22 aprile 2014

VIDEOGIOCHI ANCHE IN LAVANDERIA

Ministero dell'interno, nota 557/PAS/u/004019/12001(1), 4/03/14

Il ministero dell'interno, Ufficio per gli affari polizia amministrativa e sociale, con la nota 557/ PAS/u/004019/12001(1) del 4 marzo scorso ha chiarito che è legittimo installare apparecchi per gioco lecito,
- sia quelli con vincita in denaro 
- sia quelli di puro trattenimento 
all'interno delle imprese artigiane e, quindi,anche delle lavanderie a gettone. 

Si legge che non vi sono preclusioni all'installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno degli esercizi artigianali, ma è necessario, tuttavia, siano rispettate le condizioni prescritte dal Tulps, il quale peraltro pone anche l'obbligo della verifica della sorvegliabilità dei locali che non può rimanere incustodito.

14 aprile 2014

SANZIONE A RUOLO PER IL VERSAMENTO IVA IN RITARDO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8296 del 9 aprile 2014, ribaltando il verdetto dei giudici di merito di primo e secondo grado, ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate affermando che 

deve essere escluso che il ravvedimento operoso possa essere applicato alle ipotesi di versamento del tributo in ritardo, non solo perché non espressamente previsto, ma anche perché il versamento tardivo, quando effettuato nel rispetto delle norme, è proprio una modalità di ravvedimento operoso.

In particolare 
in caso di un versamento IVA effettuato in ritardo, secondo i giudici di legittimità, l'Ufficio può iscrivere a ruolo la sanzione anche senza fare contestazioni al contribuente e senza invitarlo a saldare il suo debito con l'Erario. 

24 marzo 2014

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI: esempi

Esempi di lavori su singoli appartamenti o parti condominiali che danno diritto al bonus 

Manutenzione straordinaria

 installazione di ascensori e scale di sicurezza
 realizzazione dei servizi igienici
 sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso
 rifacimento di scale e rampe
 realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate
 costruzione di scale interne
 sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Ristrutturazione edilizia 
 modifica della facciata
 realizzazione di una mansarda o di un balcone
 trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
 apertura di nuove porte e finestre
 costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti

Restauro e risanamento conservativo 
 adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
 ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio

Esempi di lavori di manutenzione ordinaria su parti condominiali che danno diritto al bonus

 tinteggiatura pareti e soffitti 
 sostituzione di pavimenti 
 sostituzione di infissi esterni 
 rifacimento di intonaci 
 sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni 
 riparazione o sostituzione di cancelli o portoni 
 riparazione delle grondaie 

MOBILI NUOVI: letti - armadi - cassettiere  librerie - scrivanie - tavoli  sedie - comodini - divani  poltrone - credenze  materassi - apparecchi di illuminazione.
E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo
ELETTRODOMESTICI NUOVI: frigoriferi - congelatori - lavatrici - asciugatrici  lavastoviglie - apparecchi di cottura stufe elettriche - forni a microonde  piastre riscaldanti elettriche  apparecchi elettrici di riscaldamento  radiatori elettrici - ventilatori elettrici - apparecchi per il condizionamento. 

5 marzo 2014

REGISTRAZIONE CONTRATTI D'AFFITTO: NOVITA'

Risoluzione n.14/E del 24 gennaio 2014 Agenzia delle Entrate.


A partire dal 1° febbraio 2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versate utilizzando il modello 

F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

A partire dal 1° gennaio 2015 i suddetti versamenti saranno effettuati esclusivamente con il modello F24 Elide (in luogo del vecchio mod. F23).

L' Agenzia delle Entrate ha istituiti i codici tributo da utilizzare per i versamenti.

In sintesi:
·         i codici da “1500” a “1510” riguardano l’imposta di registro (per prima registrazione, per annualità successive, per cessioni del contratto, per risoluzioni del contratto, per proroghe del contratto), l’imposta di bollo, i tributi speciali e compensi e per sanzioni e interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione e tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;

·         il codice identificativo “63” denominato “Controparte” per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto quale “controparte” del contratto;


·         i codici da “A135” ad “A138” per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, emessi dagli Uffici.

