2 settembre 2013

VIA AL NUOVO REDDITOMETRO

C.M. n.24/E del 31 luglio


Con la circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate prende sostanzialmente avvio l’operatività del cosiddetto “nuovo redditometro, innovato dal D.L. n.78/10 e che esplica efficacia con riferimento ai periodi d’imposta 2009 e successivi.
E' probabile che il nuovo strumento verrà concretamente utilizzato solo dall’ inizio del 2014

La circolare ricorda che:

- Spese di ammontare certo: la determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione relativa che tutto quanto 
° è stato speso nel periodo d’imposta (l’Agenzia al riguardo utilizzerà i numerosi dati a propria disposizione comunicati dagli operatori economici, quali, ad esempio lo spesometro) 
° sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo, ferma restando la possibilità per il contribuente di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

- Spese di ammontare presunto: alle spese precedentemente individuate si affianca, con pari efficacia presuntiva, quella basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante 
° l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, ferma restando la prova contraria del contribuente. 
In altre parole, per alcune tipologie di spese di generale sostenimento (es: alimentazione, abbigliamento, ecc), se all’ Amministrazione finanziaria non risultano acquisti,viene attribuito al contribuente un ammontare di spesa presunta media calcolata, tramite medie Istat, per il nucleo familiare specifico e per l’ubicazione geografica.

- In ambedue i casi il contribuente è tutelato da una «clausola di garanzia»: la determinazione sintetica è consentita solo quando lo scostamento tra il reddito complessivo determinato presuntivamente e quello dichiarato sia pari ad 
almeno il 20%

Per giustificare l’accertamento è sufficiente che lo scostamento si realizzi nel singolo periodo d’imposta, senza la necessità di averne due consecutivi che presentano tale scostamento (come avveniva con il vecchio redditometro).

- Vi è l' obbligo del “contradittorio preventivo”: prima di procedere con l’accertamento, l’Agenzia inviterà il contribuente affinché questo posta portare elementi a giustificazione, in particolare, dell’origine delle risorse finanziarie utilizzate per il sostenimento delle spese sostenute (e, se le informazioni fornite saranno soddisfacenti, la pratica potrà essere immediatamente archiviata)