spesa che vengono prese in considerazione per stimare il reddito del contribuente sono più di cento, divise in sette categorie.


1) Abitazione

Abitazione principale; altre abitazioni; mutui; ristrutturazioni; intermediazioni immobiliari; collaboratori domestici; elettrodomestici; apparecchiature elettroniche; arredi; energia elettrica; telefonia fissa e mobile; gas.

2) Mezzi di trasporto

Automobili; minicar; caravan;moto; natanti ed imbarcazioni; aeromobili; mezzi di trasporto in leasing o noleggio.

3) Assicurazioni

Responsabilità civile; incendio e furto; vita; danni; infortuni; malattia.

4) Contributi previdenziali

Obbligatori; volontari; previdenza complementare.

5) Istruzione

Asili nido; scuola per l'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria; corsi di lingue straniere; soggiorni di studio all'estero; corsi universitari; tutoraggio, corsi di preparazione agli esami; scuola di specializzazione; master; canoni di locazioni per studenti universitari.

6) Attività sportive e ricreative cura della persona

Attività sportive; circoli culturali; circoli ricreativi; cavalli; abbonamenti pay-tv; giochi on-line; abbonamenti eventi sportivi e culturali; viaggi organizzati; alberghi; centri benessere

7) Altre spese significative

Oggetti d'arte o d'antiquariato; gioielli preziosi; spese veterinarie; donazioni in denaro alle Onlus; assegni corrisposti al coniuge; donazioni effettuate.

18 ottobre 2011

IRES AL 38% PER LE SOCIETA' DI COMODO

L. 14.09.2011 N. 148
Società di comodo e società in perdita «sistemica» (art. 2)

dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (2012 per gli esercizi «solari»), le società di comodo costituite sotto forma di società di capitali (art. 30, co. 1, L. 724/1994) devono assoggettare il loro reddito ad un’aliquota Ires del 38% (27,5% + maggiorazione del 10,5%).
Inoltre si presumono «di comodo», pur in assenza dei presupposti di cui al suddetto art. 30, le società che presentino dichiarazioni in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi o per 2 periodi d’imposta ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto per le società non operative.

2 ottobre 2011

25 settembre 2011

PARTITE IVE INATTIVE

Agenzia delle Entrate, ris. 11 luglio 2011, n. 72/E

Il codice tributo 8110 serve per il versamento, tramite modello ‘‘F24 Versamenti con elementi identificativi’’, della sanzione dovuta dai titolari di partita IVA per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita` .
Per effetto del D.L. Manovra 2011 (art.23, comma 23), i contribuenti che - pur essendo titolari di una partita IVA - non presentano larelativa dichiarazione da almeno 3 anni oppure non svolgono alcuna attivita` hanno 90 giorni per chiudere la propria posizione, pagando solo una sanzione minima di 129 euro.

17 settembre 2011

AUMENTO ALIQUOTA IVA AL 21%


COMUNICATO STAMPA AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni sull’applicazione della nuova aliquota Iva al 21% che scatta da OGGI 17 SETTEMBRE.
Ieri, infatti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 148/2011, di conversione del decreto legge n. 138 del 2011, che prevede, tra l’altro, l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20 al 21% (art.2, comma 2-bis). Poiché la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, gli operatori economici dovranno essere in grado di applicare, già da oggi, la nuova aliquota.
Qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, primo comma, del DPR n. 633 del 1972).
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.
In relazione ai riflessi operativi collegati all’aumento dell’aliquota Iva l’Agenzia fornirà ulteriori chiarimenti con successivi documenti di prassi amministrativa.

14 settembre 2011

AGENTI di COMMERCIO – INDENNITÀ di CESSAZIONE del RAPPORTO

Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale della cd. «rivalsa degli agenti», vale a dire
- il diritto delle compagnie di assicurazione di rivalersi sull’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato.

L’Isvap, nelle sue raccomandazioni, ha disposto che l’indennità erogata all’agente uscente, per la parte soggetta a rivalsa, e l’importo della stessa indennità corrisposto dall’agente subentrante, oggetto di rivalsa, hanno natura patrimoniale e, quindi, non transitano a Conto economico.
Se l’importo dell’indennità da erogare all’agente cessato e l’importo oggetto di rivalsa nei confronti dell’agente subentrante non coincidono, la compagnia di assicurazione deve imputare a Conto economico la quota di indennità eccedente la parte soggetta a rivalsa, rappresentando un costo. Ciò premesso, la circolare chiarisce che, per la determinazione del reddito della compagnia di assicurazione, la rilevazione contabile dell’indennità, per la parte soggetta a rivalsa, nello Stato patrimoniale assume la stessa connotazione anche ai fini fiscali, mentre, la parte di indennità non soggetta a rivalsa (quota a carico della compagnia di assicurazione), essendo contabilizzata come costo a Conto economico, rivela fiscalmente sul piano reddituale.

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n.35

6 agosto 2011

CONTRIBUTO di SOGGIORNO – «ROMA CAPITALE»

Risol. Agenzia Entrate 26.7.2011, n. 74
Sono istituiti i codici tributo
3936
3937
3938

per il versamento, tramite il Mod. F24, del contributo di soggiorno, denominato «Roma Capitale», ai sensi dell’art. 14, co. 16, lett. e), D.L. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010.
Il citato articolo ha, infatti, previsto per la città di Roma l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città di Roma, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di € 10 per notte di soggiorno.