25 febbraio 2014

BONIFICI DALL'ESTERO: SOSPESA LA RITENUTA

Sospesa la ritenuta automatica del 20% sui flussi finanziari dall'estero. 


Con un provvedimento del 19 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate, su richiesta del ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto la sospensione dell'operatività della ritenuta del 20% applicata automaticamente sui bonifici provenienti dall'estero. 


Gli acconti eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. 


Secondo il Mef, la disposizione è da ritenersi superata in vista della nascita del sistema automatico di scambio di informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), messo a punto dall’Ocse lo scorso gennaio, e della creazione dell’accordo intergovernativo (Iga) che prevede lo scambio di informazioni fra Usa e altri Paesi. 


Per questo motivo, oltre al provvedimento di sospensione, è stata predisposta, per le valutazioni del nuovo Governo, una norma di abrogazione della ritenuta.

11 febbraio 2014

SANATORIA EQUITALIA

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.


La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, entro il prossimo 28 febbraio, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.


L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni.
 

Sono sanabili l’Ires,l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe 
per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.
Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.
Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).


20 gennaio 2014

PAGAMENTO DEI CANONI D'AFFITTO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione di unità abitative, con esclusione di quelli relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, potranno essere pagati solo con strumenti tracciati

Pertanto, il contante dovrà essere sostituito da bonifici o assegni, a prescindere dall’importo del canone (già in precedenza, infatti, canoni superiori a € 999,99 non potevano essere pagati con il denaro).
Eventuali problemi connessi alla mancanza di un conto corrente da parte dell’inquilino non rappresentano una valida giustificazione per non ottemperare all’inadempimento.

Conseguenze per eventuali violazioni
La norma impone il pagamento tracciato anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La conseguenza più importante, però, è quella legata alla normativa antiriciclaggio; infatti, trattandosi di violazione alle norme sulla restrizione all’uso del contante, si applica una sanzione dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito in modo indebito.

Tipologie di contratti
Le nuove disposizioni interessano tutte le tipologie contrattuali relative ad alloggi abitativi, così come le locazioni transitorie, anche per uso turistico (quelle, ad esempio, di durata inferiore a 30 giorni, per le quali può non essere registrato il contratto).
Si sottolinea il fatto che le sanzioni trovano applicazione anche in completa assenza di contratto (locazione completamente non fiscalizzata), unitamente alle altre previste dalla normativa vigente.



28 novembre 2013

LE DONAZIONI DI IMMOBILI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione

In funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

4%, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro.

6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro.

6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado.

8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
• l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile
• l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

In merito alle donazioni di “prima casa”, valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.
In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell’immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.


12 novembre 2013

RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE  POLIZZE VITA 

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha  modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.

Per l’anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente:  

 - la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630

A decorrere dall’ anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa: 

- di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita; 

- di  €  1.291,14  limitatamente  ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per oggetto  il  rischio  di  non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente. 

22 ottobre 2013

TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

A partire dal 2012, le persone fisiche residenti che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi  uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta: 
• i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi  quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di  lavoro autonomo 

• i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi 

• i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali 

• i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in  locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del  contratto). 

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei  quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è  protratto per almeno quindici giorni). 
L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili. 
Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. 
In tal caso, il contribuente non è  tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei  redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW

Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%
Inoltre, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae,  fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di 200 euro, rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a tale uso.

8 ottobre 2013

IVA AL 22%: SANZIONI IN CASO DI ERRORI

Nessuna sanzione verrà applicata nel caso di eventuali errori nelle fatture e negli scontrini; 
un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30/9/13 ha chiarito che: 

…qualora nella fase di  prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per  la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente  emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26,  co.1, del DPR n.633/72). 
La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore  imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati…”. 

