14 maggio 2013

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: limite dei 36 mesi


Il comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001, introdotto dall’art. 1, comma 40, della L. n. 247/2007, stabilisce che 

qualora, a causa di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza del predetto termine;

tale limite non trova comunque applicazione nei confronti delle 
- attivita' stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963, nonche´ 
- di quelle individuate dagli avvisi comuni e dai c.c.n.l. 

In base alle novita` introdotte dalla L. n. 92/2012 ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresı` conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

ECCEZIONE

Un ulteriore e successivo contratto a termine puo` essere stipulato per una sola volta presso la competente Direzione del lavoro, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente piu` rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. 
La durata di tale contratto e` stabilita con avvisi comuni dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu` rappresentative (con l’accordo interconfederale del 10 aprile 2008 e` stato fissato in 8 mesi il limite massimo dell’ulteriore contratto a termine).
 In caso di mancato rispetto della procedura il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.