24 luglio 2011

MOBBING - NOZIONE


Tribunale di Torino, 5 maggio 2011 n. 1398

Il Tribunale di Torino aderisce al consolidato orientamento della Cassazione secondo la quale per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

16 luglio 2011

CAMBIA IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

A partire dal 1 gennaio 2012

Il regime dei minimi e` sostituito da un nuovo regime per le nuove attivita` imprenditoriali.
Nell’esercizio in cui ha inizio l’attivita` e nei 4 successivi, l’imprenditore e` soggetto ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali relative pari al 5%.

Il beneficio spetta quando:

– l’imprenditore non ha svolto nei 3 anni precedenti alcuna attivita` d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– l’attivita` non costituisca mera prosecuzione di altra attivita` ;
– se l’attivita` costituisce prosecuzione di altra attivita` , i ricavi degli esercizi precedenti
devono essere inferiori a Euro 30.000.

Durata del regime dei minimi: periodo d'imposta in cui è iniziata l'attività e nei quattro anni successivi.

E' CHIARO CHE, CON LE NUOVE REGOLE, BUONA PARTE DEGLI ATTUALI CONTRIBUENTI MINIMI NON SARA' CONSIDERATO TALE.

28 giugno 2011

REGIONI CALABRIA, CAMPANIA e MOLISE – MAGGIORAZIONE dell’IRAP e dell’ADDIZIONALE IRPEF per il 2011

Comunicato Agenzia Entrate 23.6.2011

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze comunicano che, dopo aver verificato il consolidamento delle condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 86, L. 23.12.2009, n. 191 (Finanziaria 2010), viene confermata per le Regioni:
- Calabria,
- Campania e
- Molise per l’anno d’imposta 2011
l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota Irap nella misura dello 0,15% e dell’aliquota dell’addizionale regionale Irpef nella misura dello 0,30%.
La maggiorazione dell’Irap ha effetto sul primo e sul secondo acconto Irap, mentre l’aumento dell’addizionale regionale Irpef produrrà effetti nell’anno 2012.

7 giugno 2011

DECRETO SVILUPPO ED ABOLIZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE

DETRAZIONI 36 % PER INTERVENTI di RECUPERO Art. 7, co. 1, lett. c)
Sono aboliti:
- l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara;
- l’obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA Art. 7, co. 1, lett. d) e i)
- Il regime di contabilità semplificata è esteso a e 400.000 di ricavi, per le imprese di servizi, e a e 700.000 di ricavi per le altre imprese.
- I contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l’intero costo, per singole spese non superiori a e 1.000, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura; in particolare, i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di 2 periodi d’imposta divengono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a e 1.000.


DISTRUZIONE BENI D’IMPRESA Art. 7, co. 1, lett. p)
Innalzamento a € 10.000 della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio.

SCHEDA CARBURANTE Art. 7, co. 1, lett. l)
Abolito l’obbligo della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate.

RINVIO TERMINI SCADENTI di SABATO o GIORNO FESTIVO Art. 7, co. 1, lett. h)
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo.

28 maggio 2011

MODD. 730, 770 : NUOVE SCADENZE

Dpcm 12 maggio 2011 G. U. 14 maggio 2011, n. 111;
Inail, istruzioni operative 18 maggio 2011

I versamenti maggiorati dello 0,40% delle stesse imposte potranno essere effettuati fino al 5 agosto 2011.
Nel decreto è anche previsto uno spostamento dei termini per l’avvio dell’assistenza fiscale 2011;
per il modello 730 le nuove scadenze posticipate sono le seguenti:
- consegna da parte del lavoratore del modello al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e
ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011;
- i professionisti abilitati potranno trasmettere telematicamente il modello 730 anziché entro il 30 giugno, entro il 12 luglio 2011.
Il provvedimento stabilisce infine la proroga al 22 agosto dei versamenti (mod. F24) fiscali e contributivi in scadenza tra il 1° agosto e il 20 agosto 2011 e del termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modello 770 (sia semplificato che ordinario).

21 maggio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – OMESSO VERSAMENTO di RITENUTE


INPS Circolare Inps 4.5.2011, n. 71

L’art. 39, L. 4.11.2010, n. 183 (cd. «Collegato lavoro») ha disposto che, a decorrere dalla denuncia Emens di competenza del mese di novembre 2010 (in scadenza il 16.12.2010), l’omesso versamento, da parte del committente, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 2, co. 1-bis, 1-ter e 1-quater, D.L. 463/1983, conv. con modif. dalla L. 638/1983.

In particolare, nei confronti dei suddetti committenti è prevista l’attivazione
di un procedimento che comporta l’obbligo di contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, contenente l’intimazione ad adempiere al pagamento entro 3 mesi.
L’Inps precisa che l’ipotesi di reato non si concretizza se non sussiste un rapporto di committenza e se c’è coincidenza tra figura del committente e del collaboratore.