I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti: 

regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili 
 27 dicembre 2013 

regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili 
 16 marzo 2014 

regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali 
 16 marzo 2014 

17 settembre 2013

DECRETO DEL FARE: ESPROPRIO BENI



Con l’art. 52 è stato previsto che, oltre

-  all’ abitazione principale (tranne nei casi di abitazioni di lusso), 

è preclusa

- l’espropriazione anche con riferimento ad «uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato da un D.M. di prossima emanazione. 

Inoltre, con riguardo all’ iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati (art. 86, co. 2, D.P.R. 602/1973), si prevede:

● che il debitore riceva una specifica comunicazione preventiva contenente l’avviso dell’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 giorni;

●  il divieto di fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’attività d’impresa/professione.

 È onere del debitore dimostrare all’ agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la «strumentalità» del bene.
A tal fine dovranno essere specificate le condizioni al sussistere delle quali il bene può essere considerato «strumentale».

2 settembre 2013

VIA AL NUOVO REDDITOMETRO

C.M. n.24/E del 31 luglio


Con la circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate prende sostanzialmente avvio l’operatività del cosiddetto “nuovo redditometro, innovato dal D.L. n.78/10 e che esplica efficacia con riferimento ai periodi d’imposta 2009 e successivi.
E' probabile che il nuovo strumento verrà concretamente utilizzato solo dall’ inizio del 2014

La circolare ricorda che:

- Spese di ammontare certo: la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto 
° è stato speso nel periodo d’imposta (l’Agenzia al riguardo utilizzerà i numerosi dati a propria disposizione comunicati dagli operatori economici, quali, ad esempio lo spesometro) 
° sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

- Spese di ammontare presunto: alle spese precedentemente individuate si affianca, con pari efficacia presuntiva, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante 
° l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente. 
In altre parole, per alcune tipologie di spese di generale sostenimento (es: alimentazione, abbigliamento, ecc), se all’ Amministrazione finanziaria non risultano acquisti,viene attribuito al contribuente un ammontare di spesa presunta media calcolata, tramite medie Istat, per il nucleo familiare specifico e per l’ubicazione geografica.

- In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad 
almeno il 20%

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).

- Vi è l' obbligo del “contradittorio preventivo”: prima di procedere con l’accertamento, l’Agenzia inviterà il contribuente affinché questo posta portare elementi a giustificazione, in particolare, dell’origine delle risorse finanziarie utilizzate per il sostenimento delle spese sostenute (e, se le informazioni fornite saranno soddisfacenti, la pratica potrà essere immediatamente archiviata)

30 luglio 2013

NOVITA' S.R.L.

D.L. 28.06.2013 n. 76

S.R.L. Semplificata

La srl semplificata è aperta a tutti, non essendo piu' limitata a soggetti che non abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione.
Di conseguenza viene abolito il divieto di cessione quote a soci non aventi tali requisiti di eta'. 
Non è più previsto che gli amministratori debbano essere scelti solo tra soci

S.R.L. a capitale ridotto 

La srl a capitale ridotto è abolita.
Le srl a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese alla data del 28/06/2013 sono qualificate srl semplificate.

14 giugno 2013

PROROGATO ALL’8 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Prorogato all ’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. 
La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

5 giugno 2013

IMPIANTI FOTOVOLTAICI detrazione al 36% o 50%

a) Il decreto «Salva Italia» ha previsto una modifica al D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con l’inserimento del nuovo art. 16-bis , recante disposizioni sulla 

«Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici ».

In particolare, viene confermata la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che diventa un’agevolazione permanente, senza più scadenza, con una percentuale di detrazione pari al 36%
Il tetto massimo di spesa viene fissato ad € 48.000 per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali costanti di pari importo nell’ anno di sostenimento ed in quelli successivi.

dal 26.6.2012  al 30.6.2013

b) Con il decreto «Sviluppo 2012», la detrazione Irpef del 36%, prevista dall’art. 16-bis, D.P.R. 917/1986, è elevata al 50%. 
Anche il limite massimo di spesa viene incrementato da € 48.000 ad € 96.000 per unità immobiliare da ripartire in 10 quote costanti di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese stesse e in quelli successivi.

