6 maggio 2013

INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA E TRATTAMENTI ESTETICI


Corte di Giustizia Ue, Sez. III, Sentenza 21.3.2013, in causa C-91/1

La Corte di Giustizia Ue fornisce l’interpretazione dell’art. 132, par. 1, lett. b) e c), Direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE del Consiglio, che dispone: 
- l’esenzione da Iva delle operazioni di ospedalizzazione e delle cure mediche, così come delle operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per tali strutture, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici ed altri istituti riconosciuti, aventi la stessa natura, 
- l’esenzione da Iva delle prestazioni mediche effettuate nell’ esercizio delle professioni mediche e paramediche così come definite dallo Stato membro interessato.
La norma citata, in particolare, va interpretata nel senso che 

le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche», beneficiando quindi dell’esenzione Iva, 
qualora 

tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. 

Lo SCOPO di tali operazioni, dunque, assume importanza fondamentale, di modo che se esse nello specifico sono volte a trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma o a causa di un handicap fisico congenito, necessitino di un intervento estetico, possono rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona», e dunque sono esenti da Iva, mentre non vi rientrano se il loro scopo è puramente estetico.
A tale riguardo, l’opinione del paziente circa le finalità dell’intervento, vale a dire la sua semplice convinzione soggettiva al riguardo, non è di per sé determinante per la valutazione del possibile scopo terapeutico dell’intervento stesso. 
Al contrario, è la circostanza che tali tipi di intervento siano forniti o effettuati da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che tale professionista ne determini lo scopo, che assume rilevanza ai fini della valutazione se essi possano rientrare nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche alla persona».