15 maggio 2011

AUMENTA LA CONTRIBUZIONE PER I DOMESTICI


Alla luce della variazione ISTAT dell’1,6%, l’INPS ha determinato le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per il 2011 per i lavoratori domestici.
A decorrere dall’1 gennaio 2011 l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestici non assoggettati al contributo CUAF e` aumentata di 0,22 punti percentuali, raggiungendo l’aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275%



(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non e` dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge e` titolare di indennita` di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi e` la quota a carico del lavoratore.

25 aprile 2011

PRESTAZIONI DI SERVIZI: NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA'


Il 15/3/2011 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il Regolamento Ue n. 282/2011 , avente ad oggetto l’individuazione della soggettività passiva ai fini Iva per l’applicazione delle disposizioni territoriali previste dall’art. 7-ter, D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Come noto, a far data dall’1.1.2010, la territorialità delle prestazioni di servizi è stata oggetto di profondi mutamenti in quanto il luogo di tassazione, per le prestazioni generiche, dipende dalla qualifica ai fini Iva del committente.
Viste le difficoltà riscontrate per la verifica dello status del committente, il Regolamento in questione interviene fornendo dei criteri per distinguere il
- committente «business» (soggetto passivo) rispetto al
- committente«consumer» (privato).
Il regolamento entra in vigore il 12.4.2011, anche se l’efficacia delle disposizioni ivi contenute è differita al prossimo 1.7.2011, fatte salve alcune eccezioni aventi ad oggetto particolari prestazioni di servizi.

1) Modalità di individuazione dello status del committente
Sono previste differenti modalità a seconda che il committente sia stabilito in un Paese Ue o in un Paese extra-Ue.

2) Utilizzo del servizio
Sono previste differenti modalità di tassazione in relazione alla sfera di utilizzo del servizio (privata, a favore dei dipendenti, uso promiscuo, ecc.).

3) Luogo di stabilimento
Sono previste particolari regole per la verifica del luogo di stabilimento del committente, soprattutto laddove lo stesso disponga di una stabile organizzazione in un altro Stato membro

4) Stabile organizzazione
Sono individuate alcune caratteristiche che la stabile organizzazione deve avere per ottenere lo status di soggetto passivo Iva.

5) Entrata in vigore del regolamento
1.7.2011

Vedi il Documento qui: REGOLAMENTO UE N.282/11






19 aprile 2011

FAMILIARI A CARICO


Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2010 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a
€ 2.840,51
, al lordo degli oneri deducibili.

Nel limite di reddito di e 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico devono essere computate anche:

● le retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche
e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
● la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in
altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da
soggetti residenti nel territorio dello Stato;
● il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti minimi.
Queste retribuzioni, anche se esenti, sono fiscalmente rilevanti soltanto per l’eventuale
attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all’estero:
a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria «altri familiari».
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria:

● coniuge legalmente ed effettivamente separato;
● discendenti dei figli;
● genitori, compresi quelli naturali e adottivi;
● generi e nuore;
● suocero e suocera;
● fratelli e sorelle, anche unilaterali;
● nonni e nonne, compresi quelli naturali.

11 aprile 2011

CEDOLARE SECCA: CONTRATTI DI LOCAZIONE

Il decreto legislativo sul Fisco municipale ha istituito un’imposta sostitutiva sul reddito da locazione, denominata «cedolare secca sugli affitti». Si tratta di un’imposta alternativa all’Irpef e relative addizionali, operante ad aliquota fissa e che trova applicazione solo su opzione del contribuente: chi ne beneficia evita appplicazione dell’imposta di bollo e di quella di registro sui contratti di locazione stipulati.


REQUISITO OGGETTIVO

L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata, secondo quanto prevede il decreto, unicamente in relazione alle «unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo».


REQUISITO SOGGETTIVO

Può fruire della cedolare secca solo il cd. «privato», ovvero la persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa o libera professione: deve però trattarsi del proprietario o del titolare di diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione) della casa locata, ossia dal soggetto a cui risulta fiscalmente imputabile il reddito da locazione.


VANTAGGI

Affitto tassato al 21% (19%)

No imposte di bollo e di registro

No segnalazione antimafia


SVANTAGGI

Tassazione sul 100% del canone

NO deduzioni e detrazioni Irpef

Sanzioni aggravate per mancata registrazione del contratto

24 marzo 2011

MATERNITÀ: DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III del D.Lgs. 151/2001 (congedo di maternità), nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il divieto opera anche per il padre durante il periodo di godimento dell’eventuale astensione obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del bambino.
La normativa comunitaria osta al licenziamento di una lavoratrice a motivo del proprio stato di gravidanza, quand’anche sia stata assunta a tempo determinato, abbia omesso di informare il datore di lavoro in merito al proprio stato e, a motivo di questo, non sia più in grado di svolgere l’attività lavorativa per una parte rilevante della durata del contratto stesso.
Il mancato rinnovo alla scadenza di un contratto a termine non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato. Spetta alla lavoratrice provare eventuali motivi discriminatori posti a fondamento del mancato rinnovo del contratto.

La corte di Giustizia Europea, ha stabilito che nel periodo tutelato è altresì inibito al datore di lavoro di prendere misure preparatorie ad un eventuale futuro licenziamento.

Violazione del divieto di licenziamento

Il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo protetto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento delle condizioni che lo vietavano.