Con la R.M. 2.4.2013, n. 22/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che anche l’installazione su edifici residenziali di impianti fotovoltaici può beneficiare della detrazione Irpef del 50%, dall’1/7/2013 tornerà al 36%.

17 maggio 2013

IMU: STOP ALLA RATA DI GIUGNO


Stop al pagamento della rata di giugno dell' IMU sulla prima casa fino al 16 settembre
A meno che non sia pronta la riforma complessiva della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto
La sospensione del pagamento riguarderà: 
- la prima casa e
- le relative pertinenze (garage, cantine, ecc.);

E S C L U S E
le ville, i castelli, e gli immobili signorili e di pregio. 

Non si verserà la rata di giugno neanche per gli immobili residenziali concessi a famiglie a basso reddito utilizzati come abitazioni principali, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp.

14 maggio 2013

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: limite dei 36 mesi


Il comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della L. n. 247/2007, stabilisce che 

qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine;

tale limite non trova comunque applicazione nei confronti delle 
- attivita' stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonche´ 
- di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai c.c.n.l. 

In base alle novita` introdotte dalla L. n. 92/2012 ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresı` conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

ECCEZIONE

Un ulteriore e successivo contratto a termine puo` essere stipulato per una sola volta presso la competente Direzione del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. 
La durata di tale contratto e` stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative (con l’accordo interconfederale del 10 aprile 2008 e` stato fissato in 8 mesi il limite massimo dell’ulteriore contratto a termine).
 In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

6 maggio 2013

INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA E TRATTAMENTI ESTETICI


Corte di Giustizia Ue, Sez. III, Sentenza 21.3.2013, in causa C-91/1

La Corte di Giustizia Ue fornisce l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. b) e c), Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE del Consiglio, che dispone: 
- l’esenzione da Iva delle operazioni di ospedalizzazione e delle cure mediche, così come delle operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per tali strutture, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici ed altri istituti riconosciuti, aventi la stessa natura, 
- l’esenzione da Iva delle prestazioni mediche effettuate nell’ esercizio delle professioni mediche e paramediche così come definite dallo Stato membro interessato.
La norma citata, in particolare, va interpretata nel senso che 

le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche», beneficiando quindi dell’esenzione Iva, 
qualora 

tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. 

Lo SCOPO di tali operazioni, dunque, assume importanza fondamentale, di modo che se esse nello specifico sono volte a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o a causa di un handicap fisico congenito, necessitino di un intervento estetico, possono rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona», e dunque sono esenti da Iva, mentre non vi rientrano se il loro scopo è puramente estetico.
A tale riguardo, l’opinione del paziente circa le finalità dell’intervento, vale a dire la sua semplice convinzione soggettiva al riguardo, non è di per sé determinante per la valutazione del possibile scopo terapeutico dell’intervento stesso. 
Al contrario, è la circostanza che tali tipi di intervento siano forniti o effettuati da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che tale professionista ne determini lo scopo, che assume rilevanza ai fini della valutazione se essi possano rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona». 

2 maggio 2013

UITILIZZO DEL DENARO CONTANTE per il pagamento di salari e stipendi


A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante di importo pari o superiore a € 1.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.)

Non sussiste alcun obbligo da parte del lavoratore di apertura di un conto corrente bancario o postale. Se il lavoratore non accetta il bonifico, il datore di lavoro può corrispondere la retribuzione mediante assegno bancario o postale
L’eventuale assegno bancario o circolare di importo pari o superiore a 1.000,00 € deve contenere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
Resta fermo, che il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo  rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per il cambio dell’assegno. 

ESEMPI

- Non è ammissibile il pagamento di un salario in contanti ad esempio in quattro tranche di 200 euro : il contratto di lavoro fa riferimento normalmente all'importo mensile. 
Una ripartizione dei compensi in più rate non è prassi commerciale abituale e quindi deve considerarsi preclusa.

- È ammissibile pagare uno stipendio di euro 1.000 attraverso un anticipo in contanti di 700 euro ed un assegno bancario di 300: una parte del compenso viene erogata con strumento tracciabile.