È inapplicabile il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione del licenziamento individuale in base alla legge 604/66. La mancata impugnazione del licenziamento impedisce alla lavoratrice il ripristino del rapporto, ma dà diritto al risarcimento del danno subito.

Conseguenze del licenziamento.

Il divieto di licenziamento ex art. 2, legge 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e pertanto il licenziamento intimato nonostante il divieto comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto, ed ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto che maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza.

A norma dell’art. 54, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 il licenziamento intimato in violazione del divieto è nullo.

È altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.

14 marzo 2011

ASSEMBLEA in SECONDA CONVOCAZIONE

Per le società rette nella forma di S.p.a. o S.a.p.a. il Codice civile stabilisce le modalità da rispettare per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione, nei casi in cui non si sia realizzata la maggioranza costitutiva in occasione della prima convocazione.
Le formalità da seguire possono essere così riassunte:
1) indicazione nell’avviso di convocazione della data in cui si terrà l’eventuale seconda riunione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima;
2) se nell’avviso non è indicato il giorno per la seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dal giorno stabilito per la prima riunione. In questo caso il termine per la pubblicazione dell’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale è ridotto ad almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’assemblea ordinaria tenuta in seconda convocazione nel modo sopra indicato non ha necessità di rispettare alcun quorum costitutivo poiché può validamente deliberare, sempre a maggioranza assoluta, indipendentemente dall’entità del capitale sociale che risulta rappresentato. La materia oggetto della delibera deve in tal caso essere conforme al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della prima convocazione.
Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni.

2 marzo 2011

MOVIMENTI BANCARI FUORI ATTIVITA'


In materia di accertamenti bancari ex artt. 54 e 55 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 spetta al contribuente provare che le singole movimentazioni del conto corrente non sono riferibili all'attività aziendale o professionale, anche a prescindere dalla regolarità formale della contabilità.


Sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010 (udienza del 12 ottobre 2010).

14 febbraio 2011

GESTIONE SEPARATA INPS – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2011

Circolare Inps 9.2.2011, n. 30

Sono state fissate le aliquote contributive e di computo in vigore dall'1.1.2011 per gli iscritti alla Gestione separata Inps, confermando quanto disposto dall'art. 1, co. 79, L. 24.12.2007, n. 247.
In particolare:
a) per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l'aliquota è del 26,72% (26% + 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera);

b) per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata (pensionati – titolari di pensione diretta o indiretta – e soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie), l'aliquota è del 17%.

La circolare fissa anche gli importi del massimale annuo di reddito e del minimale per l'accredito dei contributi.



8 febbraio 2011

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2011

L. 220/2010, ART. 1, CO. 20

Le sanzioni applicabili nell’ipotesi di regolarizzazione spontanea degli adempimenti da parte del contribuente vengono innalzate.
Nell’ipotesi di ravvedimento operoso, la sanzione dovuta è differente a seconda del momento in cui il contribuente attiva la regolarizzazione spontanea dell’adempimento omesso.
Le nuove sanzioni sono così rideterminate:
a) omesso o ritardato versamento delle imposte:
qualora il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine originario, la sanzione dovuta è pari ad 1/10 (3%), anziché 1/12 (2,5%), del minimo edittale (30%).
Oltre all’imposta ed alle sanzioni ridotte, il contribuente deve versare gli interessi calcolati
al tasso legale dal giorno in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento al giorno in cui lo stesso viene effettuato. In merito di ricorda che dall’1.1.2011 la misura
degli interessi legali è stata innalzata dall’1% all’1,5% annuo (D.M. 7.12.2010);
b) Regolarizzazione degli adempimenti e pagamento dei tributi: qualora la regolarizzazione
avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, ovvero entro un anno dall’omissione o errore, qualora non sia prevista dichiarazione periodica, la sanzione è pari ad 1/8 (3,75%), anziché 1/10 (3%), del minimo edittale (30%);

1 febbraio 2011

INPS – INVIO degli ATTESTATI di MALATTIA alla PEC

Circolare Inps 28.12.2010, n. 164.

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’invio degli attestati di malattia all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) del cittadino che ne faccia richiesta.
In particolare, il cittadino, dopo avere scelto sul sito Internet dell’Inps
1) l’opzione «consultazione certificati di malattia» e
2) avere immesso il codice Pin di identificazione,
3) visualizza un pannello sul quale potrà scegliere di consultare i certificati telematici a lui rilasciati e/o di gestire la richiesta di invio degli attestati alla sua casella di Posta elettronica certificata.

19 gennaio 2011

GIOCHI ON-LINE TASSAZIONE DELLE VINCITE

Risol. Agenzia Entrate 30.12.2010, n. 141.

Le vincite conseguite grazie alla partecipazione a giochi on-line (nella fattispecie, un casinò in rete che non ha sede in Italia) rientrano nell’ambito dei redditi diversi, ex art. 67, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, come, più in generale, le vincite delle lotterie e dei concorsi a premio;

pertanto, deve essere assoggettato a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Inoltre, se le somme incassate non sono erogate da un sostituto d’imposta che applica la ritenuta alla fonte, è obbligo del vincitore indicarle nella dichiarazione dei redditi; tali vincite devono essere riportate nel Rigo RL15 del Quadro RL del Modello Unico.

12 gennaio 2011

IVA SU CELLULARI: DAL 1 APRILE PARTE IL REVERSE CHARGE


FONTE: AGENZIA DELLE ENTRATE

Dal 1°aprile 2011 nuove regole per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori con l’applicazione del meccanismo del reverse charge, che comporta lo spostamento degli obblighi fiscali in capo all’acquirente e non al venditore come avviene normalmente.

Al fine di semplificare la riscossione dell’Iva e di meglio contrastare le frodi e l’evasione fiscale, infatti, l’Italia è stata autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea a rendere debitore dell’Iva direttamente l’acquirente per le cessioni di telefoni cellulari e microprocessori.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti in merito all’applicazione dell’art.1, comma 44 della Legge Finanziaria 2007, anche alla luce della Decisione del Consiglio che restringe il campo d’applicazione della norma per quanto riguarda i personal computer e i loro componenti e accessori.

5 gennaio 2011

INTRASTAT


I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie, devono presentare:



* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972)

* l’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
- acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).
PERIODICITA'
Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:
- periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
- periodi mensili, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50mila euro.

COME E QUANDO
Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.

La trasmissione può essere effettuata direttamente tramite intermediari abilitati.

27 dicembre 2010

CONTABILITA' ON LINE


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Lo studio Commerciale CS offre la possibilità a professionisti, artigiani e commercianti dotati di computer e/o fax, di tenere la propria contabilità fiscale presso il nostro studio.


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Lo Studio Commerciale CS provvederà ad assolvere tutti gli obblighi fiscali e contributivi, in particolare:
1) inviare a mezzo e-mail o fax la situazione contabile periodica, 2) predisporre, se obbligatorio, la liquidazione e/o la dichiarazione IVA (periodica trimestrale o mensile) che sarà inviata, a mezzo e-mail al Cliente, 3) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti IVA, IRPEF e delle RITENUTE sui compensi. 4) predisporre la Dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO) completa di eventuale studio di settore, 5) trasmettere per via telematica al Ministero delle Finanze la Dichiarazione periodica, 6) stampare alla fine dell’anno tutti i registri obbligatori, 7) predisporre il mod. 770 relativo ai compensi a terzi, 8) inviare a mezzo e-mail il modello F24 per i versamenti INPS.


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1 dicembre 2010

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE VERSO I CREDITORI SOCIALI

ART. 2394 CODICE CIVILE
Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

23 novembre 2010

CHIUSURA SRL

Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è OBBLIGATORIO.
Questo procedimento è infatti stabilito non solo a
- tutela dei soci ma soprattutto a
- tutela dei terzi.
In generale l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea straordinaria affinché nomini i liquidatori.
I liquidatori gestiranno la fase vera e propria di liquidazione dei beni e delle attività e infine procederanno alla chiusura del procedimento che prevede l'eventuale residuo attivo e la cancellazione della società dal registro delle imprese.

9 novembre 2010

DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI

Corte di cassazione sentenza n. 38224 del 28 ottobre
Commette il reato previsto dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000 il titolare di un'impresa che, al fine di evadere le imposte dirette e l'Iva, occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari dell'impresa stessa.
Il reato sussiste anche se la documentazione, non rinvenuta presso la sede dell'impresa o presso la sede del titolare, viene comunque acquisita in seguito (dai clienti dell'impresa, nel caso di specie).
Oltre al dolo specifico di evasione e all'impossibilità di ricostruire reddito e volume d'affari, per configurare il reato è necessaria la prova dell'istituzione dei documenti contabili e della produzione di reddito e di volume di affari.

1 novembre 2010

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


Circolare Agenzia Entrate 7.6.2010, n. 31


Acquisto di pertinenze a servizio di case non agevolate:

le agevolazioni “prima casa” si applicano anche all'acquisto di un bene pertinenziale destinato a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei benefici “prima casa”

- o perché detta agevolazione non era ancora entrata in vigore al momento del primo trasferimento oppure

- perché l' immobile, per essere stato acquisito allo “stato rustico”, non aveva potuto beneficiare dell' agevolazione stessa.

Ampliamento di abitazioni non agevolate:

nel caso di acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,

i benefici stessi vanno riconosciuti anche nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle suddette agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione da ampliare non per la mancanza di una previsione normativa che riconoscesse il trattamento di favore, ma perché:

risultava già titolare, al momento della stipula del precedente atto di trasferimento, di altro immobile acquisito con le agevolazioni “prima casa”

(ai fini dell'applicazione dei benefici occorre che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia di alloggi non di lusso).


Deroghe alla decadenza dai benefici:

al fine di impedire il verificarsi dell'ipotesi di decadenza dal regime agevolato prevista in caso di cessione infraquinquiennale dell'immobile agevolato, occorre procedere

– entro l'anno dall'alienazione

– all'acquisto di altro immobile (anche situato in uno Stato estero) da adibire ad abitazione principale (dimora abituale) del contribuente.

Il mantenimento delle agevolazioni non è subordinato alla sussistenza delle condizioni richieste dalle lett. a), b) e c) del co. 1 della citata nota II-bis, vale a dire:

• che l'immobile sia ubicato nel Comune in cui l'acquirente abbia o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la residenza;

• che l'acquirente non sia titolare di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune;

• che l'acquirente non risulti titolare in tutti il territorio nazionale, neppure per quote e in regime di comunione legale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra casa acquistata con le agevolazioni fiscali.

18 ottobre 2010

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. con LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Dall’ 01/01/2011 è prevista la possibilità di compensare i crediti maturati nei confronti di alcuni enti pubblici con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
I crediti vantati devono essere:
- non prescritti;
- certi (reali);
- liquidi (scaduti);
-esigibili (non contestati).
I crediti compensabili devono derivare da somministrazione, forniture ed appalti effettuati nei confronti dei seguenti soggetti:
- Regioni;
- enti locali;
- enti del SSN.
MODALITÀ OPERATIVE:
per ottenere il pagamento dei crediti vantanti dalle imprese sarà necessario conseguire un’apposita certificazione.
Se la pubblica Amministrazione non effettua il pagamento celermente, trascorsi 60 giorni dal termine indicato nella certificazione stessa, l’agente della riscossione potrà attivare la riscossione coattiva nei confronti della P.a. sulla base del ruolo emesso nei confronti del contribuente.
L’attivazione della procedura contempla anche l’intervento del contribuente il quale dovrà effettuare il pagamento delle somme iscritte a ruolo «consegnando» la menzionata certificazione.
L’estinzione del debito è subordinata alla verifica dell’esistenza e della validità della certificazione.

4 ottobre 2010

RIFORMA FISCALE IN 5 PUNTI

Il federalismo fiscale gioca d'anticipo e fà le prove introducendo una fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno.
Per le nuove attività che si aprono in otto regioni del Sud l'Irap può essere «azzerata».
È l'art. 40, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 in vigore dallo stesso 31 maggio, a prevedere, come riporta lo stesso titolo dell'articolo, «Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno».
La rivoluzione fiscale del Ministro Tremonti, in cinque punti, prevede di:

1) incentivare la lotta all'evasione;

2) «spostare» il carico dell'Irpef alle imposte indirette, come l'Iva; insomma, più Iva sui consumi, meno Irpef sulle persone;

3) eliminare l'Irap;

4) introdurre il federalismo fiscale, con il passaggio dal centro alla periferia e rendere il Fisco più semplice e meno complicato dell'attuale;

5) inviare le dichiarazioni dei redditi precompilate ai contribuenti, senza le complicazioni delle tante detrazioni previste e passare a una dichiarazione semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori.

14 settembre 2010

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS

La L. 247/2007, attuativa del protocollo sul Welfare, aveva previsto una rimodulazione, mediante un rincaro da effettuarsi nel periodo 2008/2011, delle aliquote contributive previste a carico degli iscritti alla:

a) Gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa di previdenza obbligatoria);
b) Gestione pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle gestioni autonome dell’Inps.

L’ultimo passaggio (aumento programmato del 2011) viene annullato, mediante una riduzione dei finanziamenti concessi ai patronati.
Viene, pertanto, meno l’aumento previsto a regime (ossia, definitivo) nella misura dello 0,09% (che comportava un aumento in ugual misura dell’aliquota di computo dei contributi che determinano il trattamento pensionistico).
Le aliquote contributive 2011 dovrebbero, pertanto, restare immutate rispetto a quelle del 2010 (si attende di conoscere solo i minimali e massimali).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2010 per gli ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS

- Pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 17,00 % Massimale (euro) 92.147;
- Non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria
Aliquota 26,72 % Massimale (euro) 92.147.



LEGGI AGGIORNAMENTO: ARCHIVIO DI FEBBRAIO 2011

8 settembre 2010

DIMINUISCONO GLI INTERESSI DI MORA

Provvedimento 7 settembre 2010 AdE.

A decorrere dal 1° ottobre 2010, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,7567% in ragione annuale.
(in precedenza 6,8358%)
MOTIVAZIONE
L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede l’applicazione degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
In attuazione della richiamata disposizione, e dopo aver interpellato la Banca d’Italia,con provvedimento del 4 settembre 2009, è stata fissata, con effetto dal 1°ottobre 2009, al 6,8358 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Considerato che, come detto, l’art. 30 prevede una determinazione annuale del tasso di interesse in questione, è stata interessata la Banca d’Italia che, con nota n. 327293 del 23 aprile 2010, ha stimato al 4,7567% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2009-31.12.2009.
Tenuto conto, quindi, della flessione registrata nell’anno 2009 dei tassi bancari attivi, si ritiene congruo ridurre al 5,7567% l’attuale misura degli interessi di mora.
Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d’Italia.
Tale maggiorazione si ritiene necessaria per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo. Infatti, il decreto ministeriale 21 maggio 2009, di razionalizzazione della misuradegli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi, prevede un tasso di interesse del 4,5% annuo per la rateazione e la sospensione della riscossione mediante ruolo.
Il presente provvedimento fissa, dunque, con effetto dal 1°ottobre 2010, al 5,7567 per cento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 602.

2 agosto 2010

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - RITENUTE DEL 10% SUI BONIFICI

Circol. Agenzia Entrate 28.7.2010, n. 40

La circolare fornisce chiarimenti in merito al nuovo adempimento, a carico di Banche e Poste Italiane S.p.a., le quali dal 1° luglio 2010 sono tenute ad operare una ritenuta del 10%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, in caso di bonifici che danno diritto alle detrazioni del 36% (per ristrutturazioni edilizie) o del 55% (per interventi di risparmio energetico).
Tale nuovo obbligo è stato previsto dall'art. 25, D.L. 31.5.2010, n. 78, in attesa di conversione in legge, mentre il Provv. Ag. Entrate 30.6.2010, n. 94288 individua le tipologie di pagamenti e le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione delle ritenute.
Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'Iva. Dal momento che alcune spese sono soggette all'Iva nella misura ordinaria del 20%, mentre altre spese, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono assoggettate all'Iva agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini dell'applicazione delle norma in esame, l'Iva venga applicata con l'aliquota più alta (20%).
Somme già assoggettate a ritenuta:
nel caso in cui per le somme oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 sopra citato, in considerazione del carattere speciale di tale normativa.
Esclusione delle sanzioni:
data l'immediatezza dell'entrata in vigore del provvedimento sopra citato e della complessità dei nuovi adempimenti, in sede di prima applicazione della nuova disciplina sussistono le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni per violazioni della norma.

6 luglio 2010

IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

Le aziende che presentano dichiarazioni in perdita – per cause diverse dall’erogazione di compensi ai soci e agli amministratori – per più di un periodo d’imposta saranno inserite in speciali liste di controllo.

22 giugno 2010

INTRASTAT ED "I CONTRIBUENTI MINIMI"

La circolare n. 36/E indica i corretti adempimenti da parte dei contribuenti “minimi” italiani per le operazioni intracomunitarie effettuate e quelli a carico dei soggetti passivi d’imposta per le operazioni con soggetti di altri Stati membri considerati “piccole imprese”:

- il “minimo” italiano che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di altro Stato membro, deve integrare la fattura ricevuta indicando l’aliquota e l’imposta, non esercita il diritto a detrazione e deve compilare l’elenco degli acquisti intracomunitari o dei servizi ricevuti
- il “minimo” italiano che cede beni a un soggetto passivo di altro Stato membro, effettua un’operazione interna, senza addebitare l’Iva a titolo di rivalsa, e non compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese)
- il soggetto passivo italiano che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, se non ha ricevuto un’apposita documentazione rappresentativadell’operazione, emette autofattura senza applicare l’imposta e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni (o dei servizi ricevuti)
- il soggetto passivo d’imposta italiano che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro rientrante nel regime delle piccole imprese, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni (o delle prestazioni di servizi rese).

16 giugno 2010

ELENCO ADEMPIMENTI PER I CONTRIBUENTI MINIMI

1) Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali;
2) Certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse di deve annotare che trattasi di "operazione effettuata ai sensi dell' art.1, co. 100, Finanziaria 2008";
3) integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari o per gli acquisti cui si applica l'inversione contabile (reverse charge);
4) versamento dell'IVA per gli acquisti intracomunitari o per gli accquisti cui si applica l'inversione contabile entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
5) presentazione degli elenchi intrastat;
6) presentazione del modello Unico, Quadro CM e relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

7 giugno 2010

DETRAZIONI SPESE MEDICHE

L' Agenzia delle Entrate ha precisato che le SPESE MEDICHE sostenute per prestazioni rese da chiropratici sono detraibili se:
- eseguite in centri autorizzati e
- sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Nel caso in cui il chiropratico sia anche dottore in medicina, potrà effettuare la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

31 maggio 2010

INCENTIVI PER L'ACQUISTO DEL REGISTRATORE DI CASSA

La cd. Tremonti-ter prevede per i soli esercenti di attività d'impresa la detassazione degli investimenti in macchinari ed apparecchiature ammortizzabili nuovi effettuati dal 01/07/2009 al 30/06/2010.

Tra le categorie dei beni agevolabili sono esplicitamente indicati nella divisione 28 (art. 23.09) della tabella ATECO i registratori di cassa.

Il beneficio fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile (IRES o IRPEF, ma non IRAP) pari alla metà dell'importo dell'investimento effettuato in macchinari e attrezzature nuove.

I beni possono essere acquistati anche in leasing.


IMPORTANTE

I beni acquistati con l'agevolazione non potranno essere ceduti prima del secondo anno successivo a quello dell'acquisto

26 aprile 2010

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 9/4/2010, n. 8478

L'esistenza della fattura va provata dal contribuente.
In materia di I.V.A., in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, grava su di essa l'onere di provare che le operazioni oggetto di fatture in realtà non sono state mai poste inessere.
Ma se l'amministrazione fornisce validi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni anche solo parzialmente fittizie passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

30 marzo 2010

SOGGETTI ESCLUSI DAL REGIME FISCALE DEI MINIMI

Non possono accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva (è il caso, ad es., dei produttori agricoli, degli esercenti attività di agriturismo, agenzia di viaggio e turismo, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- i soggetti non residenti;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono:
° fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili di cui all’art. 10, co. 1, n. 8), D.P.R.633/1972;
° mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni di cui all’art. 5, Tuir o in S.r.l., che si trovano nel regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116, Tuir.

15 marzo 2010

DEDUCIBILITA' DEL COSTO - DETRAZIONE DELL' IVA

Non basta che l'acquisto sia stato effettuato nell'esercizio d'impresa.
Occorre anche la strumentalità del bene;
provarla spetta al contribuente
Cass. nn. 16730/2008 - 11765/2008
"in tema di Iva, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, comma 1, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre alla qualità d'imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, ed inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato"

8 marzo 2010

TRASFERTA DEL DIPENDENTE

TIPOLOGIA DELLE SPESE

- Spese di viaggio.
- Spese di alloggio.
- Spese di vitto.
- Altre spese documentate sostenute nell’esclusivo interesse del datore di lavoro


- TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità di trasferta ed i rimborsi spese concorrono interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, tranne i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore (autobus, tram, ricevute di taxi).


- TRASFERTE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

1) Indennità forfettaria

L’indennità di trasferta è esclusa dall’imponibile fiscale e contributivo per un importo pari a
€ 46,48 al giorno se svolta sul territorio nazionale e
€ 77,47 se la trasferta si svolge all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.


2) Rimborso misto
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “o” di vitto, nonché nei casi di alloggio “o” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 1/3 (esenzione per un importo pari a
€ 30,99 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 51,65 se la trasferta si svolge all’estero).
Nell’ipotesi di rimborso delle spese di alloggio “e” di vitto, nonché nei casi di alloggio “e” di vitto fornito gratuitamente, la quota di indennità di trasferta esente è ridotta di 2/3 (esenzione per un importo pari a
€ 15,49 al giorno se la trasferta si svolge sul territorio nazionale e
€ 25,82 se la trasferta si svolge all’estero).


3) Rimborsi analitici

Oltre all’esenzione dall’imponibile fiscale e contributivo delle spese documentate sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sono considerati esenti fino all’importo massimo giornaliero di € 15,49 (o di € 25,82 per le trasferte all’estero) i rimborsi di altre spese non documentabili ma
attestate dal dipendente.

- SPESE ESCLUSE

Non rientrano tra le indennità di trasferta gli indennizzi tassabili che si riferiscono al
normale percorso casa-lavoro.

28 febbraio 2010

INDEDUCIBILI LE SPESE PER ASSICURARE IL PERSONALE DIPENDENTE

Non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5, DPR n. 917/1986, dal reddito d’impresa i costi per l’assicurazione per infortuni del personale con qualifica di:

- dirigente;

- di quadro;

- di impiegato;

in quanto essi, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, nè sono spese poste a vantaggio dei lavoratori a differenza dei costi per l’assicurazione prevista da norme cogenti (nel caso di specie l’obbligo dell’assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

22 febbraio 2010

ASCENSORE: SI AL 36% SULLE RIPARAZIONI

Le sole spese sostenute per la riparazione dell'ascensore rientrano tra quelle detraibili ai fini del 36%.
Quelle di manutenzione annuale, per il mantenimento dell'efficienza dell'impianto, sono escluse dalle agevolazioni.
Per fruire della detrazione del 36% l'amministratore deve aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge:
- comunicazione preventiva all'inizio dei lavori;
- pagamento delle fatture (con indicazione del costo della manodopera, con bonifico bancario o postale).
In particolare, nella comunicazione a Pescara occorre aver allegato alla delibera assemblare di autorizzazione dei lavori e la tabella millesimale di riparto della proprietà delle parti comuni.
L'amministratore è poi obbligato a rilasciare a tutti i condomini una comunicazione con l'indicazione della quota detraibile per ciascun condomino sulla base della tabelle millesimale

15 febbraio 2010

SPESE DI FREQUENZA PER ASILI NIDO

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di € 632; pertanto lo sconto massimo di imposta è pari a € 120,08.
La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.
La documentazione della spesa può essere costituita da:
- fattura;
- bollettino bancario o postale;
- ricevuta o quietanza di pagamento;
e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto.

1 febbraio 2010

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI FISCALI TERREMOTATI D'ABRUZZO

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 30.12.2009, n. 3837

È stata pubblicata sulla G.U. 9.1.2010, n. 6 l’Ordinanza che dispone, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il 6.4.2009, la proroga al 30.6.2010 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

18 gennaio 2010

NUOVO TASSO D' INTERESSE LEGALE

DAL 01/01/2010
il tasso di interesse legale passa dal 3% all' 1%.
Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso.
N.B.
Qualora nel 2010 si provveda alla regolarizzazione di violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% fino al 31.12.2009, 1% dall'1.1.2010).

12 gennaio 2010

TOVAGLIOMETRO

Sentenza CTR Lazio 19.11.2009, n. 275/38/09

Il tovagliometro, ossia lo strumento di cui si avvale l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento nei confronti dei ristoranti, in base al quale il reddito è determinato induttivamente tenendo conto del numero di tovaglioli “consumati”, può essere utilizzato anche dal contribuente al fine di fornire la prova contraria necessaria a dimostrare la congruità del reddito dichiarato.
In particolare il contribuente può dimostrare la corrispondenza dei tovaglioli utilizzati con i “coperti” risultanti dalle ricevute fiscali emesse.